Legge federale concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati

172.121Federal Act1 gen 1990

del 6 ottobre 1989 (Stato 1° gennaio 2007)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 85 numero 3 della Costituzione federale1;2visto il messaggio del Consiglio federale del 14 settembre 19883,

decreta:

Art. 1 Onorario e assegno presidenziale
  1. L’Assemblea federale stabilisce mediante ordinanza l’importo della retribuzione dei membri del Consiglio federale, dei giudici ordinari del Tribunale federale e del cancelliere della Confederazione (magistrati), nonché le diarie dei giudici federali non di carriera. La retribuzione dei giudici ordinari del Tribunale federale e del cancelliere della Confederazione è fissata in percentuale della retribuzione dei membri del Consiglio federale.4
  2. All’onorario di cui al capoverso 1 si aggiungono le indennità di rincaro secondo l’ordinamento dei funzionari.
  3. Il presidente della Confederazione come anche i presidenti del Tribunale federale ricevono un assegno presidenziale non assicurato, stabilito nel bilancio di previsione.
  4. . 5
Art. 2 Spese di rappresentanza

Un credito annuo destinato a coprire le spese di rappresentanza dei membri del Consiglio federale e del cancelliere della Confederazione è iscritto nel bilancio di previsione.

Art. 2a Spese di viaggio

Il rimborso delle spese per le trasferte ufficiali dei giudici ordinari e dei giudici non di carriera del Tribunale federale è disciplinato mediante ordinanza dell’Assemblea federale.

Art. 3 Previdenza professionale
  1. L’Assemblea federale disciplina la previdenza professionale dei magistrati mediante decreto federale di obbligatorietà generale non sottoposto a referendum.
  2. Le prestazioni della previdenza professionale si compongono della pensione e delle rendite per superstiti.
  3. I magistrati in carica non sono assoggettati all’assicurazione obbligatoria secondo la legge federale del 25 giugno 19826sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
  4. Per i magistrati che, prima della loro entrata in funzione, erano assicurati presso la Cassa federale d’assicurazione7, presso la Cassa pensioni e di soccorso delle Ferrovie federali svizzere8o presso un altro istituto di previdenza della Confederazione può essere previsto un regime che deroghi agli statuti e ai regolamenti di dette istituzioni.
Art. 4 Disposizioni finali
  1. Sono abrogati:
    1. il decreto federale del 3 ottobre 19689concernente gli onorari e le pensioni dei membri del Consiglio federale;
    2. il decreto federale del 3 ottobre 196810concernente gli onorari e le pensioni dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni;
    3. il decreto federale del 3 ottobre 196811concernente l’onorario del Cancelliere della Confederazione.
  2. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
  3. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 24 gennaio 1990.12

Footnotes

  1. [CS 1 3]. A questa disposizione corrisponde ora l’art. 173 cpv. 2 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101 ).

  2. Nuovo testo giusta l’art. 40 n. 2 della LF del 24 mar. 2000 sul personale, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 894; FF 1999 1343).

  3. FF 1988 III 637

  4. Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205;FF 2001 3764).

  5. Abrogato dall’art. 40 n. 2 della LF del 24 mar. 2000 sul personale, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2001 894; FF 1999 1343).

  6. RS 831.40

  7. Ora: PUBLICA

  8. Ora: Cassa Pensioni FFS

  9. [RU 1968 1167, 1971 1834]

  10. [RU 1968 1171, 1971 1834n. III]

  11. [RU 1968 1170, 1971 1834n. II]

  12. DCF del 24 gen. 1990.

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