351.11•Ordinanza sull’assistenza internazionale in materia penale
351.11OAIMPFederal Council Ordinance1 gen 1983
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del 24 febbraio 1982 (Stato 1° novembre 2020)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 31 capoverso 4, 68 capoverso 2 e 111 della legge federale
del 20 marzo 19811sull’assistenza internazionale in materia penale (detta qui di seguito «legge»),2
ordina:
Si considera che vi sia reciprocità anche se nell’altro Stato l’assistenza può essere ottenuta senza la partecipazione delle autorità.
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può garantire la reciprocità ad altri Stati.
L’Ufficio federale vigila sull’applicazione della legge. Nei casi di rilevanza poli-tica, si consulta con la competente direzione del Dipartimento federale degli affari esteri.
Le decisioni di autorità cantonali e federali inerenti all’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale nonché decisioni della corte dei reclami penali del Tribunale penale federale devono essere comunicate all’Ufficio federale.
Se un provvedimento d’assistenza presuppone il consenso dell’interessato (art. 7, 54, 70 e 101 della legge), questi dev’essere avvertito della possibilità di revocare il consenso e del termine concessogli a tal fine. Tale avvertimento è menzionato nel processo verbale.
Ove trattisi di decidere giusta l’articolo 17 della legge, le autorità esecutive trasmettono l’inserto alla competente autorità federale.
La parte, o il suo patrocinatore, che abiti all’estero deve eleggere un domicilio in Svizzera dove possano esserle fatte le notificazioni. In caso contrario, le notificazioni potranno essere omesse.
Sono considerati personalmente e direttamente toccati ai sensi degli articoli 21 capoverso 3 e 80h della legge, segnatamente:
Quando l’Ufficio federale deve esaminare se i presupposti della cooperazione con l’estero siano adempiuti (art. 78 cpv. 2, 91 cpv. 1 e 104 della legge), l’accettazione o la trasmissione della domanda all’autorità esecutiva non è impugnabile a titolo indipendente.
Ogni straniero arrestato dev’essere informato senza indugio che ha il diritto di far avvertire il competente posto consolare del suo Paese d’origine e di comunicare con esso (art. 36 della Conv. di Vienna del 24 apr. 196310sulle relazioni consolari).
Nell’audizione, la procedura d’estradizione è esposta in una lingua comprensibile alla persona perseguita. L’Ufficio federale ne tiene a disposizione un esposto nelle lingue tedesca, francese, italiana, inglese e spagnola.
L’Ufficio federale può ordinare anche per telescrivente o per telefono l’arresto in vista d’estradizione. Tale ordine dev’essere confermato immediatamente e per scritto con un ordine formale (art. 47 della legge); quest’ultimo è notificato alla persona perseguita.
L’autorizzazione per l’estradizione semplificata deve contenere un rinvio alle condizioni enumerate nell’articolo 38 della legge.
Gli averi personali dell’estradando e gli oggetti e i beni sequestrati a titolo conservativo possono essere consegnati alle autorità dello Stato richiedente anche in assenza di una domanda speciale. Per gli oggetti e i beni, ciò vale anche se scoperti ad estradizione avvenuta ovvero quando non sia possibile eseguire l’estradizione.
È atto ufficiale (art. 63 cpv. 1 della legge) anche la sorveglianza di persone condannate con sospensione condizionale della pena o liberate condizionalmente dal carcere espiatorio.
Il giuramento è incompatibile con il diritto svizzero (art. 65 cpv. 2 della legge) anche quando la legge lascia al testimone o perito la scelta di asseverare la deposizione con giuramento o affermazione solenne e questi rifiuta di giurare.
A comprova della notificazione va trasmessa una ricevuta datata e firmata dal destinatario o una dichiarazione del funzionario notificante in cui sia attestata la forma e la data della notificazione e, se del caso, la non accettazione da parte del destinatario.
Durante il transito, il carcerato può essere scortato da funzionari stranieri.
L’autorità esecutiva provvede affinché gli oggetti di grande valore siano conservati al sicuro prima della consegna e assicurati contro i danni e contro la perdita durante il trasporto.
Gli oggetti e i beni la cui consegna allo Stato richiedente soggiace a una decisione definitiva ed esecutiva di quest’ultimo (art. 74a cpv. 3 della legge) restano sotto sequestro sino alla notifica di tale decisione o fintanto che lo Stato richiedente non abbia comunicato all’autorità esecutiva competente che la suddetta decisione non può più essere pronunciata secondo il diritto di tale Stato, segnatamente per intervenuta prescrizione.
Qualora decida l’entrata in materia (art. 80a della legge) in virtù dell’articolo 79a della legge, l’Ufficio federale designa l’autorità incaricata dell’esecuzione della domanda.
I documenti ufficiali dello Stato che ha chiesto alla Svizzera di assumere il perseguimento penale sono equiparati, nel procedimento penale, a quelli svizzeri corrispondenti.
La decisione penale estera di condanna, se pronunciata per più reati di cui alcuni commessi in Svizzera, può essere eseguita in Svizzera qualora:
L’applicazione in Svizzera di un effetto penale accessorio (art. 96 lett. b della legge) non è inammissibile per il solo fatto che, giusta il diritto svizzero, esso può essere ordinato soltanto a titolo di provvedimento amministrativo.
Le decisioni penali confermate o pronunciate nello Stato del giudizio su opposizione od appello del condannato non sono considerate contumaciali.
Se il condannato si trova in Svizzera, la delega diviene efficace (art. 102 della legge) quando l’autorità cantonale competente riceve la dichiarazione d’accettazione della domanda da parte dello Stato richiesto.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1983.
RS 351.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 2004 4937). ↩
[CS 3 286;RU 1971 777n. III 4, 1974 1857all. n. 2, 1978 688art. 88 n. 4, 1979 1170, 1992 288all. n. 152465all. n. 2, 1993 1993, 1997 2465all. n. 7, 2000 505n. I 32719n. II 32725n. II, 2001 118n. I 33071n. II 13096all. n. 23308, 2003 2133all. n. 9, 2004 1633n. I 4, 2005 5685all. n. 19, 2006 1205all. n. 10, 2007 6087, 2008 1607all. n. 14989all. 1 n. 65463all. n. 3, 2009 6605all. n. II 3.RU 2010 1881]. Vedi ora: gli art. 25 e 26 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007 (RS 312.0 ). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 8 dell’O del 26 set. 2003 sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 3669). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132). ↩
RS 311.0 . Vedi ora l’art. 35 della LF del 20 giu. 2003 sul diritto penale minorile (RS 311.1 ). ↩
RS 0.191.02 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132). ↩
RS 313.0 ↩
Abrogato dal n. I dell’O del 9 dic. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132). ↩
[RU 1971 1053.RU 1999 1258art. 34]. Vedi ora art. 31 dell’O del 25 nov. 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS 172.010.1 ). ↩
RS 311.0 ↩
Abrogato dal n. I dell’O del 9 dic. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132). ↩
RS 366.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132). ↩