235.13•Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati
235.13OCPDFederal Council Ordinance1 set 2023
(OCPD)
del 31 agosto 2022 (Stato 1° settembre 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 20201
sulla protezione dei dati (LPD),
ordina:
Il Servizio d’accreditamento svizzero (SAS) consulta l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) in merito alla procedura di accreditamento e ai controlli nonché alla sospensione e alla revoca dell’accreditamento.
Dopo aver consultato il SAS, l’IFPDT riconosce le certificazioni estere purché l’adempimento dei requisiti della legislazione svizzera sia garantito.
Il titolare privato del trattamento può rinunciare a una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati conformemente all’articolo 22 capoverso 5 LPD soltanto se la certificazione include il trattamento per il quale dovrebbe essere effettuata la valutazione d’impatto.
L’ordinanza del 28 settembre 20075sulle certificazioni in materia di protezione dei dati è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2023.
(art. 1 cpv. 4)
Il personale addetto alla certificazione dei sistemi di gestione dispone complessivamente delle seguenti qualifiche: – conoscenze in materia di diritto della protezione dei dati: esperienza pratica di almeno due anni nel settore della protezione dei dati oppure una formazione completa di almeno un anno, con approfondimento nel diritto sulla protezione dei dati, presso una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale; – conoscenze in materia di sicurezza dell’informazione: esperienza pratica di almeno due anni nel settore della sicurezza dell’informazione oppure una formazione completa di almeno un anno, con approfondimento in sicurezza dell’informazione, presso una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale; – conoscenze degli sviluppi nel settore della protezione dei dati e in materia di sicurezza dell’informazione; – formazione come certificatore di sistemi di gestione che soddisfa i requisiti determinanti a livello internazionale, così come figurano in particolare nelle norme seguenti6: – UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, Valutazione della conformità – Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione – Parte 1: Requisiti, – UNI CEI EN ISO/IEC 17021-3, Valutazione della conformità – Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione – Parte 3: Requisiti di competenza per le attività di audit e la certificazione di sistemi di gestione per la qualità, e – UNI CEI EN ISO/IEC 27006, Tecnologie informatiche – Tecniche di sicurezza – Requisiti per gli enti che forniscono servizi di audit e certificazione dei sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni.
L’organismo di certificazione deve disporre di personale qualificato per i singoli settori. La perizia dei sistemi di gestione della protezione dei dati da parte di un gruppo interdisciplinare è autorizzata.
Il personale addetto alla certificazione di prodotti, servizi o processi dispone complessivamente delle seguenti qualifiche: – conoscenze in materia di diritto della protezione dei dati: esperienza pratica di almeno due anni nel settore della protezione dei dati oppure una formazione completa di almeno un anno, con approfondimento nel diritto sulla protezione dei dati, presso una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale; – conoscenze in materia di sicurezza dell’informazione: esperienza pratica di almeno due anni nel settore della sicurezza dell’informazione oppure una formazione completa di almeno un anno, con approfondimento in sicurezza dell’informazione, presso una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale; – conoscenze degli sviluppi nel settore della protezione dei dati e in materia di sicurezza dell’informazione; – conoscenze specifiche in materia di certificazione di prodotti, servizi o processi che soddisfano i requisiti del programma di certificazione e le direttive emesse dall’IFPDT nonché i requisiti determinanti a livello internazionale, così come figurano in particolare nelle norme tecniche applicabili e nella norma «UNI CEI EN ISO//IEC 170657: Valutazione della conformità – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi».
L’organismo di certificazione deve disporre di personale qualificato per i singoli settori. La perizia dei prodotti, servizi e processi da parte di un gruppo interdisciplinare è autorizzata.
RS 235.1 ↩
RS 946.512 ↩
RS 946.512 ↩
Le norme menzionate possono essere consultate gratuitamente o ottenute a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;www.snv.ch. ↩
[RU 2007 5003, 2010 949; 2016 3447] ↩
Le norme menzionate possono essere consultate gratuitamente o ottenute a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;www.snv.ch. ↩
La norma menzionata può essere consultata gratuitamente o ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;www.snv.ch. ↩
{
"legislation": {
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "235.13",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2022/569",
"documentDate": "2022-08-31",
"inForceSince": "2023-09-01"
},
"content": {
"number": "235.13",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2022/569",
"fedlexMetadata": {
"id": "235.13",
"hash": "827f02a70bc2d4ca1a5a33261960ead2619da98adb70061e72e8fe4a3929e246",
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "235.13",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"en",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-04-19T19:18:43.899Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2022/569/20230901/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2022-569-20230901-de-xml-4.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2022/569",
"documentDate": "2022-08-31",
"inForceSince": "2023-09-01",
"manifestations": [
{
"title": "Verordnung vom 31. August 2022 über Datenschutzzertifizierungen (VDSZ)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2022/569/20230901/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2022-569-20230901-de-xml-4.xml",
"language": "de",
"shortTitle": "VDSZ",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2022/569/20230901/de/xml"
},
{
"title": "Ordinance of 31 August 2022 on Data Protection Certification (DPCO)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2022/569/20230901/en/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2022-569-20230901-en-xml-2.xml",
"language": "en",
"shortTitle": "DPCO",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2022/569/20230901/en/xml"
},
{
"title": "Ordonnance du 31 août 2022 sur les certifications en matière de protection des données (OCPD)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2022/569/20230901/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2022-569-20230901-fr-xml-4.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": "OCPD",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2022/569/20230901/fr/xml"
},
{
"title": "Ordinanza del 31 agosto 2022 sulle certificazioni in materia di protezione dei dati (OCPD)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2022/569/20230901/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2022-569-20230901-it-xml-4.xml",
"language": "it",
"shortTitle": "OCPD",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2022/569/20230901/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2022/569/20230901/it/xml"
}
}