221.215.324.1•Ordinanza concernente un contratto normale di lavoro per gli educatori negli istituti e nei convitti
221.215.324.1Federal Council Ordinance1 feb 1985
del 16 gennaio 1985 (Stato 1° febbraio 1985)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 359a del Codice delle obbligazioni1,
ordina:
Le disposizioni del presente contratto normale di lavoro si applicano nella misura in cui non venga altrimenti convenuto mediante contratto individuale o collettivo di lavoro.
I primi tre mesi di servizio sono considerati periodo di prova a meno che il rapporto di lavoro sia stato stipulato per una durata inferiore a sei mesi.
I compiti del lavoratore devono essere stabiliti in un elenco degli obblighi. Nell’ambito dell’ordinamento interno, il lavoratore deve godere della massima libertà d’azione per poter assumere responsabilità e prendere iniziative.
Il lavoratore può effettuare lavoro notturno al massimo durante tre notti per settimana. E considerato lavoro notturno quello svolto tra le 22.00 e le 06.00. Tale lavoro dev’essere compensato per un quarto con tempo libero oppure con un adeguato supplemento salariale.
Nella media di due settimane il riposo giornaliero dev’essere di dieci ore consecutive; soltanto eccezionalmente può essere inferiore a otto ore nello spazio di 24 ore.
Il lavoratore ha diritto a due giorni liberi per settimana. Almeno una volta per mese, tali giorni devono cadere di sabato e di domenica.
La lavoratrice ha diritto a un congedo pagato di complessivamente 16 settimane in caso di gravidanza e di parto. È riservato l’articolo 19 nella misura in cui sia più favorevole per la lavoratrice.
Il lavoratore ha diritto a cinque settimane di vacanze pagate all’anno. La durata delle vacanze è aumentata a sei settimane per i lavoratori che hanno compiuto quarant’anni o dieci anni di servizio presso il medesimo datore di lavoro.
Il lavoratore ha diritto a giorni di congedo pagati, se cadono in giorni lavorativi, nei casi seguenti:
| a. | per il proprio matrimonio o per il parto della moglie | 2 giorni; |
|---|---|---|
| b. | per il matrimonio di un figlio | 1 giorno; |
| c. | per la morte del coniuge, di un figlio, del padre o della madre | 3 giorni; |
| d. | per la morte di fratelli o sorelle, suoceri o cognati | 1 giorno; |
| e. | per il trasloco | 2 giorni. |
Il datore di lavoro deve concludere un’assicurazione di responsabilità civile professionale in favore del lavoratore.
È abrogato il decreto del Consiglio federale dell’11 giugno 19702che stabilisce un contratto normale di lavoro per gli educatori negli istituti e nei convitti.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1985.
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