(Ordinanza sugli emolumenti SEFRI, OEm-SEFRI)1
del 16 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2017)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19972sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
visti gli articoli 65 capoverso 1 e 67 della legge del 13 dicembre 20023sulla formazione professionale;
visto l’articolo 70 capoverso 2 della legge del 30 settembre 20114sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero,5
ordina:
Art. 1 Riscossione degli emolumenti
- La SEFRI6riscuote emolumenti per le sue decisioni di primo grado e per le sue prestazioni.
- I terzi riscuotono emolumenti in virtù della presente ordinanza se è stata loro delegata la competenza di pronunciare decisioni o fornire prestazioni in uno dei seguenti settori:
- riconoscimento di diplomi esteri;
- conversione di titoli.
Art. 2 Deroghe alla riscossione degli emolumenti
Non sono riscossi emolumenti per:
- le decisioni riguardanti i contributi federali;
- l’approvazione di regolamenti d’esame, programmi quadro d’insegnamento e piani di formazione;
- il riconoscimento dei cicli di formazione e delle formazioni postdiploma dispensati da scuole specializzate superiori e dei curricoli di formazione per la maturità professionale;
- l’approvazione di corsi intercantonali;
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Art. 3 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20048sugli emolumenti (OgeEm).
Art. 4 Calcolo degli emolumenti
- Gli emolumenti sono fissati in funzione del dispendio di tempo.
- La tariffa oraria oscilla tra i 90 e i 200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile.
- Per decisioni e prestazioni nel campo del riconoscimento di diplomi e attestati esteri gli emolumenti oscillano tra i 90 e i 1000 franchi.
- Per decisioni e prestazioni nel campo della conversione di diplomi esteri gli emolumenti oscillano tra i 100 e i 400 franchi.
- Per le decisioni e le prestazioni indicate di seguito si applicano i seguenti importi forfetari:
- per l’iscrizione ai registri degli esami federali di professione e degli esami federali professionali superiori: 20 franchi;
- per i permessi di brillamento e di utilizzazione e l’eventuale modifica dei dati di detti permessi: 50 franchi;
- per la modifica della validità nel registro dei permessi di brillamento e di utilizzazione: 20 franchi.
- Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca9può adeguare la tariffa oraria, il quadro tariffario e gli emolumenti forfetari al rincaro.
Art. 4a Emolumenti per l’esame svizzero di maturità
Per gli esami organizzati dalla Commissione svizzera di maturità sono riscossi emolumenti ai sensi dell’ordinanza del 3 novembre 201010sulle tasse e le indennità per l’esame svizzero di maturità e gli esami complementari.
Art. 5 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2006.
(art. 5)
Modifica del diritto vigente
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