281.51•Regolamento concernente il pignoramento, il sequestro e la realizzazione di diritti derivanti da polizze d’assicurazione, a termini della legge federale 2 aprile 1908 sui contratti d’assicurazione
281.51RPAssLegislation The Federal Courts1 lug 1910
(RPAss)1
del 10 maggio 1910 (Stato 1° gennaio 1997)
Il Tribunale federale svizzero,
in applicazione dell’articolo 15 della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento2(LEF),3
decreta:
Procedendo al pignoramento od al sequestro di un bene corporeo, l’ufficiale di esecuzione dovrà informarsi dal debitore se il bene pignorato o sequestrato sia assicurato ed eventualmente presso di chi. In caso affermativo, darà avviso all’assicuratore dell’avvenuto pignoramento o sequestro avvertendolo che, in base all’articolo 56 della legge federale del 2 aprile 19084sul contratto d’assicurazione (detta qui di seguito «LCA»), il pagamento di eventuali indennità non potrà, sino a nuovo avviso, essere validamente operato che in mano dell’ufficio.
Se il pignoramento o il sequestro diventa caduco (per recesso, estinzione dell’esecuzione, pagamento, ecc.) senza che si proceda alla realizzazione, l’ufficio ne darà immediato avviso all’assicuratore.
Nel caso che tutti i beni compresi in un contratto di assicurazione (art. 54 LCA5) vengano realizzati in una esecuzione od in un fallimento, l’atto di realizzazione farà menzione dell’assicurazione esistente. Se tutti i beni assicurati vengono aggiudicati ad una sola persona, l’ufficio darà immediata comunicazione all’assicuratore del trapasso di proprietà in favore dell’aggiudicatario.
Il creditore conserva il diritto di impugnare con l’azione revocatoria (art. 285 e segg. LEF) la designazione del beneficiario, sia che non abbia contestato in tempo utile l’esclusione dei detti diritti dall’esecuzione forzata, sia che sia rimasto soccombente nella causa in contestazione.
Quando un decreto disequestro indica come oggetto da sequestrare i diritti derivanti per lo stipulante da un contratto di assicurazione di persone, che il debitore o un terzo pretende non essere sottoposti all’esecuzione forzata, in virtù dell’articolo 79 capoverso 2, o 80 della LCA11, il sequestro sarà eseguito nonostante la clausola beneficiaria. Il debitore o i terzi forniranno tuttavia le indicazioni complementari reclamate agli articoli 4 e 6 del presente regolamento12e l’ufficio procederà a stregua dei precedenti articoli 4 capoverso 2, e 5.
Se un terzo pretende un diritto di pegno sui diritti di assicurazione pignorati o sequestrati, l’ufficio soprassederà all’apertura del procedimento di cui agli articoli 106 a 108 della LEF per l’accertamento di questo diritto di pegno, fino a che sarà definitivamente decisa la questione della validità della designazione beneficiaria a sensi degli articoli 4 a 6 e 8 del presente regolamento13.
Se un creditore pretende che sia stato costituito inpegno a suo profitto un diritto derivante pel fallito da una assicurazione di persone, con clausola beneficiaria a sensi dell’articolo 10 precedente, l’amministrazione del fallimento deciderà anzitutto se intende promuovere azione per contestare la validità della clausola beneficiaria. In caso di decisione negativa darà facoltà ai creditori di intentare causa per proprio conto a sensi dell’articolo 260 della LEF.
Ove la clausola beneficiaria venga riconosciuta o l’azione tendente a contestarla venga respinta con sentenza o altro atto equivalente, il pegno non sarà liquidato nel fallimento, ma si applica l’articolo 61 del regolamento16del 13 luglio 199117concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti.
Nel caso che i beneficiari rinuncino alla clausola beneficiaria o che essa sia stata revocata dal fallito o dichiarata nulla o revocabile dal giudice, l’amministrazione del fallimento deciderà in graduatoria o in un supplemento alla medesima, sull’ammissione del diritto di pegno e del credito garantito dal pegno e procederà alla liquidazione del pegno.
Dovendosi in una esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione di pegno od in un fallimento nei casi previsti dagli articoli 10 e 14 procedere alla realizzazione di diritto dipendente da un contratto di assicurazione sulla vita stipulato dal debitore, l’ufficio di esecuzione o di fallimento inviterà l’assicuratore, a stregua dell’articolo 92 della LCA18, ad indicargli il valore di riscatto al momento previsto per la realizzazione e, occorrendo, trasmetterà le indicazioni fornitegli all’Ufficio federale delle assicurazioni per sottoporle al suo controllo.
La prova del consenso del debitore sarà fornita mediante dichiarazione scritta del debitore, di cui l’ufficio potrà chiedere la legalizzazione, o mediante dichiarazione verbale del debitore all’ufficiale di esecuzione, se questi conosce personalmente il debitore. La dichiarazione verbale dovrà essere registrata a protocollo e firmata dal debitore.
Se nel termine a ciò fissato, una o più persone rivendicano la cessione dei diritti derivanti dall’assicurazione sulla vita e se l’ufficiale di esecuzione o di fallimento ha dei dubbi sulla loro qualità di coniuge o di discendenti del debitore, egli esigerà che abbiano a giustificarla questa loro qualità mediante atto di stato civile o altro atto ufficiale, prima di procedere alla cessione.
Nel fallimento la vendita privata a sensi dell’articolo 256 della LEF di un diritto derivante da un’assicurazione sulla vita, non potrà aver luogo se prima non sia stata data facoltà al coniuge ed ai discendenti del fallito di far uso del loro diritto di cessione entro un termine prestabilito. L’ufficio procederà conformemente ai disposti degli articoli 17 a 20 del presente regolamento23; un invito in via dibando non sarà tuttavia rivolto agli aventi diritto, che qualora non sia noto il loro domicilio.
L’attestazione da rilasciarsi dall’ufficio di esecuzione o dall’amministrazione del fallimento a termini dell’articolo 81 della LCA24, consiste in una dichiarazione certificante il rilascio di un atto definitivo di carenza di beni contro il debitore, o l’apertura del fallimento, e la data di questi atti. In questa dichiarazione sarà menzionata altresì la sua destinazione a servire di prova per la surroga nei diritti del debitore derivanti dal contratto di assicurazione.
La presente ordinanza entrerà in vigore il 1° luglio 1910.
Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 29173490). ↩
RS 281.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 29173490). ↩
RS 221.229.1 ↩
RS 221.229.1 ↩
RS 221.229.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2917). ↩
Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2917). ↩
RS 221.229.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2917). ↩
RS 221.229.1 ↩
RU 1996 3490 ↩
RU 1996 3490 ↩
RS 221.229.1 ↩
Introdotto dal n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2917). ↩
RU 1996 3490 ↩
RS 281.32 ↩
RS 221.229.1 ↩
RS 221.229.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2917). ↩
Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2917). ↩
RU 1996 3490 ↩
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