412.101.222.31•Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Addetta di chimica e chimica farmaceutica / Addetto di chimica e chimica farmaceutica (CFP)
412.101.222.31Federal Office Ordinance1 giu 2018
del 27 aprile 2018 (Stato 1° gennaio 2026)
| 37006 | Addetta di chimica e chimica farmaceutica CFP / Addetto di chimica e chimica farmaceutica CFP Chemie- und Pharmapraktikerin EBA / Chemie- und Pharmapraktiker EBA Agente en production chimique et pharmaceutique AFP / Agent en production chimique et pharmaceutique AFP |
|---|
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),
visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021sulla formazione professionale;
visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032sulla formazione professionale (OFPr);
visto l’articolo 4a capoverso 13dell’ordinanza del 28 settembre 20074sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),
ordina:
Gli addetti di chimica e chimica farmaceutica di livello CFP svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate: a. lavorano negli stabilimenti di produzione dell’industria del settore chimico, agrochimico, farmaceutico, cosmetico e delle biotecnologie; b impiegano apparecchi e impianti per realizzare in maniera ecologica e sicura prodotti chimici, biologici e farmaceutici; c. predispongono i vettori energetici, gli impianti e gli apparecchi per i processi, maneggiano le sostanze di processo e svolgono il processo produttivo su istruzione; d si occupano della pulizia degli impianti e dei piccoli componenti e svolgono semplici lavori di manutenzione; e. durante lo svolgimento dei processi attuano in modo coscienzioso le prescrizioni aziendali e le norme relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell’ambiente; f. lavorano spesso in squadra e in un ambiente di lavoro prestabilito e delimitato.
La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti: a. preparazione e gestione delle sostanze di processo: 1. individuare e campionare le sostanze del processo di produzione, 2. trasportare e immagazzinare le sostanze di processo all’interno dello stabilimento, 3. prelevare le sostanze di processo da fusti, taniche e altri recipienti e prepararle all’uso, 4. recuperare o smaltire le sostanze di processo e le eventuali scorie del processo; b. predisposizione e gestione degli ambienti di lavoro, dei vettori energetici, degli apparecchi e degli impianti: 1. predisporre e mettere a punto gli ambienti di lavoro, gli apparecchi e gli impianti per il processo di produzione, 2. predisporre e impiegare le sostanze e i vettori energetici per i processi di produzione, 3. mantenere in buono stato gli ambienti di lavoro, gli apparecchi e gli impianti e verificarne la funzionalità; c. svolgimento dei processi di produzione: 1. immettere le sostanze di processo negli apparecchi e negli impianti, 2. lavorare le sostanze di processo negli apparecchi e negli impianti, 3. rilevare e documentare i parametri di processo durante la lavorazione, 4. prelevare campioni dal processo di produzione in corso e sottoporli a ulteriori lavorazioni, 5. rimuovere le sostanze di processo dagli apparecchi e dagli impianti al termine del processo; d. pulizia degli impianti, degli apparecchi e degli ambienti di lavoro: 1. pulire gli apparecchi, gli impianti e i piccoli componenti, 2. pulire i locali e gli ambienti di lavoro, 3. verificare la funzionalità degli impianti, degli apparecchi, dei piccoli componenti e degli ambienti di lavoro dopo la pulizia.
La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.
| Insegnamento | 1° anno | 2° anno | Totale |
|---|---|---|---|
| a. Conoscenze professionali | |||
| – Preparazione e gestione delle sostanze di processo | 80 | 60 | 140 |
| – Predisposizione e gestione degli ambienti di lavoro, dei vettori energetici, degli apparecchi e degli impianti | 60 | 60 | 120 |
| – Svolgimento dei processi di produzione; pulizia degli impianti, degli apparecchi e dell’ambiente di lavoro | 60 | 80 | 140 |
| Totale conoscenze professionali | 200 | 200 | 400 |
| b. Cultura generale | 120 | 120 | 240 |
| c. Educazione fisica | 40 | 40 | 80 |
| Totale delle lezioni | 360 | 360 | 720 |
| Anno | Corso | Campo di competenze operative | Durata |
|---|---|---|---|
| 1 | Corso 1 | Preparazione e gestione delle sostanze di processo Predisposizione e gestione degli ambienti di lavoro, dei vettori energetici, degli apparecchi e degli impianti Svolgimento dei processi di produzione Pulizia degli impianti, degli apparecchi e dell’ambiente di lavoro | 8 giorni |
| 1 | Corso 2 | Preparazione e gestione delle sostanze di processo Predisposizione e gestione degli ambienti di lavoro, dei vettori energetici, degli apparecchi e degli impianti Svolgimento dei processi di produzione Pulizia degli impianti, degli apparecchi e dell’ambiente di lavoro | 16 giorni |
| Totale | 24 giorni |
Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:
a attestato federale di capacità di tecnologo di chimica e chimica farmaceutica AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.
Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.
È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:
1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
2. ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo dell’addetto di chimica e chimica farmaceutica CFP, e
3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.
Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.
| Voce | Campi di competenze operative | Ponderazione |
|---|---|---|
| 1 | Preparazione e gestione delle sostanze di processo Predisposizione e gestione degli ambienti di lavoro, dei vettori energetici, degli apparecchi e degli impianti | 30 % |
| 2 | Svolgimento dei processi di produzione Pulizia degli impianti, degli apparecchi e dell’ambiente di lavoro | 50 % |
| 3 | Colloquio professionale | 20 % |
b. «conoscenze professionali», della durata di due ore; vale quanto segue: 1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base, 2. il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto e comprende i campi di competenze operative sottoelencati con la durata e le ponderazioni seguenti:
| Voce | Campi di competenze operative | Durata | Ponderazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Preparazione e gestione delle sostanze di processo Predisposizione e gestione degli ambienti di lavoro, dei vettori energetici, degli apparecchi e degli impianti | 60 min. | 50 % |
| 2 | Svolgimento dei processi di produzione Pulizia degli impianti, degli apparecchi e dell’ambiente di lavoro | 60 min. | 50 % |
c. «cultura generale»; a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 20259sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base10. 2. Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.
RS 412.10 ↩
RS 412.101 ↩
Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ), con effetto dal 1° apr. 2024 (vediRU 2024 156). ↩
RS 822.115 ↩
Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ), con effetto dal 1° apr. 2024 (vediRU 2024 156). ↩
RS 412.101.241 ↩
Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ), con effetto dal 1° gen. 2026 (vediRU 2025 593). ↩
Il piano del 27 apr. 2018 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni:www.bvz.admin.ch> Professioni A‒Z ↩
RS 412.101.241 ↩
Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ), con effetto dal 1° gen. 2026 (vediRU 2025 593). ↩
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