360.1•Ordinanza sull’adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all’Ufficio federale di polizia
360.1Federal Council Ordinance1 gen 2002
del 30 novembre 2001 (Stato 1° settembre 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 4 capoverso 1, 6 capoverso 2 e 13 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 19941sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC);
visti gli articoli 10, 11 e 13 della legge federale del 13 giugno 20082sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione;
visti gli articoli 100–124 della legge federale del 15 giugno 19343sulla procedura penale,4
ordina:
La Polizia giudiziaria federale in seno all’Ufficio federale di polizia (fedpol) funge da:5
L’ordinanza del 19 novembre 199748sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria in seno all’Ufficio federale di polizia è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.
RS 360 ↩
RS 361 ↩
[CS 3 286;RU 1971 777n. III 4; 1974 1857all. n. 2; 1978 688art. 88 n. 4; 1979 1170; 1992 288all. n. 15,2465all. n. 2; 1993 1993; 1997 2465all. n. 7; 2000 505n. I 3,2719n. II 3,2725n. II; 2001 118n. I 3,3071n. II 1,3096all. n. 2,3308; 2003 2133all. n. 9; 2004 1633n. I 4; 2005 5685all. n. 19; 2006 1205all. n. 10; 2007 6087; 2008 1607all. n. 1,4989all. 1 n. 6,5463all. n. 3; 2009 6605all. n. II 3.RU 2010 1881all. 1 n. I cpv. 1]. Vedi ora il Codice di procedura penale del 5 ott. 2007 (RS 312.0 ). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 12 dell’O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 12 dell’O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943). ↩
RS 812.121 ↩
RS 0.311.51 ↩
Nuovo testo giusta il n. I 8 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301). ↩
RS 0.311.543 ↩
RS 0.311.41 ↩
RS 351.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. I 8 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 23 nov. 2016 sull’adempimento reciproco di compiti da parte di agenti di collegamento dell’Ufficio federale di polizia e agenti di collegamento dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4525). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 8 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301). ↩
RS 120 ↩
Nuovo testo giusta il n. I 8 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301). ↩
RS 120 ↩
Nuovo testo giusta il n. I 12 dell’O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943). ↩
Introdotta dal n. I 8 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301). ↩
Introdotta dal n. I 8 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301). ↩
Introdotta dal n. I 8 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301). ↩
RS 120 ↩
Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 40 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 40 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. Precedentemente: Commissione federale delle banche. ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. Precedentemente: Servizio di controllo in materia di riciclaggio di denaro. ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). ↩
RS 120 ↩
Nuovo testo giusta il n. I 8 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 40 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 40 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 4 dell’O del 25 nov. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413). ↩
RS 956.1 ↩
Abrogata dall’all. 1 n. 4 dell’O del 25 nov. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 8 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301). ↩
RS 120 ↩
Introdotta dal n. I 8 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301). ↩
RS 748.0 ↩
RS 120 ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). ↩
RS 152.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 23 nov. 2016 sull’adempimento reciproco di compiti da parte di agenti di collegamento dell’Ufficio federale di polizia e agenti di collegamento dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4525). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 23 nov. 2016 sull’adempimento reciproco di compiti da parte di agenti di collegamento dell’Ufficio federale di polizia e agenti di collegamento dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4525). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 23 nov. 2016 sull’adempimento reciproco di compiti da parte di agenti di collegamento dell’Ufficio federale di polizia e agenti di collegamento dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4525). ↩
Introdotto dal n. I 2 dell’O del 23 nov. 2016 sull’adempimento reciproco di compiti da parte di agenti di collegamento dell’Ufficio federale di polizia e agenti di collegamento dell’Amministrazione federale delle dogane (RU 2016 4525). Abrogato dal n. I 8 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, con effetto dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 23 nov. 2016 sull’adempimento reciproco di compiti da parte di agenti di collegamento dell’Ufficio federale di polizia e agenti di collegamento dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4525). ↩
RS 812.121 ↩
[RU 1998 34, 2000 766art. 125 n. 1] ↩
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