415.11•Ordinanza sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport
415.11OSISpoFederal Council Ordinance1 nov 2016
(OSISpo)
del 12 ottobre 2016 (Stato 1° gennaio 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 57q della legge del 21 marzo19971sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
visti gli articoli 12 e 36 della legge federale del 19 giugno 20152sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo),
ordina:
La presente ordinanza disciplina il trattamento di dati personali:
L’UFSPO è responsabile della sicurezza di esercizio dei sistemi d’informazione e della legalità del trattamento dei dati. È fatto salvo l’articolo 31 LSISpo.
L’accesso al sistema d’informazione per i dati medici è concesso soltanto ai collaboratori delle sezioni medicina dello sport, fisiologia dello sport, fisioterapia dello sport e psicologia dello sport dell’UFSPO, se esso è necessario per l’adempimento dei rispettivi compiti. È fatto salvo l’articolo 4 della LSISpo.
I dati sono conservati nel sistema d’informazione per i dati medici per dieci anni a decorrere dall’ultimo trattamento, salvo se la persona interessata:
L’accesso al sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni è concesso soltanto ai collaboratori delle sezioni medicina dello sport, fisiologia dello sport, fisioterapia dello sport e psicologia dello sport dell’UFSPO, se esso è necessario per l’adempimento dei rispettivi compiti. È fatto salvo l’articolo 4 della LSISpo.
I dati sono conservati nel sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni per dieci anni a decorrere dall’ultimo trattamento, salvo se la persona interessata:
Il sottosistema d’informazione per l’antropometria serve a medici sportivi e specialisti in diagnostica delle prestazioni dell’UFSPO per proporre agli atleti le misure terapeutiche necessarie o una consulenza personalizzata nel campo delle scienze dello sport, in particolare nell’ambito dell’allenamento e dell’alimentazione.
Il sottosistema d’informazione per l’antropometria contiene i seguenti dati:
L’UFSPO raccoglie i dati tramite un apparecchio per radiografie appositamente previsto a tale scopo e un software adeguato, con il consenso della persona interessata, se capace di discernimento, oppure con il consenso del suo rappresentante legale, se incapace di discernimento. Il rappresentate legale è previamente informato dell’esame, salvo se la persona interessata capace di discernimento vi si oppone.
Previo consenso della persona interessata, i dati di cui all’articolo 11 sono trasmessi al sistema d’informazione per i dati medici e al sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni.
L’accesso è concesso soltanto ai collaboratori delle sezioni medicina dello sport, fisiologia dello sport, fisioterapia dello sport e psicologia dello sport dell’UFSPO, se esso è necessario per l’adempimento dei rispettivi compiti. È fatto salvo l’articolo 4 della LSISpo.
Per la durata dei rispettivi cicli di studio, l’UFSPO può concedere agli studenti della SUFSM l’accesso mediante procedura di richiamo alle valutazioni delle loro competenze.
I dati e quelli relativi agli indirizzi sono conservati nel sistema d’informazione per la valutazione dei corsi per cinque anni a decorrere dal loro ultimo trattamento.
L’accesso al sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping è concesso ai collaboratori dell’agenzia nazionale antidoping dei settori Controlli, Indagini, Scienza, Prevenzione, Diritto, Direzione, Commissione medica, Commissione legale e Servizi centrali, se esso è necessario per l’adempimento dei rispettivi compiti.
La banca dati centrale degli indirizzi serve all’UFSPO come sistema d’informazione ai fini della corrispondenza.
I dati personali e quelli relativi agli indirizzi sono conservati nella banca dati centrale degli indirizzi per cinque anni a decorrere dall’ultimo trattamento.
I sistemi d’informazione per gli edifici e gli impianti contengono tutti i dati personali e le informazioni necessari per l’esercizio e la sicurezza degli impianti, in particolare:
Informazioni relative alla prenotazione e all’utilizzazione di edifici e impianti possono essere pubblicate, nel perimetro dell’UFSPO, su pannelli elettronici accessibili al pubblico.
I dati di cui all’articolo 25 sono conservati nei sistemi d’informazione per gli edifici e gli impianti per cinque anni a decorrere dalla loro raccolta.
Il sistema d’informazione per i media elettronici viene utilizzato per documentare l’evoluzione nel campo dello sport e per produrre media didattici per l’insegnamento e l’apprendimento.
L’ordinanza del 5 settembre 20126sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2016.
RS 172.010 ↩
RS 415.1 ↩
Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 20 nov. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno: fase d’introduzione del sistema d’informazione), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 719). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 10 cifra II n. 16 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698). ↩
RS 415.0 ↩
[RU 2012 4645] ↩
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