354.1•Convenzione concernente i trasporti di polizia
354.1Agreements Between Confederation And Cantons1 gen 1910
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}del 23 giugno 1909 (Stato 1° gennaio 1980)
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia1^
^e
le Direzioni di polizia di tutti i Cantoni2
hanno stipulato in merito ai trasporti di polizia la seguente convenzione.
Riguardo alla ripartizione delle spese di viaggio, i trasporti di polizia ordinati dai Cantoni si dividono in tre categorie:
II. Le spese di trasporto delle persone, sane o malate, rimandate o rimpatriate dalla Svizzera all’estero, sono sopportate dallaConfederazione .
III. Le spese degli altri trasporti sono a carico delCantone speditore . Appartengono, fra altri, a questa categoria tutti i rimpatri d’indigenti svizzeri, sani o malati, dal Cantone di dimora o di domicilio in quello d’origine.
Quando la consegna del trasportato al confine od al luogo di destinazione incontri difficoltà, l’autorità speditrice è tenuta a riprenderlo a proprie spese.
La persona da trasportare dev’essere nutrita prima della partenza ed anche durante il viaggio, se questo è lungo, nelle stazioni importanti, a cura dei rispettivi posti di polizia. Ove il trasporto non possa essere effettuato in un sol giorno, la persona trasportata sarà alloggiata durante il viaggio (di regola nel capoluogo del Cantone o del distretto) e nutrita con cibi caldi la sera e al domani mattina. Nelle stazioni di sussistenza e d’alloggio si dovrà poter disporre occorrendo, di assistenza e cura medica.
Per itrasporti ordinati dalle autorità federali (estradizioni, espulsioni dal territorio della Confederazione, trasporti in transito) i Cantoni presentano il relativo conto in ogni singolo caso al Dipartimento federale di giustizia e polizia. Questo conto comprende:
I trasporti saranno, se appena fattibile, organizzati per modo che possano compiersi in un sol giorno. Non devono giungere a destinazione o alla stazione d’alloggio dopo le 8 di sera. Non si effettueranno trasporti di polizia, nei giorni di domenica, di Capo d’anno, del Venerdì Santo, dell’Ascensione, nè del Natale.
Le persone di sesso femminile non devono essere trasportate in cella con uomini. Ove non si possa assegnar loro una cella speciale, saranno trasportate in vetture di IIIa15classe e scortate, occorrendo, da agenti di polizia in civile. Rimane riservato il trasporto in comune di coniugi e di genitori coi propri figli.
Gli organi di polizia veglieranno a che le celle di trasporto ed eventualmente le vetture speciali di trasporto, nonchè i locali adibiti all’alloggio od all’arresto delle persone trasportate siano in buono stato, puliti e, se fa freddo, riscaldati.
Gli ordini di trasporto eseguiti saranno conservati nel luogo di destinazione del trasporto per un anno a disposizione degli uffici di controllo della Confederazione e dei Cantoni. Tostochè il trasporto sia giunto a destinazione, una ricevuta staccata dal formulario sarà immediatamente ritornata all’autorità speditrice; per i trasporti scortati, la ricevuta verrà consegnata alla scorta.
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia esercita il controllo generale sui trasporti di polizia. Esso decide sulle divergenze e sui reclami a cui potesse dar luogo l’applicazione della presente convenzione.
La presente convenzione è conchiusa sotto riserva di ratificazione da parte delle competenti autorità federali e cantonali.
Il Consiglio federale fisserà la data dell’entrata in vigore di questa convenzione.
La presente convenzione può essere denunciata dalle Parti contraenti alla fine d’ogni anno e la denuncia avrà effetto un anno dopo questo termine.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 191016
Autorizzato dal CF ad aderire alla presente conv. secondo il n. 2 del DCF del 23 giu. 1909 (CS 1 139). ↩
Il Canton Giura ha aderito alla conv. con effetto dal 1° gen. 1980 (RU 1980 166). ↩
Nuova denominazione giusta i cap. 2 (Trasporti di polizia) e 4 (Indigenti) della Tariffa 630 delle imprese svizzere di trasporto, del 1° nov. 1964. ↩
Privi d’oggetto. ↩
Ora sono competenti a concedere le legittimazioni, che comprendono anche i buoni di trasporto, gli Uffici autorizzati giusta i cap. 2 n. 28 (Trasporti di polizia) e 4 n. 46 (Indigenti) della Tariffa 630 delle imprese svizzere di trasporto, del 1° nov. 1964. ↩
Ora: Ferrovie federali svizzere, conformemente all’art. 1 della LF del 13 giu. 1944 (RS 742.31 ). ↩
Ora: Ferrovie federali svizzere, conformemente all’art. 1 della LF del 13 giu. 1944 (RS 742.31 ). ↩
L’ultimo periodo è stato introdotto dall’allegato al DCF del 17 dic. 1935 (RU 51 997). ↩
Periodo abrogato (cap. 2 – Trasporti di polizia – della Tariffa 630 delle imprese svizzere di trasporto, del 1° nov. 1964). ↩
Nuovo testo giusta l’ordinamento provvisorio stabilito dal DFGP, d’intesa con le Direzioni cantonali di polizia, il 1° ago. 1942. Nuovo ammontare delle indennità giusta la circolare del DFGP del 23 mar. 1965. ↩
Comma introdotto dall’ordinamento provvisorio stabilito dal DFGP, d’intesa con le direzioni cantonali di polizia, il 1° ago. 1942. Nuovo ammontare dell’indennità giusta la circolare della Direzione federale di polizia del 1° dic. 1953. ↩
Nuovo ammontare dell’indennità giusta la circolare della Divisione federale di polizia del 1° dic. 1953. ↩
Nuovo testo (cap. 2 – Trasporti di polizia – della Tariffa 630 delle imprese svizzere di trasporto, del 1° nov. 1964). ↩
Nuovo testo giusta l’allegato al DCF del 17 dic. 1935 (RU 51 997). ↩
Ora: di IIaclasse (Foglio ferroviario ufficiale del 2 mag. 1956, Com. n. 244, pag. 283). ↩
DCF del 25 set. 1909, non pubblicato nella RU. ↩