172.042.110•Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)
172.042.110OESCFederal Council Ordinance1 gen 2000
del 27 ottobre 1999 (Stato 11 novembre 2024)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 48 capoverso 4 del Codice civile1(CC);2
ordina:
L’assoggettato può essere obbligato al versamento di un anticipo adeguato sugli emolumenti e gli esborsi o al pagamento di una fattura intermedia.
L’emolumento deve essere pagato entro un termine di trenta giorni a decorrere dalla data in cui la decisione è passata in giudicato.
…23
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.
(art. 4 cpv. 1 lett. a)
Il trasferimento dei dati personali dal registro delle famiglie al registro dello stato civile (art. 93 OSC24) e il rilevamento obbligatorio di dati (art. 7 e 8 OSC) e di persone (art. 15a cpv. 1 e 2 OSC) nel registro dello stato civile non sono soggetti a emolumenti.
| Fr. | |
|---|---|
| I. Divulgazione di dati dello stato civile | |
| L’emolumento comprende l’eventuale domanda d’autorizzazione della divulgazione presentata dall’ufficio dello stato civile all’autorità di vigilanza | |
| 1. Allestimento di documenti sulla base del registro dello stato civile secondo gli articoli 47–47b OSC | |
| 1.1 Atti, certificati, attestazioni o informazioni scritte concernenti un evento di stato civile, un fatto, lo stato civile o la cittadinanza di una persona, salvo i documenti di cui ai numeri 1.2 e 1.3 | 30 |
| 1.2 Certificato di famiglia o certificato di unione domestica, rilascio del primo esemplare o sostituzione senza procedura di documentazione | 40 |
| 1.3 Certificato relativo allo stato di famiglia registrato | |
| – Emolumento di base, comprendente anche la registrazione dei dati concernenti il titolare e i suoi genitori | 40 |
| – Supplemento per ogni ulteriore persona indicata nel documento | 10 |
| 2. Allestimento di documenti sulla base dei registri dello stato civile cartacei secondo l’articolo 47–47b OSC | |
| 2.1 Atti, certificati, attestazioni o informazioni scritte concernenti un evento di stato civile, un fatto, lo stato civile o la cittadinanza di una persona, salvo i documenti di cui ai numeri 2.2 e 2.3 | 30 |
| 2.2 Atto di famiglia | |
| – Emolumento di base comprendente anche la registrazione dei dati concernenti il titolare e i suoi genitori | 40 |
| – Supplemento per ogni ulteriore persona indicata nel documento | 10 |
| 2.3 Allestimento di una copia o di una fotocopia compresa l’autenticazione (art. 47 cpv. 2 lett. b OSC): | |
| – di un foglio nel registro delle famiglie, se non va allestito un atto di famiglia | 50 |
| – di un’iscrizione nel registro delle nascite, delle morti o dei matrimoni, se non va allestito un atto di nascita, di morte o di matrimonio | 40 |
| – di un’iscrizione nel registro delle legittimazioni o dei riconoscimenti | 30 |
| 3. Altre prestazioni in relazione alla divulgazione dei dati dello stato civile | |
| 3.1 Ricerche nei registri dello stato civile e nei documenti giustificativi basati su un mandato di ricerca al fine di accertare un fatto, per mezz’ora | 75 |
| 3.2 Collaborazione alla consultazione dei registri cartacei dello stato civile da parte degli interessati (art. 92b cpv. 4 OSC), per mezz’ora | 75 |
| 3.3 Allestimento di una copia o trascrizione di un documento giustificativo archiviato (art. 47 cpv. 2 lett. c e f OSC): | |
| – emolumento di base (compresa eventuale autenticazione secondo l’art. 18a cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 47 cpv. 2 lett. c OSC) | 30 |
| – per pagina | 2 |
| II. Ricevimento di dichiarazioni | |
| L’emolumento comprende la consulenza e le informazioni concernenti le condizioni e gli effetti giuridici delle dichiarazioni nonché l’eventuale domanda d’autorizzazione del ricevimento presentata dall’ufficio dello stato civile all’autorità di vigilanza | |
| 4. Cognome e sesso | |
| 4.1 Dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matrimonio, fatta al di fuori della procedura preparatoria del matrimonio o dopo la registrazione di un’unione domestica costituita all’estero (art. 12 OSC25): | |
| – se la dichiarazione è fatta congiuntamente | 75 |
| – se la dichiarazione è fatta singolarmente, per dichiarante | 60 |
| 4.2 Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio (art. 13 OSC) | 75 |
| 4.3 Dichiarazione concernente l’assoggettamento del cognome al diritto nazionale, se essa non è trasmessa contemporaneamente con la notificazione della nascita oppure prima della chiusura della procedura preparatoria del matrimonio (art. 14 cpv. 1 OSC) | 75 |
| 4.4 . | |
| 4.5Dichiarazioneconcernente il cognome dopo lo scioglimento dell’unione domestica registrata (art. 13a OSC) | 75 |
| 4.6Dichiarazioneconcernente il cognome del figlio, se non è fatta al momento della notificazione della nascita (art. 37, 37a OSC) | 75 |
| 4.7Dichiarazioneconcernente il cognome di cui all’art. 14a OSC | 75 |
| 4.8 Comunicazione della venuta al mondo di un infante privo di vita e rilascio di una conferma | 30 |
| 4.9 Dichiarazione concernente il cambiamento del sesso e, se del caso, dei prenomi iscritti nel registro dello stato civile (art. 14b cpv. 1 OSC) | 75 |
| 4.10 Consenso del rappresentante legale (art. 14b cpv. 2 OSC) | 30 |
| 5. Riconoscimento | |
| 5.1 Dichiarazione concernente il riconoscimento di un figlio (art. 11 cpv. 5 OSC) | 75 |
| 5.2 Consenso del rappresentante legale (art. 11 cpv. 4 OSC) | 30 |
| 5.3 Dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta e la convenzione sull’assegnazione degli accrediti per compiti educativi (art. 11b OSC) | 30 |
| Per la consulenza è competente l’autorità di protezione dei minori (art. 298a cpv. 3 CC) | |
| 6. Dichiarazione concernente l’adempimento delle condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC) resa presso un ufficio dello stato civile chiamato a collaborare (art. 69 cpv. 1 OSC) | 75 |
| 7. Dichiarazione di conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio (art. 35 LUD26; art. 75n OSC) | 75 |
| 8. Dichiarazione concernente i dati non controversi sullo stato civile (art. 41 CC; art. 17 cpv. 1 OSC), per mezz’ora | 75 |
| III. Matrimonio | |
|---|---|
| L’emolumento comprende la consulenza e le informazioni concernenti le condizioni e gli effetti giuridici del matrimonio | |
| 9. Esame della domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio (art. 63 cpv. 1 OSC), ricevimento delle dichiarazioni concernenti l’adempimento delle condizioni (art. 98 cpv. 3 CC; art. 65 cpv. 1 OSC) e della dichiarazione concernente il cognome (art. 12 oppure 14 cpv. 1 OSC), nonché comunicazione concernente la chiusura della procedura (art. 67 cpv. 2 OSC): | |
| – se l’ufficio dello stato civile a cui è stata presentata la domanda riceve ambedue le dichiarazioni concernenti l’adempimento delle condizioni | 150 |
| – se è stata presentata una soltanto delle due dichiarazioni concernenti l’adempimento delle condizioni (art. 69 cpv. 1 o 2 OSC) | 125 |
| – se ambedue le dichiarazioni concernenti l’adempimento delle condizioni sono presentate assieme ad una domanda scritta (art. 69 cpv. 2 OSC) | 100 |
| 10. Autorizzazione per la celebrazione del matrimonio, certificato di capacità al matrimonio, annullamento o rinvio della celebrazione del matrimonio o della conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia | |
| 10.1 Autorizzazione per la celebrazione del matrimonio (art. 70 cpv. 3 OSC) | 30 |
| 10.2 Certificato di capacità al matrimonio (art. 75 OSC) | 30 |
| 10.3 Annullamento della celebrazione del matrimonio (art. 70–72 OSC) o della conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia (art. 75o OSC) o rinvio della data da parte dei fidanzati meno di due giorni lavorativi prima della data convenuta | 100 |
| 11. Celebrazione del matrimonio o conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia (art. 70–72 e 75o OSC): | |
| – emolumento di base | 75 |
| – supplemento per la determinazione della data per la celebrazione del matrimonio e dei dettagli della cerimonia, se la celebrazione non ha luogo nel locale dei matrimoni (art. 1a cpv. 3 OSC) subito dopo la chiusura della procedura preparatoria | 50 |
| – supplemento per l’esecuzione in una lingua diversa dalla lingua ufficiale del circondario dello stato civile (art. 3 cpv. 1 OSC) senza ricorrere a un interprete | 50 |
| – supplemento in caso di celebrazione del matrimonio o di conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia in un locale diverso da quello dei matrimoni | 50 |
| – supplemento in caso di assenza dei testimoni scelti dai fidanzati, per testimone messo a disposizione | 50 |
| IV. Modifica dei dati documentati | |
| 12. Rettificazione, aggiunta, radiazione e nuova documentazione (art. 42 cpv. 1 e 43 CC; art. 29 cpv. 1 e 30 cpv. 1 OSC) sotto la responsabilità dell’ufficiale dello stato civile o su ordine dell’autorità di vigilanza o del giudice, se dovuti a colpa dell’interessato, per mezz’ora | 75 |
| V. Altre prestazioni | |
| 13. Spostamenti effettuati in relazione a una prestazione soggetta a un emolumento, per mezz’ora | 50 |
| 14. Esame di casi in cui il cognome è o potrebbe essere retto dal diritto estero, per mezz’ora e per dossier | 75 |
| 15. Esame di documenti esteri, se l’onere di lavoro è superiore a un quarto d’ora, per mezz’ora e per dossier | 75 |
| 16. Ottenimento di documenti svizzeri o esteri, per incarico | 40 |
| 17. Domanda di traduzione di un atto non redatto in una lingua ufficiale della Svizzera (art. 3 cpv. 4 OSC) | 20 |
| 18. Messa a disposizione di un’interprete comprese le istruzioni e il conferimento del mandato | 20 |
| 19. Audizione di una persona o della coppia al fine di accertare fatti che indicano che l’interessato manifestamente non intende costituire l’unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all’ammissione e al soggiorno degli stranieri (art. 97a CC), se la domanda della coppia interessata è respinta per abuso di diritto, per mezz’ora | 75 |
| 20. Trasmissione di una copia per fax o per e-mail, oltre all’emolumento e ai disborsi per l’allestimento e per la trasmissione del documento | 20 |
| 21. Allestimento di una copia o trascrizione di un documento su richiesta: | |
| – emolumento di base (compresa l’eventuale autenticazione secondo l’art. 18a cpv. 2 OSC) | 30 |
| – per pagina | 2 |
| 22. Allestimento di una copia di un documento di identità ad uso amministrativo (p.es. passaporto, carta d’identità, libretto per stranieri) | gratuito |
| 23. Mandato precauzionale (art. 23a OSC): | |
| – Iscrizione della costituzione di un mandato precauzionale e del luogo in cui lo stesso è depositato | 75 |
| – modifica dell’iscrizione | 75 |
| – cancellazione dell’iscrizione | 75 |
| 24. Adeguamento della grafia dei nomi secondo l’articolo 99f OSC, se la relativa domanda è presentata indipendentemente da un fatto di stato civile da documentare nel registro dello stato civile: | |
| – se la domanda è presentata per una persona | 75 |
| – se la domanda è presentata contemporaneamente da due persone coniugate o che vivono in un’unione domestica registrata | 100 |
| – se la domanda è presentata da un genitore o da entrambi i genitori per loro e per i loro figli | 100 |
| L’emolumento include una conferma dell’ufficio dello stato civile che l’adeguamento della grafia dei nomi è stato documentato nel registro dello stato civile . | |
| VI. Prestazioni fornite in base a una delega di competenza dell’autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile | |
| Gli emolumenti riscossi per le prestazioni fornite in base a una delega di competenza dell’autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile sono retti dall’allegato 2 |
(art. 4 cpv. 1 lett. b)
Il riconoscimento di una decisione o un atto estero concernenti lo stato civile in virtù dell’articolo 32 capoverso 1 della legge federale del 18 dicembre 198727sul diritto internazionale privato (LDIP)(art. 45 cpv. 2 n. 4 CC; art. 23 cpv. 1–2 OSC28) e l’ammissione del ricorso interposto contro la decisione di un ufficiale dello stato civile (art. 90 cpv. 1 OSC) non sono soggetti a emolumenti.
| Fr. | |
|---|---|
| I. Disbrigo di domande | |
| 1. Autorizzazione per la celebrazione del matrimonio fra cittadini stra-nieri, quando nessuna delle due persone interessate è domiciliata in Svizzera (art. 43 cpv. 2 LDIP) | 200 |
| 2. Decisione concernente la rettificazione, l’aggiunta, la radiazione e la nuova documentazione di dati, per colpa dell’interessato (art. 43 CC; art. 29 OSC), per mezz’ora | 75 |
| 3. Autorizzazione per il ricevimento della dichiarazione concernente i dati non controversi sullo stato civile in applicazione dell’articolo 41 CC, per mezz’ora | 75 |
| 4. Informazioni sui genitori biologici (art. 268c CC), per mezz’ora | 75 |
| 5. Autorizzazione di divulgare dati dello stato civile, per mezz’ora | 75 |
| II. Altre prestazioni | |
| 6. Reiezione del ricorso interposto contro la decisione di un ufficiale dello stato civile, al massimo | 1000 |
| 7. Allestimento di una perizia o rilascio di informazioni giuridiche, per mezz’ora | 75 |
| 8. Verifica dello stato civile in caso di naturalizzazione, per mezz’ora | 75 |
| III. Prestazioni fornite in rappresentanza dell’ufficio dello stato civile | |
| Gli emolumenti riscossi per le prestazioni fornite in rappresentanza di un ufficio di stato civile sono retti dall’allegato 1. |
(art. 4 cpv. 1 lett. c)
| Fr. | |
|---|---|
| I. Scambio di atti fra la Svizzera e l’estero | |
| 1 Documenti di stato civile esteri | |
| 1.1 Trasmissione in Svizzera di documenti di stato civile esteri | |
| Non è riscosso alcun emolumento per la traduzione e l’autenticazione di decisioni e documenti di stato civile che vanno trasmessi d’ufficio in vista della documentazione nel registro dello stato civile, se tali operazioni possono essere effettuata dal personale della rappresentanza svizzera. Le spese risultanti dall’intervento di terzi sono rimborsate come disborsi. | |
| 1.2 Misure intese all’ottenimento di documenti di stato civile se una semplice domanda inviata all’autorità estera non è sufficiente, per mezz’ora | 75 |
| 2 Documenti di stato civile svizzeri | |
| 2.1 Ottenimento di documenti di stato civile svizzeri | |
| Non è riscosso alcun emolumento per l’ordinazione | |
| II. Ricevimento di dichiarazioni | |
| L’emolumento comprende la consulenza e le informazioni concernenti le condizioni e gli effetti giuridici (art. 5 cpv. 1 lett. a OSC 29) | |
| 3. Dichiarazioni concernenti il cognome e il sesso | |
| 3.1 Dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matrimonio, ricevuta indipendentemente dalla domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio (art. 63 cpv. 2 OSC) o dalla dichiarazione concernente l’adempimento delle condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC; art. 69 cpv. 2 OSC): | |
| – se la dichiarazione è fatta congiuntamente | 75 |
| – se la dichiarazione è fatta singolarmente, per dichiarante | 60 |
| 3.2 Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio (art. 13 OSC) | 75 |
| 3.3 Dichiarazione concernente l’assoggettamento del cognome al diritto nazionale, se essa non è trasmessa contemporaneamente con la decisione o con l’atto estero concernente lo stato civile (art. 14 cpv. 2 OSC) | 75 |
| 3.4 . | |
| 3.5 Dichiarazioneconcernente il cognome dopo lo scioglimento dell’unione domestica registrata (art. 13a OSC) | 75 |
| 3.6 Dichiarazioneconcernente il cognome del figlio, se non è fatta al momento della notificazione della nascita (art. 37, 37a OSC) | 75 |
| 3.7 Dichiarazioneconcernente il cognome di cui all’art. 14a OSC | 75 |
| 3.8 Dichiarazione concernente il cambiamento del sesso e, se del caso, dei prenomi iscritti nel registro dello stato civile (art. 14b cpv. 1 OSC) | 75 |
| 3.9 Consenso del rappresentante legale (art. 14b cpv. 2 OSC) | 30 |
| 4. Ulteriori dichiarazioni | |
| 4.1 Dichiarazione concernente il riconoscimento di un figlio (art. 11 cpv. 6 OSC) | 75 |
| 4.2 Consenso del rappresentante legale (art. 11 cpv. 4 OSC) | 30 |
| 4.3 Dichiarazione di conversione di un’unione domestica registrata in matrimonio (art. 35 LUD30; art. 5 cpv. 1 lett. cbise 75n OSC31) | 75 |
| III. Procedura preparatoria del matrimonio | |
| 5. Celebrazione del matrimonio prevista in Svizzera | |
| 5.1 Ricevimento della domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio presentata singolarmente o congiuntamente dai fidanzati (art. 63 cpv. 2 OSC), ricevimento della dichiarazione concernente l’adempimento delle condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC; art. 69 cpv. 2 OSC), nonché ricevimento della dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matrimonio (art. 12 OSC) oppure l’assoggettamento del cognome al diritto nazionale (art. 14 cpv. 2 OSC) | 150 |
| 5.2 . | |
| 5.3 Traduzione e autenticazione di documenti esteri, nonché autenticazione di traduzioni effettuate da terzi da esibire nell’ambito dell’esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio, per mezz’ora | 75 |
| 6. Celebrazione del matrimonio prevista all’estero | |
|---|---|
| 6.1 Ordinazione di un certificato di capacità al matrimonio se sono necessarie anche prestazioni di cui al numero 5.1 | 75 |
| 6.2 Traduzione e autenticazione di documenti esteri nonché autenticazione di traduzioni effettuate da terzi da esibire alla celebrazione del matrimonio, per mezz’ora | 75 |
| IV. Altre prestazioni | |
| 7. Perizie, informazioni giuridiche o rapporti su richiesta di un ufficio dello stato civile, di un’autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile oppure dell’Ufficio federale dello stato civile comprese l’ottenimento di documenti, le indagini condotte per accertare un fatto e il trattamento dei dossier da parte di un avvocato di fiducia o di un altro esperto (art. 5 cpv. 1 lett. h OSC), per mezz’ora | 75 |
| 8. Audizione di una persona o della coppia, su richiesta dell’ufficio dello stato civile o dell’autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile, al fine di accertare fatti che indicano che l’interessato manifestamente non intende costituire l’unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all’ammissione e al soggiorno degli stranieri (art. 97a CC), compreso l’allestimento del rapporto, se l’autorità competente respinge la domanda della coppia interessata per abuso di diritto, per mezz’ora | 75 |
| 9. Trasmissione di una domanda di informazioni sulle generalità dei genitori biologici (art. 268c CC) nonché cooperazione negli accertamenti necessari, per mezz’ora | 75 |
| 10. Trasmissione di domande all’ufficio dello stato civile competente in Svizzera e riscossione degli emolumenti | 30 |
(art. 4 cpv. 1 lett. d)
| Fr. | |
|---|---|
| I. Trasmissione di documenti | |
| 1. Documenti di stato civile svizzeri | |
| 1.1 Ordinazione e trasmissione di atti di stato civile, decisioni e documenti, per ufficio dello stato civile o altra autorità | 30 |
| 1.2 Ottenimento di autenticazioni presso rappresentanze in Svizzera, cancellerie cantonali e Cancelleria federale, per ufficio di legalizzazione | 30 |
| 2. Documenti di stato civile esteri | |
| 2.1 Ordinazione e trasmissione di atti di stato civile, di decisioni e di documenti, per dossier trasmesso da una rappresentanza svizzera all’estero | 50 |
| 2.2 Ottenimento e trasmissione di traduzioni, autenticazioni o esami di autenticità, nonché di perizie, di documenti già disponibili, per dossier trasmesso da una rappresentanza svizzera all’estero | 50 |
| II. Altre prestazioni | |
| 3. Iscrizioni di dati concernenti il donatore di sperma, per singola nascita o data di nascita presunta, importo a carico del medico curante | 100 |
| 4. Disbrigo della domanda d’informazioni | |
| 4.1 Informazioni sulle generalità del donatore di sperma conformemente all’articolo 27 della legge federale del 18 dicembre 199832concernente la procreazione con assistenza medica, per mezz’ora | 75 |
| 4.2 Informazioni sulle generalità dei genitori biologici conformemente all’articolo. 268c CC, per mezz’ora | 75 |
| 5. Allestimento di una copia o trascrizione di un documento su richiesta: | |
| – emolumento di base (compresa l’eventuale autenticazione secondo l’art. 18a cpv. 2 OSC) | 30 |
| – per pagina | 2 |
| 6. Recupero di emolumenti non pagati Diffida scritta all’assoggettato alla scadenza del termine di pagamento (al più tardi dopo tre solleciti) | 20 |
RS 210 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037). ↩
RS 211.112.2 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 242). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6451). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 242). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 242). ↩
RS 211.112.2 ↩
Introdotta dal n. I dell’O del 28 apr. 2004 (RU 2004 2903). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037). ↩
Introdotta dall’all. n. II 1 dell’O dell’8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 89). ↩
RS 211.435.1 ↩
RS 151.3 ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037). ↩
RS 211.112.2 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037). ↩
RS 810.11 ↩
Introdotto dall’art. 27 dell’O del 4 dic. 2000 sulla medicina della procreazione, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3068). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 39195109). ↩
Le mod. possono essere consultate allaRU 1999 3480. ↩
RS 211.112.2 ↩
RS 211.112.2 ↩
L sull’unione domestica registrata;RS 211.231 ↩
RS 291 ↩
RS 211.112.2 ↩
RS 211.112.2 ↩
RS 211.231 ↩
RS 211.112.2 ↩
RS 810.11 ↩
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"title": "Ordinanza del 27 ottobre 1999 sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)",
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