414.110.1•Convenzione di divisione conchiusa fra la Confederazione Svizzera, da una parte, e il Cantone e la Città di Zurigo dall’altra, concernente il Politecnico
414.110.1Agreements Between Confederation And Cantons9 giu 1908
del 28 dicembre 1905 (Stato 9 giugno 1908)
Ratificata con decreto federale del 9 giugno 19081
Salvo ratificazione da parte delle Autorità competenti, i delegati della Confederazione, del Cantone e della Città di Zurigo
hanno conchiuso in data d’oggi la seguente convenzione di divisione.
Il Cantone di Zurigo cede in proprietà alla Confederazione Svizzera i seguenti oggetti:
Fra gli oggetti enumerati all’articolo 1, il Cantone di Zurigo cede gratuitamente alla Confederazione Svizzera:
| Fr. | |
|---|---|
| 1. Per l’area dell’ala dell’Università, di una superficie di m2 3312, fr. 110 per m2ossia | 364 320 |
| 2. Per un quarto dell’area occupata dall’Istituto cantonale di chimica, 1344 m2a fr. 85 | 114 240 |
| 3. Per l’ala dell’Università, fr. 22 il m3, ossia per 23 400 m3 | 514 800 |
| 4. Per il fabbricato cantonale di chimica, fr. 19 il m3ossia per 14 237 m3 | 270 503 |
| 5. Per l’immobile dell’antica «Birreria Seiler», compresevi le costruzioni, insieme | 500 000 |
| In tutto | 1 763 863 |
Franchi 363 863, sei settimane dopo compiuto lo sgombero del fabbricato cantonale di chimica. Il fabbricato deve essere sgombrato in tre anni al più tardi, contando dal giorno della ratifica di questa convenzione.
Franchi 900 000, sei settimane dopo compiuto lo sgombro dell’ala della Università. Lo sgombro deve aver luogo, al più tardi, nei quattro anni successivi alla ratifica della presente convenzione.
Il prezzo di vendita dell’antica «Birreria Seiler», montante a franchi 500 000, è pagabile il 31 dicembre 1906, alla qual data l’immobile passa alla Confederazione.
Le collezioni comuni di scienze naturali che comprendono:
sono divise come segue senza indennità reciproche: I. Tutti gli oggetti delle collezioni di geologia e di mineralogia che appartengono al Cantone o alla Città di Zurigo o che sono proprietà comune del Politecnico, del Cantone e della Città di Zurigo, passeranno, insieme colla mobilia d’impianto e gli accessori, in proprietà del Politecnico, alla fine dell’anno in cui la presente convenzione sarà ratificata. La Confederazione ha l’obbligo di collocare a sue spese queste collezioni in modo appropriato all’uso cui devono servire, a conservarle, ad amministrarle e ad accrescerle. La Confederazione assume inoltre l’obbligo di collocare, conservare e custodire a sue spese le collezioni o i singoli oggetti di mineralogia e geologia appartenenti al Cantone e alla Città di Zurigo e che, provenendo da lasciti, sono regolati da disposizioni speciali, irrevocabili. II. Tutti gli oggetti delle collezioni zoologiche che appartengono al Politecnico o che sono proprietà comune del Politecnico, del Cantone e della Città di Zurigo (eccettuata la collezione comune di uso giornaliero), diverranno, insieme colla mobilia d’impianto e gli accessori, proprietà comune del Cantone e della Città di Zurigo, alla fine dell’anno in cui la presente convenzione sarà ratificata. Nel tempo stesso la piccola collezione usuale, fin qui comune, accresciuta, se accade, di doppioni non necessari nella collezione principale, passerà, insieme colla mobilia d’impianto e gli accessori, in proprietà del Politecnico. La collezione entomologica del Politecnico federale non è contemplata dalla pre-sente convenzione. Il Cantone e la Città di Zurigo assumono a proprie spese l’obbligo di collocare in modo conveniente, di conservare, di amministrare e di arricchire le collezioni zoologiche assegnate loro dalla divisione. III. …2 Il proprietario degli oggetti della collezione paleontologica assume a proprie spese l’obbligo di collocare in modo conveniente, di conservare, di amministrare e di accrescere la collezione. IV. La parte alla quale saranno assegnati gli oggetti della collezione, riceverà nel tempo stesso anche gli accessori, come armadi, vetrine, scatole, ecc.
I rapporti di diritto creati dall’articolo 2 dell’accordo del 1° marzo 18833sono definitivamente regolati come segue:
È garantito all’Università di Zurigo il diritto di servirsi delle collezioni laboratori di geologia e di mineralogia del Politecnico, fintantochè le cattedre principali di geologia e di mineralogia saranno comuni ai due istituti.
Il diritto del Politecnico all’uso delle collezioni e istituti di zoologia del Cantone di Zurigo, resta garantito nel senso dell’articolo 40 della legge federale 7 febbraio 18545sulla istituzione di una Scuola politecnica svizzera.
Sono stati allestiti piani speciali dei terreni ceduti e della «Spitalscheuerareal», nella compra della quale spetta alla Confederazione un diritto di prelazione (art. 5)8. Questi piani formano parte integrante della presente convenzione.
Con la presente convenzione restano abrogate tutte le disposizioni contrarie delle convenzioni precedenti.
I sottoscritti hanno concordato, in data d’oggi, la presente convenzione e dichiarano di voler fare il possibile perchè essa venga ratificata dalle autorità competenti.
Data dell’entrata in vigore: 9 giugno 19089
RS 414.110.11 ↩
Comma abrogato (Conv. del 1°/31 mar. 1909 fra il Consiglio federale Svizzero ed il Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo circa la divisione degli oggetti costituenti le collezioni comuni di paleontologia –RS 414.110.12 ). ↩
[RU 7 253] ↩
Disp. temporanea priva d'oggetto. ↩
[CS 4 105;RU 1959 533, 1970 1085art. 17 cpv. 1 e3;RS 172.010 art. 70.RS 414.110 art. 40 n. 1] ↩
[RU VI 485] ↩
[CS 4 105] ↩
A questo diritto la Confederazione ha rinunciato (n. 1 lett.h del DF del 9 giu. 1908 –RS 414.110.11 ). ↩
DCF del 9 giu. 1908 (RS 414.110.11 ). ↩
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