360.4•Accordo sulla gestione nazionale dei centri comuni di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) di Ginevra e Chiasso
360.4Agreements Between Confederation And Cantons1 ago 2014
Approvato dall’assemblea plenaria della Conferenza delle direttrici e dei direttori
dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) il 14 novembre 2013.
Approvato dal Consiglio federale il 2 aprile 2014
(Stato 1° gennaio 2022)
Il Consiglio federale svizzero
e
la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia
e polizia (CDDGP),
di seguito denominati «le Parti»,
visti
– l’Accordo del 9 ottobre 20071tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale, – il Protocollo addizionale del 28 gennaio 20022all’Accordo dell’11 maggio 1998 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo alla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale, – l’Accordo del 10 settembre 19983tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali, e – il Protocollo del 17 settembre 20024tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all’istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale,
miranti ad agevolare e snellire la cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e doganale con la Francia e con l’Italia attraverso l’istituzione di centri di cooperazione bilaterale (CCPD);
nonché visto l’articolo 6a della legge federale del 7 ottobre 19945sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC) che statuisce che la Confederazione coordina la gestione e l’esercizio della parte nazionale dei CCPD e conviene con i Cantoni l’organizzazione comune dei centri, l’esecuzione dei compiti e le modalità di finanziamento,
hanno convenuto quanto segue:
Il presente accordo disciplina l’organizzazione della parte nazionale dei CCPD (servizi svizzeri) di Ginevra e Chiasso, il finanziamento destinato ai CCPD per i costi a carico della Svizzera, i compiti delle autorità federali e cantonali che partecipano ai CCPD nonché gli aspetti inerenti al diritto del personale e al diritto in materia di acquisti.
La conduzione dei servizi svizzeri spetta sotto il profilo: – strategico: al comitato direttivo – operativo: al coordinatore svizzero – amministrativo: a fedpol.
Nel quadro della conduzione strategica dei servizi svizzeri, il comitato direttivo assume segnatamente i seguenti compiti:
Il commissariato CCPD funge da intermediario tra fedpol e le autorità che partecipano ai CCPD per le questioni amministrative e finanziarie.
Per il distacco di collaboratori presso un servizio svizzero, l’unità distaccante riceve un importo forfettario di 125 000 franchi per collaboratore a tempo pieno e per anno.
Il versamento di indennità ai collaboratori della Confederazione è retto dalla legislazione sul personale federale.
La gestione e la pianificazione finanziaria sono svolte conformemente alle disposizioni dell’Amministrazione federale in materia di pianificazione e di reporting.
Il rapporto di lavoro tra l’unità distaccante e il collaboratore continua anche durante l’impiego di quest’ultimo presso un servizio svizzero. Il collaboratore resta integrato nella gerarchia dell’unità distaccante ed è sottoposto in linea di principio al suo potere di impartire istruzioni. Questo significa in particolare che:
Per i collaboratori distaccati dalla Confederazione il rimborso delle spese è retto dalla legislazione sul personale federale e dalla pertinente direttiva di fedpol. Esse si applicano per analogia anche ai collaboratori distaccati dai Cantoni.
La consegna di regali di rappresentanza e il rimborso delle spese di rappresentanza (inviti al ristorante, spese di pernottamento e spese per eventi) sono retti dalla pertinente direttiva di fedpol.
Le Parti risolvono di comune accordo, mediante negoziati, eventuali divergenze risultanti dall’esecuzione del presente accordo.
Il presente accordo è concluso tra il Consiglio federale e il CDDGP. Entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell’ultima firma, ma al più presto con l’entrata in vigore dell’articolo 6a della legge federale del 7 ottobre 199412sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.
| Berna, 10 aprile 2014 | Berna, 10 aprile 2014 |
|---|---|
| In nome del Consiglio federale svizzero: | Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia: |
| Consigliera federale Simonetta Sommaruga, Capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia | Hans-Jürg Käser, Presidente |
RS 0.360.349.1 ↩
RS 0.360.349.11 ↩
[RU 2001 1525.RU 2016 3603art. 43 n. 3]. Vedi ora: Acc. del 14 ott. 2013 (RS 0.360.454.1 ). ↩
RS 0.360.454.11 ↩
RS 360 ↩
Cfr. art. 1 dell’Acc. del 9 ott. 2007 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale (RS 0.360.349.1 ), nonché art. 2 primo lemma dell’Acc. del 14 ott. 2013 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali (RS 0.360.454.1 ). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). ↩
Cfr. art. 8 par. 2 del Prot. addizionale del 28 gen. 2002 all’Acc. dell’11 mag. 1998 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo alla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale (RS 0.360.349.11 ; di seguito: Protocollo addizionale Francia) e art. 7 par. 1 del Prot. del 17 set. 2002 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all’istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale (RS 0.360.454.11 ; di seguito: Protocollo Italia). ↩
Cfr. art. 2 par. 5 del Protocollo addizionale Francia e art. 3 par. 3 del Protocollo Italia. ↩
Ora l’O del 12 feb. 2020 sugli appalti pubblici (OAPub) (RS 172.056.11 ). ↩
RS 360 ↩
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