232.119•Ordinanza concernente l’utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi
232.119Federal Council Ordinance1 gen 1972
del 23 dicembre 1971 (Stato 1° gennaio 2019)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 50 capoverso 2 della legge del 28 agosto 19921sulla protezione dei marchi (LPM),2
ordina:
È considerato orologio svizzero l’orologio: a. il cui sviluppo tecnico ha luogo in Svizzera secondo i criteri seguenti: 1. per gli orologi esclusivamente meccanici, almeno la costruzione meccanica e la prototipazione dell’orologio nel suo insieme, 2. per gli orologi non esclusivamente meccanici, almeno la costruzione meccanica e la prototipazione dell’orologio nel suo insieme nonché la progettazione dei circuiti stampati, del display e del software; abis. il cui movimento è svizzero; b. il cui movimento è assiemato in Svizzera; c. il cui controllo finale da parte del fabbricante avviene in Svizzera; e d. i cui costi di produzione sono generati almeno al 60 per cento in Svizzera.
Sono considerati svizzeri i pezzi costitutivi:
Un movimento è considerato assiemato in Svizzera ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera abisse tutti i pezzi costitutivi del movimento sono assemblati in Svizzera. La realizzazione di sottoassiemi all’estero è ammessa solo per i pezzi costitutivi seguenti:
1. i moduli elettronici,
2. i moduli display elettro-ottici,
3. i moduli captatori di energia,
4. gli organi regolatori,
5. i ruotismi,
6. il motore o i motori, rotore e bobina compresi.
Sono esclusi dal calcolo dei costi di produzione:
Se rende pubbliche indicazioni sulle materie non disponibili in quantità sufficiente in Svizzera secondo l’articolo 52k dell’ordinanza del 23 dicembre 199214sulla protezione dei marchi, il settore orologiero ne verifica l’oggettività. In caso di dissensi interni al settore, consulta terzi indipendenti.
Nonostante gli articoli 3 capoverso 2 nonché 4 a 6, le casse, i quadranti e gli altri pezzi costitutivi possono portare indicazioni di provenienza svizzere allorché:23
Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza soggiacciono alle disposizioni penali della LPM.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1972.
Le aziende che, alla data dell’entrata in vigore della presente modificazione hanno già utilizzato in modo lecito e duraturo le designazioni protette ai sensi dell’articolo 3 capoversi 1 e 4, hanno diritto di continuare l’utilizzazione durante cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente modificazione, anche se l’assiematura e il controllo finale da parte del fabbricante avvengono all’estero.
1Gli orologi e i movimenti fabbricati tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 1a lettera a e 2 capoverso 1 lettera a possono essere immessi per la prima volta in commercio solo fino al 31 dicembre 2020 con un’indicazione di provenienza conforme al diritto vigente al momento della produzione.
2Possono essere esclusi dal calcolo dei costi di produzione di un orologio i costi delle casse e dei vetri che:
RS 232.11 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2016 2593). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. ↩
Introdotta dal n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593). ↩
Introdotta dal n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mag. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1229). ↩
Nuova espressione guista il n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Abrogata dal n. I dell’O del 17 giu. 2016, con effetto dal 1 gen. 2017 (RU 2016 2593). ↩
Introdotta dal n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593). ↩
Introdotta dal n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593). ↩
RS 0.632.290.131 ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593). ↩
RS 232.111 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593). ↩
RS 232.11 ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mar. 1995, in vigore dal 1° mag. 1995 (RU 1995 1218). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mar. 1995, in vigore dal 1° mag. 1995 (RU 1995 1218). ↩
Abrogati dal n. I dell’O del 29 mar. 1995, con effetto dal 1° mag. 1995 (RU 1995 1218). ↩
Per. 2 abrogato dal n. I dell’O del 29 mar. 1995, con effetto dal 1° mag. 1995 (RU 1995 1218). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mag. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1229). ↩
{
"legislation": {
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "232.119",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1971/1908_1915_1915",
"documentDate": "1971-12-23",
"inForceSince": "1972-01-01"
},
"content": {
"number": "232.119",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1971/1908_1915_1915",
"fedlexMetadata": {
"id": "232.119",
"hash": "472761ad84ac8a393c83daffa5292bfef4fe7ecabb5be1d4d28c4e7abeae27b7",
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "232.119",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"en",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-04-19T19:18:43.611Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1971/1908_1915_1915/20190101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1971-1908_1915_1915-20190101-de-xml-7.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1971/1908_1915_1915",
"documentDate": "1971-12-23",
"inForceSince": "1972-01-01",
"manifestations": [
{
"title": "Verordnung vom 23. Dezember 1971 über die Benützung des Schweizer Namens für Uhren",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1971/1908_1915_1915/20190101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1971-1908_1915_1915-20190101-de-xml-7.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1971/1908_1915_1915/20190101/de/xml"
},
{
"title": "Ordinance of 23 December 1971 on the Use of «Switzerland» or «Swiss» for Watches",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1971/1908_1915_1915/20190101/en/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1971-1908_1915_1915-20190101-en-xml-7.xml",
"language": "en",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1971/1908_1915_1915/20190101/en/xml"
},
{
"title": "Ordonnance du 23 décembre 1971 réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1971/1908_1915_1915/20190101/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1971-1908_1915_1915-20190101-fr-xml-7.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1971/1908_1915_1915/20190101/fr/xml"
},
{
"title": "Ordinanza del 23 dicembre 1971 concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1971/1908_1915_1915/20190101/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1971-1908_1915_1915-20190101-it-xml-7.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1971/1908_1915_1915/20190101/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1971/1908_1915_1915/20190101/it/xml"
}
}