del 31 marzo 2006 (Stato 1° gennaio 2007)
Il Tribunale federale svizzero,
visto l’articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 20051sul Tribunale federale (LTF),
adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Principio
- Il Tribunale federale preleva tasse per prestazioni particolari della cancelleria e dei servizi amministrativi o scientifici.
- Sono riservate le spese processuali riscosse per le procedure dinanzi al Tribunale federale (art. 62 segg. LTF).
Art. 2 Assoggettamento alla tassa
- Chiunque richiede una prestazione particolare è tenuto a pagare una tassa.
- Se la tassa è dovuta da più persone, queste ne rispondono in solido.
Art. 3 Esenzione dalle tasse
- Le autorità e le istituzioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni possono essere dispensate dal pagamento delle tasse quando chiedono la prestazione per il loro uso proprio e accordano la reciprocità.
- I giornalisti2sono esenti da tasse per prestazioni chieste nell’ambito della cronaca giudiziaria del Tribunale federale.
- Si può prescindere da tasse per prestazioni a favore di istituzioni senza scopo di lucro.
Art. 4 Calcolo delle tasse
Sono percepite le seguenti tasse:
Art. 5 Supplemento
Se la prestazione, su richiesta, è fornita d’urgenza, può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento della tassa.
Art. 6 Disborsi
Oltre la tassa sono conteggiati i disborsi del Tribunale, in particolare:
- le spese di porto e di telefono;
- le spese per la trasmissione di un documento via telefax: per pagina, 1 franco in Svizzera, 2 franchi all’estero, 5 franchi oltremare;
- i costi effettivi per i supporti informatici;
- le spese di sollecitazione: 5 franchi per la prima, 10 franchi dalla seconda.
Art. 7 Riduzione della tassa
La tassa può essere ridotta o condonata per motivi importanti, in particolare se il richiedente dispone di mezzi modesti.
Art. 8 Preavviso
Se la tassa supera 200 franchi, l’importo presumibile è preventivamente comunicato.
Art. 9 Anticipo
In casi giustificati, in particolare quando il richiedente è domiciliato all’estero o in caso di ritardo nei pagamenti, può essere chiesto un anticipo.
Art. 10 Decisione e rimedi giuridici
- Il servizio competente determina la tassa al momento in cui è effettuata la prestazione.
- Tale decisione può essere impugnata entro dieci giorni con ricorso al Segretariato generale del Tribunale federale. Se la decisione è stata emanata da quest’ultimo, è competente la Commissione di ricorso.
- La decisione su ricorso è definitiva.
Art. 11 Esigibilità e prescrizione
- La tassa è esigibile al momento in cui è fissata.
- Il termine di pagamento è di 20 giorni dal giorno in cui la tassa è esigibile.
- La pretesa si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui la tassa è esigibile. La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo volto all’esazione del credito.
Art. 12 Modo di pagamento
- Per la riscossione delle tasse viene inviata una fattura.
- Fino a 100 franchi la tassa per la comunicazione di sentenze è riscossa contro rimborso. Una fattura può essere inviata agli avvocati autorizzati ad agire dinanzi ai tribunali svizzeri.
Art. 13 Abrogazione del diritto vigente
Sono abrogate le ordinanze seguenti:
- Ordinanza del 24 agosto 19945sulle tasse amministrative del Tribunale federale;
- Ordinanza del 14 febbraio 19956sulle tasse amministrative del Tribunale federale delle assicurazioni.
Art. 14 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.