Legge federale sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera

416.2Federal Act1 gen 1988

del 19 giugno 1987 (Stato 1° febbraio 2017)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti l’articolo 66 della Costituzione federale1
e la competenza della Confederazione in materia di relazioni con l’estero;
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 19862,3

decreta:

Art. 1 Scopo
  1. Con la presente legge, la Confederazione vuole:
    1. permettere, nel quadro della cooperazione allo sviluppo, a studenti e giovani studiosi dei Paesi in sviluppo di acquisire una formazione superiore o di perfezionarsi;
    2. offrire a studenti e giovani studiosi dei Paesi industrializzati la possibilità di perfezionarsi;
    3. permettere a giovani artisti stranieri di perfezionarsi.
  2. 4
Art. 2 Mezzi
  1. Possono essere impiegati i seguenti mezzi:
    1. borse di studio;
    2. assegni per spese particolari;
    3. 5
  2. Le borse sono calcolate in modo da coprire il costo della vita dei borsisti nel luogo di formazione.6
  3. Il Consiglio federale disciplina i particolari.
Art. 3 Nuove borse
  1. La Confederazione offre, per ogni anno di formazione, un determinato numero di nuove borse ai Paesi prescelti.
  2. Nove decimi delle borse disponibili sono ripartiti tra gli studenti dei Paesi in sviluppo e gli studenti dei Paesi industrializzati. Il resto è destinato agli artisti.
  3. Di regola, l’offerta ai Paesi industrializzati è subordinata alla reciprocità.
Art. 4 Condizioni
  1. Sono determinanti per l’assegnazione di una borsa:
    1. le qualifiche scientifiche o specifiche o la maturità artistica del candidato;
    2. le possibilità di specializzazione nella disciplina scelta e i posti disponibili nei centri di formazione in Svizzera;
    3. il grado di conoscenza della lingua in cui viene impartito l’insegnamento.
  2. Per i candidati dei Paesi in sviluppo si esamina inoltre se:
    1. la formazione scelta giova allo sviluppo del Paese interessato;
    2. esiste garanzia sufficiente che i candidati rientreranno nei loro Paesi al termine della formazione e vi potranno impiegare utilmente le conoscenze acquisite.
  3. Quando più candidati hanno le medesime qualifiche, è tenuto conto del candidato di situazione finanziaria più modesta.
Art. 5 Assegnazione
  1. Le borse sono assegnate per un anno di formazione, eccezionalmente per una durata più breve.
  2. Le borse possono essere prorogate di anno in anno se necessario per raggiungere lo scopo degli studi e sempreché restino adempiute le condizioni di assegnazione.
Art. 6 Sospensione e restituzione
  1. La borsa non è o non è più versata se le condizioni di cui all’articolo 4 non sono o non sono più adempiute.
  2. 7
  3. Se le borse e gli assegni sono assegnati in base a indicazioni false o incomplete, il candidato può essere obbligato a restituire le somme ricevute.
Art. 7 Competenza
  1. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca8assegna le borse; quelle universitarie le assegna su proposta della Commissione federale delle borse.
  2. Può delegare la competenza alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione9.10
Art. 8 Commissione federale delle borse per studenti stranieri
  1. La Commissione federale delle borse per studenti stranieri consta di rappresentanti delle scuole universitarie svizzere, della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie e degli studenti. La Commissione può, secondo i casi, far capo ad altri specialisti.
  2. Il Consiglio federale elegge il presidente e gli altri membri della Commissione. Le scuole universitarie svizzere e la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie propongono i loro rappresentanti.
Art. 9 Finanziamento

Il credito d’impegno pluriennale per i contributi di cui all’articolo 2 capoverso 1 è accordato dall’Assemblea federale mediante decreto federale semplice1.

Art. 10 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

Art. 11 Referendum e entrata in vigore
  1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
  2. Essa entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Footnotes

  1. RS 101

  2. FF 1986 III 149

  3. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 547;FF 2012 2727).

  4. Abrogato dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 547;FF 2012 2727).

  5. Abrogata dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 547;FF 2012 2727).

  6. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 547;FF 2012 2727).

  7. Abrogato dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 547;FF 2012 2727).

  8. Nuova espr. giusta il n. I 12 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655).

  9. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2015 3989), con effetto dal 1° gen. 2013.

  10. Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 547;FF 2012 2727).

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