412.101.221.67•Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Operatrice/Operatore per la promozione dell’attività fisica e della salute con attestato federale di capacità (AFC)
412.101.221.67Federal Office Ordinance1 gen 2012
del 16 agosto 2011 (Stato 1° gennaio 2026)
| 85701 | Operatrice/Operatore per la promozione dell’attività fisica e della salute AFC Fachfrau/Fachmann Bewegungs- und Gesundheitsförderung EFZ Assistante/Assistant en promotion de l’activité physique et de la santé CFC |
|---|
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),
visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021sulla formazione
professionale (LFPr);
visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032sulla formazione
professionale (OFPr),
ordina:
Gli operatori per la promozione dell’attività fisica e della salutedi livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:
La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:3 a. Riconoscere e promuovere uno stile di vita sano: 1. trasmettere ai clienti le conoscenze di base acquisite secondo le direttive, 2. aiutare i clienti a raggiungere l’obiettivo personale stabilito, 3. rilevare le abitudini salienti dei clienti dal punto di vista della salute seguendo procedimenti standardizzati, 4.4 offrire consulenza ai clienti in materia di alimentazione e aiutarli ad avere uno stile di vita equilibrato; b. Rilevare dati, stabilire obiettivi e mettere a punto un programma: 1. raccogliere dati personali rilevanti in funzione degli obiettivi, 2. definire gli obiettivi sulla base dei dati raccolti, 3. pianificare misure seguendo le direttive; c. Attuare, valutare e adeguare programmi orientati all’attività motoria: 1. applicare le conoscenze teoriche acquisite a un modo di pensare e agire coerente con la professione, 2. essere coerenti nei propri atteggiamenti e presentarsi ai clienti dimostrando competenza e consapevoli del proprio corpo, 3. favorire metodicamente l’approccio all’attività motoria, 4. registrare i cambiamenti nelle prestazioni e adeguare il programma di conseguenza, 5. strutturare le modalità di intervento e il rapporto con i clienti sulla base di principi etici e di fisiologia dell’apprendimento, 6. utilizzare apparecchi e strumenti appropriati all’obiettivo, 7. creare un ambiente di lavoro stimolante, 8. valutare autonomamente e regolarmente il proprio operato, 9. promuovere nella clientela la riflessione personale su stili di vita e comportamenti che valorizzino il movimento; d. Comunicare con i clienti e rispettare i processi aziendali: 1. svolgere i processi orientati al cliente secondo le direttive aziendali, in particolare informarsi sulle esigenze di interessati e nuovi clienti, 2. presentare l’azienda agli interessati secondo le direttive aziendali, 3. informare la clientela sui prodotti e sulle prestazioni, 4. ricevere, trattare e/o trasmettere in modo corretto e professionale i reclami, le domande e altre reazioni della clientela, 5. accogliere e congedarsi da clienti e interessati in modo corretto, professionale e consono al servizio, 6. adattarsi e adeguare il proprio modo di comunicare alla clientela, alle persone interessate e alle situazioni, 7. svolgere in una lingua straniera semplici colloqui con la clientela; e. Consigliare e vendere prodotti e prestazioni: 1. fissare appuntamenti con gli interessati, 2. collaborare a eventi per la clientela secondo le istruzioni, 3. adeguare il proprio comportamento a strategie, obiettivi e alla filosofia dell’azienda, 4. consigliare e vendere alla clientela offerte di base e altre offerte, secondo le direttive, 5. aggiornarsi regolarmente sulle novità, le tendenze e i prodotti nel contesto professionale e aziendale; f. Svolgere attività di amministrazione aziendale nel rispetto delle basi legali: 1. utilizzare gli strumenti ausiliari, i sistemi e i programmi informatici dell’azienda, 2. utilizzare autonomamente i sistemi di reporting, 3. sbrigare correttamente la corrispondenza standard secondo le direttive aziendali, 4. rispettare sempre le direttive aziendali relative ai processi amministrativi, 5. registrare e controllare l’arrivo e lo stoccaggio della merce, 6. rispettare sempre le disposizioni in materia di protezione dei dati, 7. rispettare le direttive in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute; g. Rispettare le norme igieniche, ecologiche, di funzionalità e di sicurezza dell’ambiente di lavoro: 1. gestire i prodotti e le merci tenendo conto degli aspetti economici ed ecologici, 2. osservare sempre e garantire gli standard di igiene aziendali, 3. attuare e garantire l’efficienza operativa, 4. controllare e curare il funzionamento di apparecchiature e attrezzi secondo le direttive aziendali, 5. trattare autonomamente le emergenze secondo le direttive aziendali e partecipare regolarmente a esercitazioni di pronto soccorso, 6. gestire autonomamente la farmacia di pronto soccorso.
Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 20256sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base7.
Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:8
La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.
È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:
2.9 ha svolto almeno tre anni di tale esperienza professionale nel campo dell’operatore per la promozione dell’attività fisica e della salute AFC, e
3.10 rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.
Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative professionali di cui all’articolo 4.
I titolari di un certificato «QUALITOP» per le specialità fitness, ginnastica per la schiena e ginnastica per il pavimento pelvico e i titolari del «QUALITOP status ok» per il settore fitness sono autorizzati a svolgere attività di formazione per un massimo di sei anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza se vantano almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento dell’operatore per la promozione dell’attività fisica e della salute AFC.
RS 412.10 ↩
RS 412.101 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 3921). ↩
Introdotto dal n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 3921). ↩
Il piano del 16 agosto 2011 (Stato 1° mar. 2019) è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni:www.bvz.admin.ch> Professioni A–Z. ↩
RS 412.101.241 ↩
Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ), con effetto dal 1° gen. 2026 (vediRU 2025 593). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 3921). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 3921). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 3921). ↩
RS 412.101.241 ↩
Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ), con effetto dal 1° gen. 2026 (vediRU 2025 593). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 3921). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 3921). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 3921). ↩
Introdotto dal n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 3921). ↩
Introdotto dal n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 3921). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 3921). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 3921). ↩
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