del 15 luglio 2022 (Stato 1° aprile 2024)
| 75104 | Operatrice della navigazione interna AFC / Operatore della navigazione interna AFC Nautische Fachfrau EFZ / Nautischer Fachmann EFZ Professionnelle de la navigation intérieure CFC / Professionnel de la navigation intérieure CFC |
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La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),
visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021sulla formazione professionale;
visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032sulla formazione professionale (OFPr);
visto l’articolo 4a capoverso 13dell’ordinanza del 28 settembre 20074sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),
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Sezione 1: Oggetto, orientamenti e durata
Art. 1 Profilo professionale e orientamenti
- Gli operatori della navigazione interna con attestato federale di capacità (AFC) svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:
- governano imbarcazioni per il trasporto di merci e di passeggeri, traghetti inclusi, e coadiuvano la conduzione dei battelli;
- utilizzano in modo corretto l’attrezzatura delle imbarcazioni e svolgono lavori di manutenzione e riparazione delle imbarcazioni, dell’attrezzatura, degli impianti tecnici e dei motori;
- nel trasporto delle merci caricano e scaricano le imbarcazioni rispettando le direttive aziendali e adottano misure per la sicurezza e la protezione della salute sul lavoro nonché misure per garantire modalità operative economiche, ecologiche e sostenibili;
- nel trasporto dei passeggeri assistono le persone a bordo e garantiscono la loro sicurezza;
- in situazioni d’emergenza attuano le misure previste per garantire la sicurezza.
- La professione di operatore della navigazione interna AFC prevede gli orientamenti seguenti:
- trasporto merci;
- trasporto passeggeri.
- L’orientamento è riportato nel contratto di tirocinio.
Art. 2 Durata e inizio
- La durata della formazione professionale di base è disciplinata:
- dall’ordinanzaVerordnung des deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz vom 2. März 2022 5über die Berufsausbildung zum Binnenschiffer und zur Binnenschifferin e dall’allegato Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Binnenschiffer und zur Binnenschifferin ; e
- dal programma quadroRahmenlehrplan der Kultusministerkonferenz vom 17. Dezember 2021 6für die Ausbildungsberufe Binnenschiffer und Binnenschifferin und Binnenschifffahrtskapitän und Binnenschifffahrtskapitänin.
- L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.
Art. 3 Organizzazione
- Per la formazione scolastica è competente la scuola professionale Schiffer-Berufskolleg Rhein di Duisburg (Germania).
- La formazione scolastica è disciplinata dall’ordinanza e dal programma quadro di cui all’articolo 2 capoverso 1.
- I Cantoni interessati stipulano una convenzione sulle prestazioni con la scuola professionale.
- La formazione professionale pratica è impartita nell’azienda di tirocinio secondo il contratto di tirocinio.
Sezione 2: Obiettivi ed esigenze
Art. 4
- Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono disciplinati dall’ordinanza e dal programma quadro di cui all’articolo 2 capoverso 1.
- Sono espressi sotto forma di competenze operative.
- Valgono per tutti i luoghi di formazione.
Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile
Art. 5
- All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.
- Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.
- Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.
- In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4a capoverso 17OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell’allegato 2 del piano di formazione.
- L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell’allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.
Sezione 4: Piano di formazione
Art. 6
- All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione8della competenze organizzazione del mondo del lavoro che comprende:
- il profilo professionale;
- la tabella delle competenze operative.
- Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.
Sezione 5: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda
Art. 7 Requisiti professionali richiesti ai formatori
Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:
- attestato federale di capacità di operatore della navigazione interna AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
- attestato federale di capacità di marinaio della navigazione interna AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
- attestato federale di capacità di capitano della navigazione interna AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
- attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività dell’operatore della navigazione interna AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
- titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
- diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
Art. 8 Numero massimo di persone in formazione in azienda
- Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.
- Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.
- È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.
- Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.
- In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.
Sezione 6: Documentazione dell’apprendimento e rapporto di formazione
Art. 9 Documentazione dell’apprendimento
- Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.
- Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.
Art. 10 Rapporto di formazione
- Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.
- Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.
- Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.
- Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.
Sezione 7: Procedure di qualificazione
Art. 11 Ammissione
È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:
- secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
- al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se la persona adempie le condizioni seguenti:
1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
2. ha svolto almeno due anni di tale esperienza nel campo dell’operatore della navigazione interna AFC, e
3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione.
Art. 12 Oggetto
Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze, le conoscenze e le capacità secondo l’ordinanza e il programma quadro d’insegnamento di cui all’articolo 2 capoverso 1.
Art. 13 Svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale
- L’esame finale è svolto da una commissione d’esame istituita dalla Camera dell’industria e del commercio di Duisburg.
- I dettagli dell’esame finale sono disciplinati dall’ordinanza di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a.
- La valutazione dell’esame finale di tirocinio avviene in base al sistema di note tedesco e le note ottenute non vengono convertite.
Art. 14 Ripetizioni
La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.
Sezione 8: Attestazioni e titolo
Art. 15
- Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).
- L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «operatrice della navigazione interna AFC» / «operatore della navigazione interna AFC».
Sezione 9: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni della navigazione interna
Art. 16
- La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni della navigazione interna è composta da:
- cinque – sette rappresentanti dellaSchweizerische Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft e di altre associazioni nazionali nel settore della navigazione;
- un rappresentante di un’organizzazione dei lavoratori;
- un rappresentante dei docenti di materie professionali;
- almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.
- Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:
- si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi e una rappresentanza equilibrata delle regioni linguistiche;
- sono rappresentati tutti gli orientamenti.
- La Commissione si autocostituisce.
- Essa svolge in particolare i compiti seguenti:
- verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
- se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica.
- se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alla competente organizzazione del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione.
- esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.
Sezione 10: Disposizioni finali
Art. 17 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza della SEFRI del 21 aprile 2011^9^sulla formazione professionale di base Marinaia/Marinaio della navigazione interna AFC è abrogata.
Art. 18 Disposizioni transitorie
Le persone che hanno iniziato la formazione di marinaio della navigazione interna AFC prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2025.
Art. 19 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2022.