232.22•Legge federale concernente la protezione dell’emblema e del nome della Croce Rossa
232.22Federal Act1 gen 1955
del 25 marzo 1954 (Stato 1° luglio 2023)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
viste le convenzioni di Ginevra del 12 agosto 19491
per la protezione delle vittime della guerra;
visto l’articolo 122 della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 settembre 1953,
decreta:
vale a dire le formazioni, i trasporti, gli stabilimenti sanitari del servizio sanitario dell’esercito, compreso il servizio sanitario volontario della Croce Rossa svizzera, nonché i cappellani aggregati alle forze armate.
2. L’emblema del terzo Protocollo aggiuntivo dell’8 dicembre 20056alle Convenzioni di Ginevra può essere utilizzato temporaneamente al posto dell’emblema di cui al capoverso 1 e alle stesse condizioni, se tale uso:
L’emblema della Croce Rossa su fondo bianco potrà essere usato, con l’autorizzazione del Consiglio federale o delle autorità od organizzazioni da esso designate, per contrassegnare in tempo di guerra il personale e il materiale protetti dalla convenzione di Ginevra del 12 agosto 19498per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, vale a dire il personale, gli stabilimenti e il materiale degli ospedali civili, nonché i trasporti di feriti e malati civili, di infermi e di puerpere.
L’emblema della Croce Rossa su fondo bianco può essere usato per contrassegnare in tempo di guerra le zone e località sanitarie riservate esclusivamente ai feriti e ai malati e istituite conformemente all’articolo 23 della convenzione di Ginevra del 12 agosto 19499per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna e all’articolo 14 della convenzione di Ginevra del 12 agosto 194910per la protezione delle persone civili in tempo di guerra.
Le organizzazioni internazionali della Croce Rossa, segnatamente il Comitato internazionale della Croce Rossa e la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, come pure il loro personale debitamente legittimato, sono autorizzati a fare uso in ogni tempo dell’emblema e del nome della Croce Rossa.
In via eccezionale e con l’autorizzazione esplicita della Croce Rossa svizzera, potrà essere fatto uso in tempo di pace dell’emblema della Croce Rossa su fondo bianco per segnalare i veicoli utilizzati come ambulanze e l’ubicazione dei posti di soccorso riservati esclusivamente a prestare cure gratuite a feriti e a malati.
Un segno il cui uso è illecito secondo la presente legge o un segno confondibile con esso non può essere registrato come marchio, design, ditta, nome di un’associazione o di una fondazione oppure come loro elemento.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 195523
RS 0.518.12 ; 0.518.23 ; 0.518.51 ↩
RS 101 ↩
Nuovo testo giusta l’all. 3 cifra II 1 della L del 21 giu. 2013 sulla protezione degli stemmi, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3679;FF 2009 7425). ↩
RS 0.518.12 ↩
RS 0.518.23 ↩
RS 0.518.523 ↩
Introdotto dall’art. 2 n. 2 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il terzo Prot. aggiuntivo dell’8 dic. 2005 alle Conv. di Ginevra del 1949 relativo all’adozione di un segno distintivo addizionale, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 185, 188;FF 2006 1795). ↩
RS 0.518.51 ↩
RS 0.518.12 ↩
RS 0.518.51 ↩
RS 0.518.523 ↩
Introdotto dall’art. 2 n. 2 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il terzo Prot. aggiuntivo dell’8 dic. 2005 alle Conv. di Ginevra del 1949 relativo all’adozione di un segno distintivo addizionale, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 185, 188;FF 2006 1795). ↩
Nuovo testo giusta il l’art. 2 n. 2 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il terzo Prot. aggiuntivo dell’8 dic. 2005 alle Conv. di Ginevra del 1949 relativo all’adozione di un segno distintivo addizionale, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 185, 188;FF 2006 1795). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 3 cifra II 1 della L del 21 giu. 2013 sulla protezione degli stemmi, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3679;FF 2009 7425). ↩
Introdotto dall’all. 3 cifra II 1 della L del 21 giu. 2013 sulla protezione degli stemmi (RU 2015 3679;FF 2009 7425). Nuovo testo giusta la cifra I 10 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345). ↩
RS 311.0 ↩
RS 321.0 ↩
Abrogato dalla cifra II 14 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437, 3453;FF 2007 5575). ↩
Abrogato dalla cifra II 14 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437, 3453;FF 2007 5575). ↩
RS 0.518.523 ↩
RS 0.518.521 ; 0.518.522 ↩
[CS 2 932] ↩
DCF del 30 dic. 1954. ↩
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