412.108.1•Ordinanza concernente i sistemi d’informazione nella formazione professionale e nel settore universitario
412.108.1O-SIFPUFederal Council Ordinance1 gen 2018
(O-SIFPU)
del 15 settembre 2017(Stato 1° gennaio 2024)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 56b capoverso 3, 65 capoverso 1 e 68 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 20021sulla formazione professionale (LFPr);
visto l’articolo 67 della legge federale del 30 settembre 20112sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU);
visto l’articolo 10 della legge federale del 19 giugno 19873sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera,4
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Il sistema d’informazione tratta i dati seguenti: a. dati personali: 1. cognome, nome, 2. indirizzo, domicilio fiscale, indirizzo e-mail e numero di telefono, 3. data di nascita, sesso e luogo d’origine, 4. numero AVS, 5. titoli formativi, 6. numero di anni di esperienza professionale nel settore, 7. coordinate bancarie; b. dati sui corsi di preparazione: 1. corsi seguiti con indicazione del numero del corso, 2. operatore del corso; c. documenti relativi alla domanda: 1. decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame (art. 66b lett. d OFPr8), 2. ricevuta che attesta i costi computabili del corso pagati dal richiedente (art. 66b lett. c OFPr), 3. attestazione del domicilio fiscale in Svizzera (art. 66c lett. a OFPr), 4. in caso di domande di contributi parziali ai sensi dell’articolo 66d OFPr: – tassazione definitiva relativa all’imposta federale diretta del richiedente (art. 66d cpv. 1 lett. e OFPr) – impegno (art. 66d cpv. 1 lett. b OFPr); d. decisione sulla concessione dei contributi.
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I dati del sistema d’informazione indicati qui di seguito possono essere trasmessi ai servizi seguenti:
La SEFRI gestisce un sistema d’informazione per la lista dei corsi di preparazione di cui all’articolo 66g OFPr10.
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Il nome, l’indirizzo e il numero d’impresa (numero d’identificazione delle imprese IDI) o il numero del registro di commercio degli operatori del corso e i dati relativi ai corsi di preparazione possono essere trasmessi all’Ufficio federale di statistica.
I dati sono conservati per 25 anni ai fini della garanzia della qualità dei corsi di preparazione agli esami federali tenuti in Svizzera e dell’analisi storica di detti corsi e vengono successivamente cancellati. Sono fatte salve le disposizioni della legislazione in materia di archiviazione.
La SEFRI gestisce un sistema d’informazione per: a. trattare domande di riconoscimento o di attestazione del livello di diplomi o certificati esteri in virtù delle disposizioni seguenti: 1. allegato III dell’Accordo del 21 giugno 199911tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, 2. allegato K appendice 3 della Convenzione del 4 gennaio 196012istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), 3. articolo 68 capoverso 1 LFPr nel settore della formazione professionale, 4.13 articolo 70 LPSU nel settore universitario; b. per elaborare e valutare statistiche sulle attività di cui alla lettera a.
Il sistema d’informazione tratta i dati seguenti: a. dati personali: 1. appellativo, cognome, nome, cognome alla nascita, 2. indirizzo, domicilio, indirizzo e-mail, numero di telefono, casella postale, 3. data di nascita, luogo d’origine, nazionalità, 4. madrelingua, conoscenze linguistiche, 5. percorso scolastico e professionale; b. documenti relativi alla domanda: 1. titoli/diplomi/qualificazioni e scuole/istituti di formazione, 2. copia del permesso di soggiorno, copia del passaporto, 3. dichiarazione relativa alle attività svolte rilasciata dai datori di lavoro precedenti; c. nome e indirizzo dei datori di lavoro precedenti; d. decisione di riconoscimento, decisione di riconoscimento con misure di compensazione, raccomandazione di riconoscimento, attestazione del livello.
I dati del sistema d’informazione sono trattati:
La SEFRI gestisce un sistema d’informazione per l’elenco delle professioni di cui all’articolo 38 capoverso 1 OFPr15.
Il sistema d’informazione tratta i dati seguenti:
1. nome,
2. indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, indirizzo Internet.
I dati del sistema d’informazione sono trattati dai collaboratori della SEFRI incaricati di svolgere i compiti d’esecuzione corrispondenti.
I dati sono utilizzati per la gestione e l’analisi storica delle professioni in Svizzera e non vengono cancellati.
La SEFRI gestisce un sistema d’informazione per:
I dati del sistema d’informazione sono trattati dai:
Per evadere le domande di permesso di soggiorno presentate dai borsisti possono essere trasmessi ai competenti uffici cantonali della migrazione i seguenti dati sui richiedenti:
I diritti delle persone interessate, in particolare il diritto d’accesso e il diritto alla rettifica o alla distruzione dei dati, sono disciplinati dalla legge federale del 25 settembre 2020^16^sulla protezione dei dati e le sue disposizioni esecutive
I diritti di accesso individuali sono assegnati in base al piano delle funzioni e degli accessi.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
RS 412.10 ↩
RS 414.20 ↩
RS 416.2 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3225). ↩
RS 412.101 ↩
Introdotta n. I dell’O del 16 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3225). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3225). ↩
RS 412.101 ↩
RS 412.101 ↩
RS 412.101 ↩
RS 0.142.112.681 ↩
RS 0.632.31 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3225). ↩
Introdotta n. I dell’O del 16 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3225). ↩
RS 412.101 ↩
RS 235.1 ↩
Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 24 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 49 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). ↩
RS 235.1 ↩
Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 24 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735). ↩
RS 128.1 ↩
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