221.215.329.2•Ordinanza concernente il contratto normale di lavoro per il personale dell’economia lattiera
221.215.329.2Federal Council Ordinance1 feb 1984
dell’11 gennaio 1984 (Stato 1° febbraio 1984)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 359a , del Codice delle obbligazioni1,
ordina:
Le disposizioni del presente contratto normale di lavoro si applicano nella misura in cui non sia stato convenuto altrimenti mediante contratto individuale o collettivo di lavoro.
Il datore di lavoro non può recare pregiudizio a un lavoratore a causa della sua appartenenza o meno a un’associazione professionale.
Il datore di lavoro è tenuto a concedere al lavoratore, per la frequentazione di corsi o conferenze volti al perfezionamento professionale, ad eccezione di quelli annuali o semestrali della scuola lattiero-casearia, un congedo pagato nella misura consentita dagli interessi dell’azienda. Questo obbligo del datore di lavoro non si estende ai corsi annuali o semestrali della scuola lattiero-casearia.
Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore un esemplare del presente contratto normale di lavoro.
Il lavoratore ha diritto settimanalmente a una giornata e mezza di libero. Al lavoratore dev’essere concessa almeno una domenica libera al mese.
Se vitto e alloggio costituiscono parte del salario, il lavoratore che non ne usufruisce durante le vacanze o in caso d’impedimento al lavoro conformemente agli articoli 4, 11, 14, 15 e l6, ha diritto a un’indennità conformemente alle aliquote dell’assicurazione vecchiaia e superstiti.
Il lavoratore ha diritto a giorni di congedo pagati, purché cadano in giorni lavorativi, nei casi seguenti:
| a. matrimonio proprio, parto della moglie | 2 giorni |
|---|---|
| b. battesimo o matrimonio di un figlio | 1 giorno |
| c. decesso del coniuge, di un figlio, di un genitore | 3 giorni |
| d. decesso di un fratello, di una sorella, dei suoceri, di una cognata, di un cognato | 1 giorno |
| e. cambiamento della propria abitazione | 2 giorni |
Al momento dell’entrata in servizio e successivamente ogni due anni, il lavoratore deve sottoporsi a una visita medica. Le spese di questa visita sono a carico del datore di lavoro salvo che il lavoratore si faccia visitare da un medico di sua scelta.
Nelle controversie circa il contratto di lavoro, il datore di lavoro e il lavoratore possono incaricare il Segretariato svizzero del latte a Berna oppure l’Organizzazione regionale dell’economia lattiera di fare da mediatore.
Il decreto del Consiglio federale del 22 agosto 19732concernente il contratto normale di lavoro per il personale dei caseifici rurali è abrogato.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1984.
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