221.213.221•Ordinanza concernente la determinazione dei fitti agricoli
221.213.221Federal Council Ordinance25 feb 1987
(Ordinanza sui fitti agricoli, OFAgr)1
dell’11 febbraio 1987 (Stato 1° aprile 2018)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 36 capoverso 2 e 40 capoversi 1 e 3 della legge federale del 4 ottobre 19852sull’affitto agricolo (LAAgr),3
ordina:
Il fitto massimo autorizzato per un’azienda agricola comprende l’interesse del valore di reddito e gli oneri del locatore.
L’interesse ammonta al 3,05 per cento del valore di reddito dell’azienda agricola, compresi gli edifici ed eventuali colture permanenti, comprese le infrastrutture di base.
Il fitto per abitazioni supplementari oltre a quella del capoazienda corrisponde alla pigione effettivamente realizzabile, esclusi i costi accessori.
Il fitto massimo autorizzato per singoli fondi comprende:
Il fitto massimo autorizzato per i terreni vignati si compone del fitto di base, corrispondente al 5,2 per cento del valore di reddito del terreno, del correttivo apportato a motivo delle condizioni locali ai sensi dell’articolo 7 capoverso 3 e di eventuali supplementi riferiti all’azienda ai sensi dell’articolo 7 capoverso 4.
Se è stato convenuto che l’affittuario debba fornire prestazioni accessorie, ad esempio obblighi di manutenzione, eccedenti quanto previsto dalla legge, gli oneri del locatore, compresi nel fitto massimo autorizzato, vanno ridotti in misura proporzionale. Nel caso di edifici situati su singoli fondi (art. 10) la riduzione può ammontare ad un massimo del 50 per cento del fitto massimo autorizzato.
Se le parti convengono di protrarre l’affitto per almeno tre anni oltre la durata di protrazione legale, per tutta la durata della protrazione è ammissibile un supplemento del fitto, giusta gli articoli 2 a 12, del 15 per cento (art. 41 LAAgr).
Nel caso in cui il calcolo conformemente agli articoli 2 a 12 non fosse possibile per-ché mancano i principi per l’apprezzamento del valore di reddito, o questo calcolo, in considerazione delle condizioni obiettive particolari, porti ad un risultato iniquo il fitto dovrà essere calcolato diversamente; rispettivamente il fitto calcolato può essere aumentato o ridotto in misura adeguata. I principi degli articoli 36 a 40 rimangono in ogni caso applicabili.
Per rapporti di fitto esistenti concernenti aziende agricole, il fitto aumenta del 20 per cento all’anno al massimo rispetto a quello precedente all’entrata in vigore, fino al raggiungimento del fitto autorizzato giusta l’articolo 42 LAAgr.
La presente ordinanza entra in vigore il 25 febbraio 1987.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° apr. 2018 (RU 2018 1003). ↩
RS 221.213.2 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° apr. 2018 (RU 2018 1003). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° apr. 2018 (RU 2018 1003). ↩
RS 211.412.110 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° apr. 2018 (RU 2018 1003). ↩
RS 211.412.110 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° apr. 2018 (RU 2018 1003). ↩
{
"legislation": {
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "221.213.221",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/406_406_406",
"documentDate": "1987-02-11",
"inForceSince": "1987-02-25"
},
"content": {
"number": "221.213.221",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/406_406_406",
"fedlexMetadata": {
"id": "221.213.221",
"hash": "654b9e702bac9bd4382cfd36a6ffaf98b7b61f3a4c758e67f6187d7925abb9f3",
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "221.213.221",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-04-19T19:18:42.826Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/406_406_406/20180401/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1987-406_406_406-20180401-de-xml-6.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/406_406_406",
"documentDate": "1987-02-11",
"inForceSince": "1987-02-25",
"manifestations": [
{
"title": "Verordnung vom 11. Februar 1987 über die Bemessung des landwirtschaftlichen Pachtzinses (Pachtzinsverordnung, PZV)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/406_406_406/20180401/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1987-406_406_406-20180401-de-xml-6.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/406_406_406/20180401/de/xml"
},
{
"title": "Ordonnance du 11 février 1987 concernant le calcul des fermages agricoles (Ordonnance sur les fermages, OFerm)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/406_406_406/20180401/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1987-406_406_406-20180401-fr-xml-6.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/406_406_406/20180401/fr/xml"
},
{
"title": "Ordinanza dell'11 febbraio 1987 concernente la determinazione dei fitti agricoli (Ordinanza sui fitti agricoli, OFAgr)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/406_406_406/20180401/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1987-406_406_406-20180401-it-xml-6.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/406_406_406/20180401/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/406_406_406/20180401/it/xml"
}
}