251.6•Ordinanza concernente la valutazione degli accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza nel settore degli autoveicoli
251.6OAutoFederal Council Ordinance1 gen 2024
(Ordinanza sul settore degli autoveicoli, OAuto)
del 29 novembre 2023 (Stato 1° gennaio 2024)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 60 della legge del 6 ottobre 19951sui cartelli (LCart),
ordina:
Nella presente ordinanza si intende per: a. autoveicoli: i veicoli destinati a circolare su strade pubbliche mossi dal proprio motore e muniti di tre o più ruote, segnatamente: 1. le autovetture destinate al trasporto di passeggeri e dotate di non più di otto posti oltre a quello del conducente, 2. i veicoli commerciali leggeri destinati al trasporto di beni o passeggeri con una massa massima ammissibile non superiore a 3,5 tonnellate, 3. gli autocarri destinati al trasporto di beni con una massa massima ammissibile non superiore a 3,5 tonnellate, 4. gli autobus destinati al trasporto di passeggeri; b. fornitori di autoveicoli: i costruttori di autoveicoli o i loro importatori autorizzati in Svizzera; c. distributore autorizzato: un distributore di autoveicoli nuovi o di pezzi di ricambio per autoveicoli che è membro del sistema di distribuzione predisposto da un fornitore di autoveicoli; d. riparatore autorizzato: un fornitore di servizi di riparazione e manutenzione di autoveicoli che è membro del sistema di distribuzione predisposto da un fornitore di autoveicoli; e. distributore indipendente: un distributore di autoveicoli nuovi o di pezzi di ricambio per autoveicoli che non è membro del sistema di distribuzione predisposto da un fornitore di autoveicoli oppure un distributore autorizzato che fa parte del sistema di distribuzione di un fornitore di autoveicoli, nella misura in cui distribuisce autoveicoli nuovi o pezzi di ricambio per autoveicoli di un altro fornitore di autoveicoli pur non facendo parte del sistema di distribuzione di quest’ultimo; f. riparatore indipendente: un fornitore di servizi di riparazione e manutenzione di autoveicoli che non opera nell’ambito del sistema di distribuzione predisposto da un fornitore degli autoveicoli per il quale fornisce servizi di riparazione e manutenzione nonché un riparatore autorizzato che fa parte del sistema di distribuzione di un fornitore di autoveicoli, nella misura in cui fornisce servizi di riparazione e manutenzione per autoveicoli di un altro fornitore di autoveicoli pur non essendo membro del sistema di distribuzione di quest’ultimo; g. operatori indipendenti: i distributori e riparatori indipendenti, i fabbricanti e distributori di pezzi di ricambio, i fabbricanti di apparecchiature o strumenti per la riparazione, gli editori di informazioni tecniche e di dati generati dai veicoli, i club automobilistici, le imprese di assistenza su strada, gli operatori che offrono servizi di revisione e test nonché gli operatori che offrono formazione e formazione continua per i riparatori; h. membri di un sistema di distribuzione: i distributori e riparatori autorizzati del sistema di distribuzione di un fornitore di autoveicoli; i. pezzi di ricambio: i beni che vengono incorporati o montati in o su un autoveicolo per sostituirne delle parti componenti; sono compresi anche i beni, quali i lubrificanti, necessari all’utilizzo di un autoveicolo, ad eccezione dei carburanti; j. pezzi di ricambio e apparecchiature originali: le parti o apparecchiature costruite conformemente alle specifiche tecniche e norme di produzione fornite dal costruttore dell’autoveicolo per la produzione di parti o apparecchiature per l’assemblaggio dell’autoveicolo in questione; k. pezzi di ricambio di qualità corrispondente: i pezzi di ricambio prodotti in modo che il loro utilizzo non comprometta la reputazione della rete di riparatori autorizzati in questione.
Le seguenti limitazioni riguardanti il luogo di destinazione dell’autoveicolo e la garanzia sono considerate intralci qualitativamente gravi alla concorrenza: a. gli accordi tra fornitori di autoveicoli e distributori autorizzati che limitano la vendita di autoveicoli attraverso i distributori autorizzati a utilizzatori finali, ad esempio: 1. facendo dipendere la remunerazione del distributore autorizzato o il prezzo d’acquisto dal luogo di destinazione dei veicoli venduti o dalla residenza degli utilizzatori finali, 2. concordando un sistema di bonus basato sul luogo di destinazione dell’autoveicolo o qualsiasi forma di fornitura discriminatoria dei prodotti ai distributori autorizzati; b. gli accordi tra fornitori di autoveicoli e riparatori autorizzati che obbligano questi ultimi a non prestare la garanzia del costruttore nonché le manutenzioni gratuite e tutti i lavori richiesti nel quadro di campagne di richiamo riguardanti ogni autoveicolo della marca in questione venduto in Svizzera o nello Spazio economico europeo; c. gli accordi tra fornitori di autoveicoli e distributori o riparatori autorizzati che fanno dipendere la garanzia legale per i difetti della cosa o la garanzia (estesa) del costruttore dal fatto che l’utilizzatore finale faccia effettuare i servizi di riparazione e manutenzione non coperti dalla garanzia solo nell’ambito della rete di riparatori autorizzati o che vengano utilizzati solo pezzi di ricambio del marchio del fornitore degli autoveicoli per le sostituzioni non coperte dalla garanzia.
Le seguenti limitazioni riguardanti la distribuzione di pezzi di ricambio e la fornitura di servizi di riparazione e manutenzione sono considerate intralci qualitativamente gravi alla concorrenza:
L’obbligo per un membro di un sistema di distribuzione di non vendere autoveicoli o pezzi di ricambio di fornitori di autoveicoli concorrenti o di non fornire servizi di riparazione e manutenzione per autoveicoli di fornitori concorrenti è considerato un intralcio qualitativamente grave alla concorrenza.
Le disposizioni relative alla risoluzione dei contratti sono considerate un intralcio qualitativamente grave alla concorrenza se le seguenti modalità di disdetta non sono rispettate:
1. alla scadenza del contratto il fornitore di autoveicoli deve pagare un’indennità adeguata in base a determinate disposizioni legali o in base ad accordi particolari, oppure
2. per il fornitore di autoveicoli la scadenza del contratto risulta dalla necessità di ristrutturare completamente, o in misura preponderante, la rete di distribuzione.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
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