(Ordinanza sugli emolumenti LCart, OEm-LCart)1
del 25 febbraio 1998 (Stato 1° gennaio 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 53a della legge del 6 ottobre 19952sui cartelli (LCart);
visto l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 19743a sostegno di
provvedimenti per migliorare le finanze federali,4
ordina:
Art. 1 Campo di applicazione
- La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti da parte della Commissione della concorrenza e del suo segretariato per:
- le decisioni concernenti le inchieste su limitazioni della concorrenza secondo gli articoli 26–30 LCart;
- la trattazione di un annuncio nella procedura di opposizione secondo l’articolo 49a capoverso 3 lettera a LCart;
- l’esame delle concentrazioni di imprese conformemente agli articoli 32–38 LCart;
- le perizie e altre prestazioni di servizi.5
- Gli emolumenti per sanzioni penali secondo gli articoli 54 e 55 LCart si conformano alle disposizioni dell’ordinanza del 25 novembre 19746sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa.
Art. 1a Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20047sugli emolumenti (OgeEm).
Art. 2 Obbligo di pagare gli emolumenti
- È tenuto a pagare gli emolumenti chiunque occasiona un procedimento amministrativo o perizie e altre prestazioni di servizio secondo l’articolo 1.
- .8
Art. 3 Esenzione dagli emolumenti
- Le autorità della Confederazione e, sempre che concedano il diritto di reciprocità, i Cantoni, i Comuni e gli organi intercantonali non pagano alcun emolumento.9Sono fatti salvi emolumenti per perizie.
- Inoltre non pagano alcun emolumento:
- i terzi in base alla cui segnalazione è effettuata una procedura conformemente agli articoli 26–30 LCart;
- gli interessati che abbiano occasionato un accertamento preliminare, se dallo stesso non risultano indizi di una limitazione illegale della concorrenza;
- gli interessati che abbiano occasionato un’inchiesta, se gli indizi iniziali non sono confermati e di conseguenza la procedura è sospesa.10
Art. 4 Calcolo degli emolumenti
- L’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato.
- Varia tra 100 e 400 franchi l’ora. L’importo è fissato segnatamente in base all’urgenza dell’affare e alla funzione rivestita dal personale incaricato del disbrigo.11
- .12
- Le tasse postali, i costi telefonici e le spese per copie sono compresi sia nell’emolumento pro rata temporis sia nell’emolumento forfettario.13
Art. 5 Esborsi
Oltre agli emolumenti secondo l’articolo 4, l’interessato deve rimborsare gli esborsi di cui all’articolo 6 OgeEm14nonché i costi generati dall’assunzione di prove o da particolari provvedimenti d’indagine.
Art. 6 e 7 {#art_6_7 omnilex-key=ch-fedlex--251.2--6 und 7}
Art. 8 Abrogazione del diritto previgente
L’ordinanza del 17 giugno 199615sugli emolumenti per le perizie della Commissione della concorrenza è abrogata.
Art. 9
Art. 10 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1998.
Disposizione finale della modifica del 12 marzo 2004
Se al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono ancora in corso procedure amministrative e prestazioni di servizi, alle spese effettuate prima dell’entrata in vigore della modifica si applicano le disposizioni del diritto previgente relative al calcolo degli emolumenti e degli esborsi.