(Convenzione di divisione del 28 dicembre 1905 art. 6 n. III e IV)
del 1° e 31 marzo 1909 (Stato 31 marzo 1909)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo
hanno convenuto di regolare la divisione degli oggetti costituenti le collezioni comuni di paleontologia del Politecnico e dell’Università di Zurigo in conformità della seguente convenzione, anzichè ricorrere a un lodo arbitrale secondo l’articolo 6 numero III della convenzione di divisione del 28 dicembre 19051.
Art. 1
- Delle dette collezioni restano assegnati all’ Università di Zurigo:
- i fossili sotto vetrina, esposti nell’aula 19d del Politecnico;
- una scelta di doppioni dalla collezione stratigrafica principale e dalla collezione zoologica in cassetti, esposte nell’aula 29c , scelta che sarà fatta dal professore di geologia in guisa da completare, quanto è possibile, la collezione indicata alla letteraa ;
- i vertebrati fossili, cioè la collezione Roth, i resti del mammut di Niederweningen, il dinoterio, l’orso delle caverne e i guppi di vertebrati dell’aula 30c .
- I doppioni saranno lasciati, per quanto è possibile, alla collezione geologica, secondo una scelta da farsi dal professore di zoologia e paleozoologia.
Art. 2
Tutti gli altri oggetti delle collezioni paleontologiche comuni passano in proprietà del Politecnico.
Art. 3
La collezione geologica, prima di consegnare gli oggetti alla collezione zoologica, ha il diritto di farne eseguire dei gessi, quando ciò appaia desiderabile e possa farsi senza danneggiare gli originali.
Art. 4
Art. 5
Finchè sussisteranno le cattedre comuni di storia naturale, si osserverà il principio di ripartizione stabilito nella presente convenzione per ogni nuovo oggetto acquistato o ricevuto in dono.