235.2•Legge federale sul trattamento dei dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri
235.2Federal Act1 dic 2021
del 18 dicembre 2020 (Stato 1° gennaio 2022)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 40 capoverso 2, 54 capoverso 1, 87 e 173 capoverso 2
della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 gennaio 20202,
decreta:
A titolo eccezionale, il DFAE può comunicare dati a terzi:
Il DFAE tratta i dati concernenti i proprietari, armatori e marittimi di navi sotto bandiera svizzera necessari per adempiere i compiti che gli spettano in virtù della legge federale del 23 settembre 19536sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera.
Il DFAE può trattare i seguenti dati degni di particolare protezione:
Oltre ai dati concernenti gli impiegati della Confederazione di cui alla legge del 24 marzo 20009sul personale federale, il DFAE tratta i dati concernenti i propri impiegati in servizio all’estero o che si prevede di inviare in servizio all’estero, nonché i dati concernenti i loro congiunti, necessari per adempiere i suoi compiti quale datore di lavoro, segnatamente per:
I dati di cui all’articolo 9 capoverso 1 possono essere comunicati all’assicuratore malattie del DFAE per il pagamento delle spese mediche.
Il DFAE tratta i dati concernenti gli impiegati locali e i loro congiunti necessari per adempiere i suoi compiti quale datore di lavoro, segnatamente per:
I dati possono essere trattati nei sistemi d’informazione che l’Ufficio federale del personale (UFPER) mette a disposizione dei datori di lavoro dell’Amministrazione federale.
I dati di cui all’articolo 12 capoversi 1 e 2 lettera b possono essere comunicati al consulente assicurativo del DFAE se sono indispensabili, nel caso specifico, per chiarire l’assunzione dei costi.
Il DFAE tratta i dati concernenti i rappresentanti consolari onorari e i loro congiunti necessari per adempiere i compiti che gli spettano in virtù della legislazione sugli Svizzeri all’estero, segnatamente per:
I dati possono essere trattati nei sistemi d’informazione che l’UFPER mette a disposizione dei datori di lavoro dell’Amministrazione federale.
Il DFAE tratta i dati concernenti gli esperti impiegati o che si prevede di impiegare per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario, nonché i dati concernenti i loro congiunti, necessari per adempiere i suoi compiti quale reclutatore, segnatamente per:
Il DFAE può comunicare i dati necessari concernenti gli esperti, compresi dati degni di particolare protezione, a potenziali datori di lavoro, purché la persona interessata vi abbia acconsentito.
Il DFAE tratta i dati concernenti le persone beneficiarie di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 200710sullo Stato ospite (LSO) necessari per adempiere i compiti che gli spettano in virtù della LSO.
Il DFAE tratta dati concernenti i partecipanti a conferenze organizzate dalla Svizzera allo scopo di garantire una presenza attiva della Svizzera nelle relazioni internazionali.
Per scopi organizzativi e logistici, il DFAE può trattare i seguenti dati degni di particolare protezione:
Le persone interessate possono accedere in linea ai propri dati, nonché consultarli e trattarli in linea.
Il DFAE tratta i dati concernenti le persone operanti nel settore delle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero necessari per adempiere i compiti che gli spettano in virtù della legge federale del 27 settembre 201314sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero.
Il DFAE può trattare i dati concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali di cui sono oggetto le persone operanti nel settore delle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero.
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.
Data dell’entrata in vigore: 1° dicembre 202115
(art. 30)
I
La legge federale del 24 marzo 200016sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri è abrogata.
II
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
…17
RS 101 ↩
FF 2020 1179 ↩
RS 195.1 ↩
RS 831.10 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758;FF 2019 6043). ↩
RS 747.30 ↩
RS 0.822.81 ↩
RS 747.30 ↩
RS 172.220.1 ↩
RS 192.12 ↩
RS 831.10 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758;FF 2019 6043). ↩
RS 192.12 ↩
RS 935.41 ↩
DCF del 28 ott. 2021. ↩
[RU 2000 1915; 2005 2881n. II cpv. 1 lett. a; 2006 4165all. n. 3; 2008 3437n. II 16; 2015 3857all. n. III 2; 2018 4017n. II] ↩
Le mod. possono essere consultate allaRU 2021 650. ↩
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