173.110.29•Regolamento del Tribunale federale sulla comunicazione elettronica con le parti e le autorità inferiori
173.110.29RCETFLegislation The Federal Courts1 apr 2017
(RCETF)
del 20 febbraio 2017 (Stato 1° aprile 2017)
Il Tribunale federale svizzero,
visti gli articoli 42 capoverso 4 e 60 capoverso 3 della legge del 17 giugno 20051
sul Tribunale federale (LTF),
adotta il seguente regolamento:
Nel presente regolamento s’intende per:
| a. atti giudiziari: | sentenze, dispositivi, decisioni e comunicazioni del Tribunale federale; |
|---|---|
| b. piattaforma riconosciuta per la trasmissione sicura: | servizio di posta elettronica sicuro riconosciuto dal competente dipartimento per la comunicazione elettronica con l’Amministrazione federale e le autorità inferiori del Tribunale federale e atto a fornire segnatamente le seguenti prestazioni: – rilascio di ricevute che attestano il momento di una comunicazione elettronica, – protezione dei documenti trasmessi per via elettronica contro l’accesso non autorizzato; |
| c. firma elettronica qualificata: | firma elettronica regolamentata, secondo la legge del 18 marzo 20162sulla firma elettronica, fondata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto; l’organismo di accreditamento mette a disposizione la lista dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti. |
Gli atti scritti elettronici e gli allegati sono trasmessi agli indirizzi elettronici del Tribunale federale menzionati nell’allegato del presente regolamento.
Il Tribunale federale esclude ogni responsabilità nel caso in cui la piattaforma riconosciuta per la trasmissione sicura non confermi la ricezione di un allegato entro il termine fissato. L’esclusione della responsabilità vale tanto per la connessione alla piattaforma quanto per la piattaforma stessa.
Il Tribunale federale può chiedere l’invio di atti scritti e allegati in forma cartacea soltanto per motivi tecnici, qualora non sia in grado di stamparli, qualora documenti non siano leggibili o qualora l’originale in forma cartacea sia necessario per l’assunzione delle prove.
Le autorità inferiori possono trasmettere la decisione, determinati allegati o l’incarto completo in forma elettronica oltre alla trasmissione in formato cartaceo; di regola, trasmettono i dati elettronici in formato PDF mediante trasmissione sicura.
Il segretariato generale è abilitato ad adeguare l’allegato del presente regolamento (indirizzi elettronici del Tribunale federale e disposizioni tecniche di esecuzione)4.
Il regolamento del Tribunale federale del 5 dicembre 20065sulla comunicazione elettronica con le parti e le autorità inferiori è abrogato.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2017.
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