414.205.3•Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie per l’accreditamento nel settore universitario
414.205.3Legislation From Independent Enterprises And Institutions1 lug 2015
(Ordinanza per l’accreditamento LPSU)1
del 28 maggio 2015 (Stato 1° agosto 2022)
Il Consiglio delle scuole universitarie,
visto l’articolo 30 capoverso 2 della legge del 30 settembre 20112sulla promozione
e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU);
visto l’articolo 2 capoverso 2 lettera b numero 1 della Convenzione
del 26 febbraio 20153tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione
nel settore universitario,
ordina:4
La presente ordinanza5specifica le condizioni per l’accreditamento istituzionale secondo l’articolo 30 LPSU e per l’accreditamento di programmi secondo l’articolo 31 LPSU. Esse stabiliscono:
Sono considerati programmi di studio ai sensi della presente ordinanza:
La scuola universitaria o un altro istituto accademico è accreditato se soddisfa gli standard di qualità di cui all’articolo 22.
I programmi di studio di scuole universitarie o di altri istituti accademici accreditati secondo la LPSU sono accreditati se:
Le disposizioni di questa sezione disciplinano la procedura dell’accreditamento iniziale e del primo rinnovo dell’accreditamento.
La scuola universitaria o l’altro istituto accademico deve notificare immediatamente al Consiglio di accreditamento ogni cambiamento che impedisce l’osservanza delle condizioni di cui all’articolo 6 o all’articolo 7.
Se le condizioni dell’accreditamento non sono più soddisfatte, il Consiglio di accreditamento adotta i provvedimenti necessari conformemente all’articolo 64 capoversi 1 e 2 LPSU.
L’accreditamento dura sette anni a decorrere dalla decisione di accreditamento.
Il Consiglio di accreditamento pubblica un elenco delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici accreditati che hanno acquisito il diritto alla denominazione, nonché dei programmi di studio accreditati. L’elenco delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici accreditati designa anche le alte scuole pedagogiche integrate.
Gli standard di qualità per l’accreditamento di programmi di studio comprendono gli standard, raggruppati in quattro ambiti, di cui all’allegato 2.
Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici riconosciuti come aventi diritto ai sussidi secondo la LAU18o la LSUP19possono fare accreditare i programmi di studio, di cui la legge del 23 giugno 200620sulle professioni mediche prevede l’accreditamento secondo la LPSU, o i cicli di studio delle scuole universitarie professionali nel settore sanitario al più tardi entro il 31 dicembre 2022 senza dover soddisfare le condizioni previste nell’articolo 5 capoverso 1 lettera a.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.
(art. 22 cpv. 1)
1.1 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico definisce la sua strategia di garanzia della qualità. Tale strategia contiene le linee direttrici relative a un sistema interno di garanzia della qualità che mira a garantire la qualità delle attività della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico e il loro sviluppo a lungo termine, nonché a promuovere lo sviluppo di una cultura della qualità. 1.2 Il sistema di garanzia della qualità è integrato nella strategia della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico e ne sostiene efficacemente lo sviluppo. Comprende processi volti a verificare se la scuola universitaria o l’altro istituto accademico adempie il suo mandato. A tal fine la verifica tiene conto del tipo e delle caratteristiche specifiche della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico. 1.3 Per sviluppare e applicare il sistema di garanzia della qualità sono coinvolti a tutti i livelli tutti i gruppi rappresentativi della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico, in particolare gli studenti, il corpo intermedio, il corpo insegnante e il personale amministrativo. I compiti nell’ambito della garanzia della qualità sono attribuiti in maniera trasparente e chiara. 1.4 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico verifica periodicamente l’efficacia del sistema di garanzia della qualità e procede agli adeguamenti necessari.
2.1 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che la struttura organizzativa e i processi decisionali consentano alla scuola universitaria o all’altro istituto accademico di adempiere il suo mandato e di raggiungere i suoi obiettivi strategici. 2.2 Il sistema di garanzia della qualità contribuisce in maniera sistematica alla messa a disposizione di informazioni quantitative e qualitative rilevanti e aggiornate sulle quali la scuola universitaria o l’altro istituto accademico si basa per prendere decisioni correnti e strategiche. 2.3 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che ai gruppi rappresentativi della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico siano garantiti un adeguato diritto di partecipazione e condizioni quadro che consentano loro di funzionare in modo indipendente. 2.4 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico fa in modo che i compiti siano adempiuti in armonia con uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ecologico. Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che la scuola universitaria o l’altro istituto accademico fissi obiettivi in questo ambito e li attui. 2.5 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico, al fine di adempiere il suo mandato, promuove per il personale e gli studenti le pari opportunità e l’effettiva parità tra donna e uomo. Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che la scuola universitaria o l’altro istituto accademico fissi obiettivi in questo ambito e li attui.
3.1 Le attività della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico corrispondono al suo tipo, alle sue caratteristiche specifiche e ai suoi obiettivi strategici. Si riferiscono principalmente all’insegnamento, alla ricerca e ai servizi e sono svolte secondo il principio della libertà e dell’indipendenza nel rispetto del mandato della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico. 3.2 Il sistema di garanzia della qualità prevede la valutazione periodica delle attività di insegnamento e di ricerca, dei servizi e dei risultati. 3.3 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare il rispetto dei principi e degli obiettivi legati allo spazio europeo dell’istruzione superiore. 3.4 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare il rispetto dei criteri di ammissione, di valutazione delle prestazioni degli studenti e di rilascio di titoli di studio in base al mandato della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico. Questi criteri sono definiti, comunicati e applicati in maniera sistematica, trasparente e costante.
4.1 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico, con il suo ente responsabile, garantisce le risorse di personale, le infrastrutture e i mezzi finanziari necessari ad assicurare la continuazione delle sue attività e il raggiungimento dei suoi obiettivi strategici. La provenienza, l’impiego dei mezzi finanziari e le condizioni di finanziamento sono trasparenti. 4.2 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che tutto il personale sia qualificato in base al tipo e alle caratteristiche specifiche della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico. A questo scopo prevede una valutazione periodica del personale. 4.3 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che la scuola universitaria o l’altro istituto accademico sostenga lo sviluppo professionale di tutto il personale e in particolare delle nuove leve scientifiche.
5.1 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico rende pubblica la sua strategia di garanzia della qualità e provvede a rendere note al personale, agli studenti ed eventualmente alle persone esterne coinvolte le disposizioni riguardanti i processi di garanzia della qualità e i risultati ottenuti con tali processi. 5.2 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico pubblica regolarmente informazioni oggettive sulle sue attività, sui suoi programmi di studio e sui titoli offerti.
(art. 23)
1.1 Il programma di studio ha obiettivi chiari che ne mettono in evidenza le particolarità e che corrispondono ai requisiti nazionali e internazionali. 1.2 Il programma di studio persegue obiettivi di formazione corrispondenti al mandato e alla pianificazione strategica della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico.
2.1 Il contenuto del programma di studio e i metodi impiegati permettono agli studenti di raggiungere gli obiettivi di apprendimento. 2.2 Il contenuto del programma di studio comprende le conoscenze scientifiche e l’evoluzione dei campi professionali. 2.3 I metodi di valutazione delle prestazioni degli studenti sono adeguati agli obiettivi di apprendimento. Le condizioni di ammissione e le condizioni per l’ottenimento di diplomi sono regolamentate e pubblicate.
3.1 Il programma di studio è svolto regolarmente. 3.2 Le risorse disponibili (rapporto numerico tra professori e studenti, risorse materiali) permettono agli studenti di raggiungere gli obiettivi di apprendimento. 3.3 Il corpo insegnante dispone delle competenze corrispondenti alle particolarità del programma di studio e ai suoi obiettivi.
4.1 La gestione del programma di studio tiene conto delle esigenze dei principali gruppi di interesse e permette di indurre gli sviluppi necessari. 4.2 Il programma di studio è integrato nel sistema di garanzia della qualità della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 23 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7375). ↩
RS 414.20 ↩
RS 414.205 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 23 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7375). ↩
Nuova espr. giusta il n. I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 23 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7375). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 19 mag. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 342). ↩
ECTS = European Credit Transfer System ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 26 nov. 2020, in vigore il 1° gen. 2021 (RU 2020 5929). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 23 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7375). ↩
Abrogata dal n. I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 26 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5929). ↩
[RU 2000 948, 2003 187all. n. II 3, 2004 2013, 2007 5779n. II 5, 2008 3073437n. II 18, 2011 5871, 2012 3655n. 10.RU 2014 4103all. n. I 1] ↩
[RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197all. n. 37, 2012 3655n. I 11.RU 2014 4103all. n. I 2] ↩
Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 26 nov. 2020, in vigore il 1° gen. 2021 (RU 2020 5929). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 26 nov. 2020, in vigore il 1° gen. 2021 (RU 2020 5929). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 26 nov. 2020, in vigore il 1° gen. 2021 (RU 2020 5929). ↩
RS 172.021 ↩
Abrogato dal n. I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 25 nov. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 788). ↩
[RU 2000 948; 2003 187all. n. II; 2004 201; 2007 5779n. II; 2008 307,3437n. II 1; 2011 587; 2012 3655n. 10.RU 2014 4103all. n. I 1] ↩
[RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197all. n. 37, 2012 3655n. I 11.RU 2014 4103all. n. I 2] ↩
RS 811.11 ↩
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