del 3 maggio 2024 (Stato 1° gennaio 2026)
| 21417 | Addetta alimentarista CFP / Addetto alimentarista CFP Lebensmittelpraktikerin EBA / Lebensmittelpraktiker EBA Praticienne en denrées alimentaires AFP / Praticien en denrées alimentaires AFP |
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La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),
visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021sulla formazione professionale;
visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032sulla formazione professionale (OFPr);
visto l’articolo 4a capoverso 1 dell’ordinanza del 28 settembre 20073sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),
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Sezione 1: Oggetto e durata
Art. 1 Profilo professionale
Gli addetti alimentaristi con certificato federale di formazione pratica (CFP) svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:
- azionano per conto di un superiore gli impianti per la produzione di alimenti o bevande di alta qualità;
- evadono gli ordini in maniera attenta, precisa e rispettosa delle risorse; applicano in modo affidabile le disposizioni concernenti la qualità, l’igiene, la sicurezza sul lavoro e la protezione dell’ambiente; interagiscono con il team e istruiscono il personale;
- hanno conoscenze di base nel campo delle tecnologie alimentari e delle bevande e sono in grado di riconoscere tempestivamente le anomalie nella qualità dei prodotti nonché i guasti all’impianto di produzione.
Art. 2 Durata e inizio
- La formazione professionale di base dura due anni.
- L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.
Sezione 2: Obiettivi ed esigenze
Art. 3 Principi
- Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.
- Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.
Art. 4 Competenze operative
La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:
a. preparazione e coordinamento della produzione:
1. predisporre la postazione di lavoro per la produzione di alimenti o bevande,
2. ricevere e spiegare gli ordini di produzione,
3. preparare e controllare materie prime, coadiuvanti, additivi, materiali di imballaggio e di consumo per la produzione,
4. predisporre impianti per la produzione di alimenti o bevande,
5. istruire i collaboratori dell’azienda presso l’impianto;
b. gestione di un impianto di produzione:
1. avviare gli impianti per la produzione di alimenti o bevande,
2. controllare e documentare il processo di produzione di alimenti o bevande,
3. monitorare e gestire il processo di produzione di alimenti o bevande,
4. avviare lo spegnimento degli impianti per la produzione di alimenti o bevande;
c. completamento della produzione:
1. conservare materie prime, coadiuvanti e additivi, semilavorati e prodotti finiti,
2. approvare alimenti o bevande per ulteriori processi,
3. pulire la postazione di lavoro e l’impianto di produzione,
4. inserire i dati di produzione in sistemi aziendali,
5. separare, per riciclare o smaltire, i sottoprodotti e i rifiuti derivanti dalla produzione di alimenti o bevande;
d. ottimizzazione di un impianto di produzione:
1. risolvere semplici guasti di un impianto di produzione,
2. elaborare insieme al team proposte per ottimizzare un impianto di produzione.
Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile
Art. 5
- All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.
- Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.
- Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.
- In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4a capoverso 1 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell’allegato 2 del piano di formazione.
- L’impiego di cui al capoverso 4 presuppone che le persone in formazione siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell’allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.
Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento
Art. 6 Formazione professionale pratica
La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.
Art. 7 Scuola professionale
- L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 720 lezioni. Tali lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:
| Insegnamento | 1° anno | 2° anno | Totale |
|---|
| a. Conoscenze professionali | | | |
| – Preparazione e coordinamento della produzione | 70 | 70 | 140 |
– Gestione di un impianto di produzione Completamento della produzione | 90 | 90 | 180 |
| – Ottimizzazione di un impianto di produzione | 40 | 40 | 80 |
| Totale conoscenze professionali | 200 | 200 | 400 |
| b. Cultura generale | 120 | 120 | 240 |
| c. Educazione fisica | 40 | 40 | 80 |
| Totale delle lezioni | 360 | 360 | 720 |
- D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.
- Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 20254sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base5.
- La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale nella variante standard del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.
- È raccomandato l’insegnamento bilingue, vale a dire nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.
Sezione 5: Piano di formazione
Art. 8
- All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione6della competente organizzazione del mondo del lavoro.
- Il piano di formazione:
a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
1. il profilo professionale,
2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
3. il livello richiesto per la professione;
b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.
- Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuoverne la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.
Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda
Art. 9 Requisiti professionali richiesti ai formatori
Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:
- attestato federale di capacità di tecnico alimentarista AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
- attestato federale di capacità di tecnico della birrificazione e delle bevande AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
- attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività dell’addetto alimentarista CFP e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
- titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
- diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
Art. 10 Numero massimo di persone in formazione in azienda
- Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.
- Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.
- È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.
- Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.
- In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.
Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni
Art. 11 Documentazione dell’apprendimento
- Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.
- Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.
Art. 12 Rapporto di formazione
- Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale. Discute il rapporto con la persona in formazione.
- Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.
- Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.
- Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.
Art. 13 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale
La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.
Sezione 8: Procedure di qualificazione
Art. 14 Ammissione
È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:
- secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
- al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se la persona adempie le condizioni seguenti:
1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
2. ha svolto almeno due anni di tale esperienza nel campo dell’addetto alimentarista CFP, e
3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione.
Art. 15 Oggetto
Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.
Art. 16 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale
- Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:
a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 6,5 ore; vale quanto segue:
1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
3. è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento,
4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative sottoelencati nonché il colloquio professionale della durata di 30 minuti con le ponderazioni seguenti:
| Voce | Campi di competenze operative | Ponderazione |
|---|
| 1 | Preparazione e coordinamento della produzione Gestione di un impianto di produzione | 30 % |
| 2 | Completamento della produzione Ottimizzazione di un impianto di produzione | 50 % |
| 3 | Colloquio professionale | 20 % |
b. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 20257sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base8.
2. Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.
Art. 17 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note
- La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:
- per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
- la nota complessiva raggiunge almeno il 4.
- La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali; vale la seguente ponderazione:
- lavoro pratico: 50 per cento;
- cultura generale: 20 per cento;
- nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 30 per cento.
- Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle quattro note delle pagelle semestrali.
- Se il candidato è stato ammesso alla procedura di qualificazione con esame finale in base all’articolo 14 lettera c in combinato disposto con l’articolo 32 OFPr viene meno la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali; in questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:
- lavoro pratico: 80 per cento;
- cultura generale: 20 per cento.
Art. 18 Ripetizioni
- La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.
- Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.
- Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali fanno stato soltanto le nuove note.
Sezione 9: Attestazioni e titolo
Art. 19
- Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue il certificato federale di formazione pratica (CFP).
- Il certificato federale di formazione pratica conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «Addetta alimentarista CFP» / «Addetto alimentarista CFP».
- Se il certificato federale di formazione pratica è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:
- la nota complessiva;
- le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 17 capoverso 4, la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali.
Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione
Art. 20 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni nel campo professionale «Tecnologie alimentari»
- La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni nel campo professionale «Tecnologie alimentari» è composta da:
- 6–8 rappresentanti della Comunità di lavoro tecnici alimentaristi;
- 1–3 rappresentanti delle scuole professionali;
- almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.
- Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:
- si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
- le regioni linguistiche sono equamente rappresentate.
- La Commissione si autocostituisce.
- Essa svolge in particolare i compiti seguenti:
- verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
- se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
- se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alla competente organizzazione del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione;
- esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuoverne la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.
Sezione 11: Disposizioni finali
Art. 21 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza della SEFRI del 25 luglio 20079sulla formazione professionale di base Addetta alimentarista / Addetto alimentarista con certificato federale di formazione pratica (CFP) è abrogata.
Art. 22 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni
- Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 14–19) si applicano dal 1° gennaio 2027.
- Le persone che hanno iniziato la formazione di addetto alimentarista CFP prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2028.
- Le persone che, dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, iniziano una formazione abbreviata che si conclude anteriormente alla prima applicazione delle disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (cpv. 1), la svolgono e la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2028.
- I candidati che hanno portato a termine la procedura di qualificazione con esame finale per addetti alimentaristi CFP in base al diritto anteriore e che la ripetono entro il 31 dicembre 2028 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.
Art. 23 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.