363.11•Ordinanza del DFGP sulle prestazioni e le caratteristiche qualitative per i laboratori di analisi forense del DNA
363.11Departmental Ordinance1 gen 2015
(Ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA)
dell’8 ottobre 2014 (Stato 1° agosto 2023)
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),
visti gli articoli 2 capoverso 3 e 20 dell’ordinanza del 3 dicembre 20041sui profili del DNA,
ordina:
Se, durante l’analisi del DNA, per una regione del DNA appare una differenza rara dovuta all’utilizzo di diversi kit di analisi, tale risultato non è considerato per il confronto nel sistema d’informazione.
L’analisi di regioni del DNA supplementari non elencate nell’allegato 1 finalizzata ad aumentare la possibilità d’identificazione, ad assicurare la valutazione di difficili profili misti o a effettuare confronti con profili provenienti dall’estero, deve essere eseguita due volte. Essa comprende in particolare:12
In caso di riscontro positivo nel sistema d’informazione, il laboratorio, su richiesta dell’Ufficio di coordinamento, esegue la verifica dei profili e comunica il risultato. Le relative spese sono comprese nel prezzo d’allestimento del profilo.
Nel sistema d’informazione possono essere registrati i profili del DNA del cromosoma Y allestiti a partire da tracce, a condizione che siano stati analizzati i loci di cui all’allegato 2.
La ricerca di legami di parentela di cui all’articolo 2a della legge del 20 giugno 200314sui profili del DNA consiste nella ricerca di profili del DNA che possono presentare un legame di parentela con un genitore, figli o fratelli.
Il laboratorio conserva per 30 anni i dati necessari per ripercorrere il processo di analisi e, scaduto tale termine, provvede a distruggerli. In relazione all’allestimento di profili di persone e di tracce, tali dati sono inoltre necessari per verificare un determinato profilo nonché per eseguire un confronto in laboratorio ai sensi dell’articolo 6a capoversi 1–3 dell’ordinanza del 3 dicembre 2004 sui profili del DNA.
Il laboratorio documenta e comunica all’autorità committente i fatti seguenti:
Il laboratorio è a disposizione delle autorità committenti da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, tranne nei giorni festivi nazionali o regionali. Se l’autorità committente fa valere una necessità impellente, occorre garantire la disponibilità anche al di fuori di tali orari.
Le lingue di lavoro sono il tedesco, il francese e l’italiano. Per i termini tecnici è lecito utilizzare l’inglese.
Il laboratorio informa immediatamente l’autorità committente se un incarico di analisi concreto comporta per esso un conflitto d’interessi, o perché nella fattispecie ha un interesse diretto, o perché ha un rapporto particolare con una delle parti, o perché, per un qualsiasi altro motivo, potrebbe essere prevenuto.
Il laboratorio fornisce spontaneamente a fedpol la documentazione seguente:
I risultati, le registrazioni, i prodotti intermedi e il materiale biologico residuo sono gestiti dal laboratorio a titolo fiduciario.
L’ordinanza del DFGP del 29 giugno 200530sulle prestazioni e le caratteristiche qualitative per i laboratori di analisi forense del DNA è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
(art. 1 cpv. 5)
D3S1358
vWA
D16S539
D2S1338
D8S1179
D21S11
D18S51
D19S433
TH01
FGA
D10S1248
D22S1045
D2S441
D1S1656
D12S391
SE33
Amelogenina
(art. 1 cpv. 5)
DYS19
DYS385a/b
DYS389 I
DYS389 II
DYS390
DYS391
DYS392
DYS393
DYS437
DYS438
DYS439
DYS448
DYS456
DYS458
DYS635
Y-GATA-H4
DYS481
DYS533
DYS570
DYS576
RS 363.1 ↩
Può essere ottenuta dietro pagamento presso:International Organization for Standardization ,ISO Central Secretariat , 1, ch. de la Voie-Creuse, CP 56, 1211 Ginevra 20, oppure tramite:www.iso.org> Store > Standards catalogue. ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 326). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del DFGP del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 326). ↩
RS 363 ↩
Questa norma può essere consultata gratuitamente presso una delle quattro sedi dell’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV). Può essere ottenuta a pagamento presso la SNV, Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;www.snv.ch. ↩
Introdotto dal n. I dell’O del DFGP del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 326). ↩
www.sgrm.ch> Forensische Genetik > Über die Sektion > Dokumente ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 326). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 326). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 326). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 326). ↩
Introdotta dal n. I dell’O del DFGP del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 326). ↩
RS 363 ↩
RS 363 ↩
www.sgrm.ch> Forensische Genetik > Über die Sektion > Dokumente ↩
RS 363 ↩
Questa norma corrisponde alla norma SN EN ISO/IEC 17025:2018. Entrambe le norme possono essere consultate gratuitamente presso una delle quattro sedi dell’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV). Possono essere ottenute a pagamento presso la SNV, Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;www.snv.ch. ↩
Introdotto dal n. I dell’O del DFGP del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 326). ↩
https://sgrm.ch> Forensische Genetik > Über die Sektion > Dokumente ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 326). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 326). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del DFGP del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 326). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 326). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del DFGP del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 326). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 326). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 326). ↩
Abrogata dal n. I dell’O del DFGP del 16 giu. 2023, con effetto dal 1° ago. 2023 (RU 2023 326). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 326). ↩
[RU 2005 3341] ↩
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