del 13 agosto 2024 (Stato 1° gennaio 2026)
| 46108 | Assistente di manutenzione per veicoli a due ruote CFP Zweirad-Assistentin EBA / Zweirad-Assistent EBA Assistante en maintenance des deux-roues AFP / Assistant en maintenance des deux-roues AFP |
|---|
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),
visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021sulla formazione professionale;
visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032sulla formazione professionale (OFPr);
visto l’articolo 4a capoverso 1 dell’ordinanza del 28 settembre 20073sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),
ordina:
Sezione 1: Oggetto, orientamenti e durata
Art. 1 Profilo professionale e orientamenti
- Gli assistenti di manutenzione per veicoli a due ruote con certificato federale di formazione pratica (CFP) svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:
- dietro supervisione completano l’assemblaggio di mezzi premontati trasformandoli in veicoli a due ruote funzionanti, puliscono i veicoli e li preparano per la messa in funzione;
- eseguono semplici lavori di manutenzione all’impianto meccanico ed elettrico dei veicoli a due ruote, smontano e sostituiscono i componenti del telaio come pneumatici e freni nonché semplici pezzi e componenti se risultano usurati, eseguono semplici lavori meccanici sui componenti, modificano o equipaggiano semplici componenti e impianti dei veicoli a due ruote;
- preparano i veicoli a due ruote per consegnarli o restituirli ai clienti e assicurano la trasmissione delle informazioni tra i clienti e il personale dell’azienda; sistemano e stoccano ricambi, accessori e attrezzature; puliscono e mantengono in buono stato gli strumenti e le attrezzature da officina dell’azienda;
- svolgono il loro lavoro in maniera razionale, affidabile, coscienziosa e in parte autonoma e sono in grado di sopportare gli sforzi fisici richiesti dalla professione, sono cordiali e interagiscono con gli altri all’insegna della correttezza e del rispetto; collaborano ai processi operativi rispettando gli ordini, sono in grado di consultare istruzioni tecniche anche in lingua inglese; in tutte le loro attività rispettano norme e prescrizioni pertinenti e si attengono alle misure riguardanti la sicurezza sul lavoro, la protezione della salute e la protezione dell’ambiente.
- La professione di assistente di manutenzione per veicoli a due ruote CFP prevede gli orientamenti seguenti:
- bicicletta;
- motoveicolo.
- L’orientamento è riportato nel contratto di tirocinio.
Art. 2 Durata e inizio
- La formazione professionale di base dura due anni.
- L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.
Sezione 2: Obiettivi ed esigenze
Art. 3 Principi
- Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.
- Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.
Art. 4 Competenze operative
- La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:
a. controllo e manutenzione di veicoli a due ruote:
1. controllare e mantenere in buono stato i telai e i componenti dei veicoli a due ruote,
2. controllare e mantenere in buono stato semplici componenti di azionamento e di cambio dei veicoli a due ruote,
3. controllare e mantenere in buono stato semplici impianti elettrici dei veicoli a due ruote,
4. controllare e mantenere in buono stato semplici impianti elettrici dei veicoli a due ruote elettrici,
5. pulire, preparare e predisporre per la messa in funzione i veicoli a due ruote;
b. sostituzione e modifica di componenti di veicoli a due ruote:
1. sostituire i componenti del telaio dei veicoli a due ruote,
2. sostituire semplici componenti di azionamento e di cambio dei veicoli a due ruote,
3. sostituire e modificare semplici impianti elettrici dei veicoli a due ruote,
4. eseguire lavori meccanici sui componenti dei veicoli a due ruote;
c. supporto ai processi operativi:
1. prendere in carico e gestire le richieste della clientela relative ai veicoli a due ruote,
2. sistemare e stoccare i ricambi, gli accessori e le attrezzature dei veicoli a due ruote,
3. pulire e mantenere in buono stato gli strumenti e le attrezzature da officina dell’azienda di veicoli a due ruote.
- Nei campi di competenze operative di cui al capoverso 1 le competenze operative sono obbligatorie per tutte le persone in formazione. Nell’azienda di tirocinio e nei corsi interaziendali lo sviluppo delle competenze operative si basa sugli obiettivi di valutazione fissati nel piano di formazione e varia in parte a seconda dell’orientamento.
Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile
Art. 5
- All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.
- Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.
- Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.
- In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4a capoverso 1 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell’allegato 2 del piano di formazione.
- L’impiego di cui al capoverso 4 presuppone che le persone in formazione siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell’allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.
Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento
Art. 6 Formazione professionale pratica
- La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.
- Per l’orientamento «motoveicolo», l’azienda di tirocinio si fa carico delle spese per la formazione di base obbligatoria per motoveicoli e per il primo tentativo dell’esame pratico di guida della sottocategoria A1 secondo l’ordinanza del 27 ottobre 19764sull’ammissione alla circolazione.
Art. 7 Scuola professionale
- L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 720 lezioni. Tali lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:
| Insegnamento | 1° anno | 2° anno | Totale |
|---|
| a. Conoscenze professionali | | | |
| – Controllo e manutenzione di veicoli a due ruote | 80 | 80 | 160 |
| – Sostituzione e modifica di componenti di veicoli a due ruote | 60 | 60 | 120 |
| – Supporto ai processi operativi | 60 | 60 | 120 |
| Totale conoscenze professionali | 200 | 200 | 400 |
| b. Cultura generale | 120 | 120 | 240 |
| c. Educazione fisica | 40 | 40 | 80 |
| Totale delle lezioni | 360 | 360 | 720 |
- D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.
- Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 20255sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base6.
- La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale nella variante standard del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.
- È raccomandato l’insegnamento bilingue, vale a dire nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.
Art. 8 Corsi interaziendali
- I corsi interaziendali comprendono 14 giornate di otto ore.
- Le giornate e i contenuti sono ripartiti in due corsi come segue:
| | | Orientamento / Num. giorni | |
|---|
| | | Bicicletta | Motoveicolo |
| Anno | Corsi | Designazione del corso e campi di competenze operative | | |
| 1 | 1 | Formazione di base meccanica/elettrica 1aparte – Controllo e manutenzione di veicoli a due ruote – Sostituzione e modifica di componenti di veicoli a due ruote | 8 | 8 |
| | Lavori sui veicoli 1aparte – Controllo e manutenzione di veicoli a due ruote – Sostituzione e modifica di componenti di veicoli a due ruote (contenuti specifici dell’orientamento) | | |
| 2 | 2 | Formazione di base meccanica/elettrica 2aparte – Controllo e manutenzione di veicoli a due ruote – Sostituzione e modifica di componenti di veicoli a due ruote | 6 | 6 |
| | Lavori sui veicoli 2aparte – Controllo e manutenzione di veicoli a due ruote – Sostituzione e modifica di componenti di veicoli a due ruote (contenuti specifici dell’orientamento) | | |
| Totale | | | 14 | 14 |
- Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.
Sezione 5: Piano di formazione
Art. 9
- All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione^7^della competente organizzazione del mondo del lavoro.
- Il piano di formazione:
a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
1. il profilo professionale,
2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
3. il livello richiesto per la professione;
b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.
- Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuoverne la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.
Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda
Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori
Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:
- attestato federale di capacità di meccanico di biciclette AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento per l’orientamento «bicicletta»;
- attestato federale di capacità di meccanico di motoveicoli AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento per l’orientamento «motoveicolo»;
- attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nell’orientamento corrispondente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
- titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda
- Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.
- Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.
- È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.
- Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.
- In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.
Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni
Art. 12 Documentazione dell’apprendimento
- Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.
- Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.
Art. 13 Rapporto di formazione
- Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.
- Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.
- Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.
- Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.
Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale
La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.
Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali
- Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.
- I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.
Sezione 8: Procedure di qualificazione
Art. 16 Ammissione
È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:
- secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
- al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se la persona adempie le condizioni seguenti:
1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
2. ha svolto almeno due anni di tale esperienza nel campo dell’assistente di manutenzione per veicoli a due ruote CFP, e
3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione.
Art. 17 Oggetto
Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.
Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale
- Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:
a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di sei ore; vale quanto segue:
1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
3. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative sottoelencati con le ponderazioni seguenti:
| Voce | Campi di competenze operative | Ponderazione |
|---|
| 1 | Controllo e manutenzione di veicoli a due ruote; Sostituzione e modifica di componenti di veicoli a due ruote | 80 % |
| 2 | Supporto ai processi operativi | 20 % |
b. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 20258sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base9.
2. Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.
Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note
- La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:
- per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
- la nota complessiva raggiunge almeno il 4.
- La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:
- lavoro pratico: 50 per cento;
- cultura generale: 20 per cento;
- nota dei luoghi di formazione: 30 per cento.
- Se il candidato è stato ammesso alla procedura di qualificazione con esame finale in base all’articolo 16 lettera c in combinato disposto con l’articolo 32 OFPr viene meno la nota dei luoghi di formazione; in questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:
- lavoro pratico: 80 per cento;
- cultura generale: 20 per cento.
- Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:
- nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 60 per cento;
- nota relativa ai corsi interaziendali: 40 per cento.
- Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle quattro note delle pagelle semestrali.
- Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle due note conseguite nei controlli delle competenze.
Art. 20 Ripetizioni
- La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.
- Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.
- Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.
- Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.
Sezione 9: Attestazioni e titolo
Art. 21
- Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue il certificato federale di formazione pratica (CFP).
- Il certificato federale di formazione pratica conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «assistente di manutenzione per veicoli a due ruote CFP».
- Se il certificato federale di formazione pratica è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:
- la nota complessiva;
- le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 19 capoverso 3, la nota dei luoghi di formazione.
Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione
Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni del settore delle due ruote
- La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni del settore delle due ruote è composta da:
- 5–7 rappresentanti di «2ruote Svizzera»;
- tre o quattro rappresentanti delle scuole professionali;
- almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.
- Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:
- si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
- le regioni linguistiche sono equamente rappresentate;
- sono rappresentati tutti gli orientamenti e tutte le professioni.
- La Commissione si autocostituisce.
- Essa svolge in particolare i compiti seguenti:
- verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
- se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
- se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alla competente organizzazione del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione;
- esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.
Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali
- È responsabile dei corsi interaziendali «2ruote Svizzera».
- In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.
- I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.
- Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.
Sezione 11: Entrata in vigore e prima applicazione di singole disposizioni
Art. 24
- La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2024.
- Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–21) si applicano dal 1° gennaio 2027.