172.220.12•Ordinanza sulla retribuzione e su altre condizioni contrattuali stipulate con i quadri superiori e gli organi direttivi di imprese e istituti della Confederazione
172.220.12Federal Council Ordinance1 feb 2004
(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri)
del 19 dicembre 2003 (Stato 1° agosto 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 6a e 15 capoverso 6 della legge del 24 marzo 20001sul personale federale (LPers);
visti gli articoli 4 capoverso 5 e 8 capoverso 3 della legge federale del 24 marzo 19952sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale;
visti gli articoli 30 capoverso 4 e 33 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 20053sui revisori;
visti gli articoli 34 capoverso 6 e 39 capoverso 3 della legge dell’11 dicembre 20094sulla promozione della cultura;
visti gli articoli 6 capoverso 4 e 9 capoverso 2 della legge federale del 22 giugno 20075sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare;
visto l’articolo 9 capoverso 4 della legge del 17 dicembre 20106sull’organizzazione della Posta;
visti gli articoli 71 capoverso 2 e 75 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 20007sugli agenti terapeutici;
visto l’articolo 63 capoversi 2 e 3 della legge federale del 20 marzo 19818sull’assicurazione contro gli infortuni;
visti gli articoli 24 capoverso 5 e 27 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 20059sull’assicurazione contro i rischi delle esportazioni;
visti gli articoli 9 capoverso 3 e 13 capoverso 3 della legge del 22 giugno 200710sulla vigilanza dei mercati finanziari,11
ordina:
La presente ordinanza si applica:
Le imprese e gli istituti si adoperano affinché le comunità linguistiche siano rappresentate in seno ai loro organi direttivi superiori di cui all’articolo 2 capoverso 2 in modo corrispondente alla ripartizione delle lingue nazionali nella popolazione residente permanente della Svizzera.
Per prestazioni accessorie s’intendono tutte le prestazioni in denaro ottenute in aggiunta allo stipendio o all’onorario, come le indennità speciali, i contributi forfettari alle spese e alla rappresentanza, i premi forfettari di prestazione e le provvigioni nonché le prestazioni in natura importanti e i vantaggi materiali come il diritto di utilizzare veicoli di servizio a scopo privato e l’assunzione o l’indennizzo indiretto di determinate spese.
Fra le altre condizioni contrattuali figurano in particolare pattuizioni su:
Per fissare la retribuzione e definire le altre condizioni contrattuali le imprese e gli istituti tengono conto in particolare:
Le provvigioni sono calcolate di regola in funzione del risultato medio conseguito sull’arco di almeno due anni e aumentano o diminuiscono in maniera corrispondente. Per valutarle si applicano criteri finanziari e qualitativi.
In casi motivati, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può incaricare i Dipartimenti di sottoporre per consultazione al Consiglio federale determinate condizioni contrattuali.
I Dipartimenti competenti in materia provvedono all’osservanza della presente ordinanza.
Le condizioni contrattuali che si discostano dalla presente ordinanza vanno adeguate entro il 31 dicembre 2004.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2004.
RS 172.220.1 ↩
RS 172.010.31 ↩
RS 221.302 ↩
RS 442.1 ↩
RS 732.2 ↩
RS 783.1 ↩
RS 812.21 ↩
RS 832.20 ↩
RS 946.10 ↩
RS 956.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2341). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 24 ott. 2012 sull’organizzazione della Posta Svizzera, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6089). ↩
Introdotta dall’art. 30 n. 2 dell’O del 25 ott. 2006 concernente l’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4403). ↩
Introdotta dall’all. n. 3 dell’O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363). ↩
Introdotta dall’all. n. 3 dell’O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363). ↩
Introdotta dal n. I dell’O del 21 nov. 2012 (RU 2012 6677). Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). ↩
Introdotta dal n. I dell’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6677). ↩
Introdotta dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2341). ↩
RS 831.40 ↩
RS 831.42 ↩
RS 172.220.111.3 ↩
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