211.423.41•Ordinanza sull’emissione di obbligazioni fondiarie
211.423.41OOFFederal Council Ordinance1 feb 1931
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}(OOF)^1^
del 23 gennaio 1931 (Stato 1° gennaio 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
in virtù della legge federale del 25 giugno 19302sull’emissione di obbligazioni fondiarie (detta qui di seguito «legge»),
ordina:
Le centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie possono usare nella loro ditta la parola «svizzera».
In caso di rigetto della domanda d’ammissione di un istituto di credito, presentata in virtù degli articoli 3 e 4 capoversi 1 e 2 della legge, spetta al Dipartimento federale delle finanze3decidere se siano adempiute le condizioni d’ammissione.
Il consiglio d’amministrazione o il comitato direttivo delle centrali d’emissione sarà composto di quindici membri al massimo.
Il saggio d’interesse delle obbligazioni fondiarie e dei mutui è fissato dal Consiglio d’amministrazione o dal comitato direttivo delle centrali.
Il testo e la forma delle obbligazioni fondiarie sono sottoposte all’approvazione del Dipartimento federale delle finanze.
Tra le spese d’emissione da rifondersi alla centrale quando un istituto che ne faccia parte rimborsi anticipatamente i suoi mutui, è compresa anche una congrua quota delle spese d’amministrazione della centrale stessa.
Le succursali dei membri di una centrale tengono un proprio registro parziale dei pegni, per la copertura che si trova presso di loro.
Il registro dei pegni delle centrali (art. 16 della legge) va disposto nello stesso modo che quello dei membri. Non vi saranno però iscritti i mutui concessi a questi ultimi, considerandosi invece come parte costitutiva del registro dei pegni la contabilità bancaria delle centrali concernente i mutui.
Per i crediti su pegni manuali a’ sensi dell’articolo 19 della legge si intendono dei mutui di somme fisse a scadenze fisse o disdicibili entro tre mesi almeno e garantiti da pegno manuale.
Il bilancio annuale delle due centrali conterrà le medesime rubriche dei bilanci intermedi, più l’indicazione dell’utile o della perdita dell’esercizio.
Il conto economico delle due centrali conterrà almeno le seguenti rubriche:21
Le centrali devono pubblicare almeno semestralmente ed entro due mesi dal giorno di riferimento del bilancio intermedio le seguenti informazioni:
La pubblicazione secondo l’articolo 21a avviene per la prima volta alla data di riferimento del 31 dicembre 2025. Nel singolo caso la FINMA può ammettere una data di riferimento successiva nel 2026.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1931, contemporaneamente alla legge federale del 25 giugno 193024sull’emissione di obbligazioni fondiarie.
Nuovo tit. giusta il n. I dell’O del 20 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1879). ↩
RS 211.423.4 . Ora: L sulle obbligazioni fondiarie. ↩
Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Abrogato dall’all. n.1 dell’O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). ↩
Abrogato dall’all. n. 1dell’O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). ↩
Abrogato dall’all. n. dell’O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). ↩
Abrogato dall’all. n. 4 dell’O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363). ↩
Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). ↩
RS 952.03 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n.1 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n.1 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n.1 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n.1 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n.1 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n.1 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n.1 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n.1 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n.1 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). ↩
Abrogato dall’all. n. 1 dell’O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). ↩
Introdotti dal n. I dell’O del 18 feb. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 al 31 dic. 2014 (RU 2009 823). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 29 nov. 2023 sui fondi propri, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13). ↩
Ora: L sulle obbligazioni fondiarie. ↩