(TA-TAF)
del 21 febbraio 2008 (Stato 1° giugno 2008)
Il Tribunale amministrativo federale,
visto l’articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge federale del 17 giugno 20051
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF),
adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Principio
- Il Tribunale amministrativo federale preleva tasse per prestazioni particolari della cancelleria, dei servizi scientifici o amministrativi e conteggia i disborsi.
- Sono riservate le spese processuali prelevate per le procedure dinanzi al Tribunale giusta il regolamento del 21 febbraio 20082sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
Art. 2 Assoggettamento alla tassa
- Chiunque richiede una prestazione ai sensi del presente regolamento è tenuto a pagare una tassa e ad assumersi i disborsi che ne derivano. Sono riservate le disposizioni derogatorie contemplate dal diritto federale.
- Se la tassa è dovuta da più persone, queste ne rispondono solidalmente.
Art. 3 Esenzione e riduzione
- Le autorità e le istituzioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni possono essere dispensate dal pagamento della tassa e dei disborsi quando chiedono la prestazione per il loro uso proprio e accordano la reciprocità.
- I giornalisti sono esenti da tasse per le prestazioni chieste nell’ambito della cronaca giudiziaria del Tribunale amministrativo federale.
- Le tasse e i disborsi possono essere ridotti o condonati se sussistono motivi importanti, segnatamente se la persona assoggettata è indigente.
Art. 4 Calcolo delle tasse
- Sono prelevate le seguenti tasse:
- Alle prestazioni previste dalla legge sulla trasparenza del 17 dicembre 20043si applica la tariffa di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sulla trasparenza del 24 maggio 2006^4^.
- Per quanto concerne le prestazioni previste dalla legge federale del 25 settembre 2020^5sulla protezione dei dati, è fatto salvo l’articolo 19 dell’ordinanza del 31 agosto 20226^sulla protezione dei dati.7
Art. 5 Supplemento
Se la prestazione, su richiesta, è fornita d’urgenza, può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento della tassa.
Art. 6 Disborsi
Oltre la tassa sono conteggiati i disborsi del Tribunale, in particolare:
- le spese sostenute per procurarsi le informazioni necessarie, in particolare i documenti;
- le spese di porto e di telefono;
- le spese per la trasmissione di un atto scritto via telefax: per pagina, 1 franco in Svizzera, 2 franchi all’estero;
- i costi effettivi per i supporti informatici;
- le spese di sollecitazione: 10 franchi per la prima, 20 franchi dalla seconda.
Art. 7 Preavviso
Se la tassa, inclusi i disborsi, supera i 200 franchi, l’importo presumibile è previamente comunicato.
Art. 8 Anticipo
In casi giustificati, in particolare quando il richiedente è domiciliato all’estero o deve ancora pagare spese arretrate al Tribunale, può essere chiesto un anticipo.
Art. 9 Decisione sulla tassa e sui disborsi
Il servizio competente determina la tassa e i disborsi al momento in cui è effettuata la prestazione.
Art. 10 Esigibilità e prescrizione
- La tassa e i disborsi sono esigibili al momento in cui sono fissati mediante la relativa decisione.
- Il termine di pagamento è di 20 giorni a contare dal giorno in cui la tassa e i disborsi sono esigibili.
- La pretesa si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui la tassa e i disborsi sono esigibili. La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo volto all’esazione del credito.
Art. 11 Modalità di pagamento
- Per la riscossione delle tasse e dei disborsi viene inviata una fattura.
- Fino a 100 franchi la tassa per la comunicazione di sentenze è riscossa contro rimborso. Una fattura può essere inviata agli avvocati autorizzati ad agire dinanzi ai tribunali svizzeri.
Art. 12 Diritto previgente: abrogazione
Il regolamento del Tribunale amministrativo federale dell’11 dicembre 20068sulle tasse amministrative del Tribunale amministrativo federale è abrogato.
Art. 13 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2008.