Ordinanza sul personale addetto alle pulizie di manutenzione

172.220.111.7Federal Council Ordinance1 gen 2002

del 30 novembre 2001 (Stato 1° gennaio 2010)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 37 capoversi 1 e 4 della legge del 24 marzo 20001sul
personale federale (LPers),2

ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione
  1. La presente ordinanza è applicabile esclusivamente al personale addetto alla pulizia giornaliera (personale addetto alle pulizie di manutenzione) delle unità amministrative dell’Amministrazione federale secondo l’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 3 luglio 20013sul personale federale (OPers).4
  2. Per quanto la presente ordinanza non preveda disciplinamenti speciali, sono applicabili le disposizioni dell’OPers e dell’ordinanza del 3 luglio 20015sulla protezione dei dati personali nell’Amministrazione federale.
Art. 2 Competenze

La Cancelleria federale e i dipartimenti designano, nella loro sfera di competenza, i servizi incaricati di prendere tutte le decisioni del datore di lavoro concernenti il personale addetto alle pulizie di manutenzione6.

Art. 3 Valutazione del personale

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) elabora un sistema semplificato di valutazione del personale addetto alle pulizie di manutenzione. Può derogare ai livelli di valutazione secondo l’articolo 17 OPers7.

Art. 4 Stipendio
  1. Lo stipendio è fissato secondo le classi di stipendio che figurano nell’articolo 36 OPers8. Il DFF può fissare uno stipendio massimo inferiore all’importo massimo della classe di stipendio 1. È fatto salvo l’articolo 7 dell’ordinanza quadro del 20 dicembre 20009relativa alla legge sul personale federale.10
  2. I premi e le indennità definiti negli articoli 46, 48, 49 e 50 OPers non sono versati al personale addetto alle pulizie di manutenzione.
  3. Le prestazioni straordinarie e le prestazioni che richiedono particolare impegno possono essere ricompensate, per anno civile, con premi di prestazione che ammontano fino al 6 per cento dell’importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro.11
  4. Il DFF fissa lo stipendio iniziale ed emana le disposizioni sull’evoluzione dello stipendio del personale addetto alle pulizie di manutenzione. Può derogare all’evoluzione dello stipendio di cui all’articolo 39 OPers e sostituirla con importi fissi.12
Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Footnotes

  1. RS 172.220.1

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6423).

  3. RS 172.220.111.3

  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6423).

  5. RS 172.220.111.4

  6. Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6423). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

  7. RS 172.220.111.3

  8. RS 172.220.111.3

  9. RS 172.220.11

  10. Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 5 nov. 2008 concernente l’ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

  11. Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 5 nov. 2008 concernente l’ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

  12. Introdotto dal n. I 4 dell’O del 5 nov. 2008 concernente l’ottimizzazione del sistema salariale del personale federale (RU 2008 5643). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6423).

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