(LFCo)
del 20 giugno 2014 (Stato 1° gennaio 2017)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 61a capoverso 2, 63a capoverso 5, 64a e 66 capoverso 2
della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 maggio 20132,
decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo e oggetto
- La presente legge si prefigge di rafforzare la formazione continua quale componente dell’apprendimento permanente nel contesto dello spazio formativo svizzero.
- La presente legge:
- definisce i principi applicabili alla formazione continua;
- stabilisce le condizioni per la concessione di aiuti finanziari da parte della Confederazione;
- determina le modalità con cui la Confederazione promuove la ricerca e lo sviluppo in materia di formazione continua;
- disciplina la promozione, da parte della Confederazione, dell’acquisizione e del mantenimento delle competenze di base degli adulti.
- Per il resto, la Confederazione disciplina e promuove la formazione continua nella legislazione speciale.
Art. 2 Campo d’applicazione
- La presente legge si applica all’intero settore della formazione continua, per quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.
- L’attuazione dei principi della presente legge nel settore universitario permane di competenza degli organi comuni responsabili del coordinamento della politica universitaria secondo la legge federale del 30 settembre 20113sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero.
Art. 3 Definizioni
Nella presente legge s’intende per:
- formazione continua (formazione non formale): la formazione strutturata impartita al di fuori della formazione formale;
- formazione formale: la formazione disciplinata dallo Stato che:
1. è impartita nella scuola dell’obbligo, oppure,
2. porta al conseguimento di:
‒ un titolo del livello secondario II, un titolo della formazione professionale superiore o un grado accademico,
‒ un titolo che costituisce la premessa per l’esercizio di un’attività professionale regolamentata dallo Stato;
c. formazione strutturata: la formazione impartita segnatamente in corsi organizzati, basata su programmi d’insegnamento e su un rapporto di insegnamento-apprendimento definito;
d. formazione informale: le competenze acquisite al di fuori della formazione strutturata*.*
Art. 4 Obiettivi
La Confederazione persegue, unitamente ai Cantoni, i seguenti obiettivi in materia di formazione continua:
- sostenere le iniziative con cui i singoli provvedono alla propria formazione continua;
- creare le premesse che consentano a ciascuno di partecipare alla formazione continua;
- migliorare la competitività delle persone poco qualificate sul mercato del lavoro;
- creare condizioni quadro favorevoli per gli operatori della formazione continua di diritto pubblico e privato;
- garantire il coordinamento delle offerte di formazione continua disciplinate e sostenute da Confederazione e Cantoni;
- seguire l’evoluzione internazionale nell’ambito della formazione continua, confrontarla con gli sviluppi nazionali e valutare gli effetti di entrambi.
Sezione 2: Principi
Art. 5 Responsabilità
- Ognuno è responsabile della propria formazione continua.
- I datori di lavoro pubblici e privati favoriscono la formazione continua dei propri collaboratori.
- A complemento della responsabilità individuale e dell’offerta di privati, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ciascuno possa partecipare alla formazione continua secondo le proprie capacità.
- La Confederazione e i Cantoni disciplinano la formazione continua per quanto l’adempimento dei loro compiti lo esiga.
Art. 6 Garanzia e sviluppo della qualità
- Gli operatori della formazione continua sono responsabili della garanzia e dello sviluppo della qualità.
- La Confederazione e i Cantoni possono sostenere procedure di garanzia e di sviluppo della qualità per garantire la trasparenza e la comparabilità dei cicli e titoli di formazione continua.
- La garanzia e lo sviluppo della qualità delle offerte di formazione continua disciplinate e sostenute dalla Confederazione o dai Cantoni devono essere assicurati in particolare per quanto concerne:
- le informazioni in merito alle offerte;
- le qualifiche dei formatori;
- i programmi di insegnamento;
- le procedure di qualificazione.
Art. 7 Riconoscimento degli apprendimenti acquisiti ai fini della formazione formale
- D’intesa con le organizzazioni del mondo del lavoro con responsabilità in materia di formazione e di esame e con gli organi comuni responsabili del coordinamento della politica universitaria secondo la legge federale del 30 settembre 20114sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, la Confederazione e i Cantoni provvedono ad assicurare procedure trasparenti per il riconoscimento della formazione continua e della formazione informale ai fini della formazione formale.
- La Confederazione e i Cantoni favoriscono la permeabilità e la definizione di modalità di validazione degli apprendimenti.
- Essi designano gli organi incaricati di stabilire i criteri di riconoscimento e di assicurare la trasparenza.
Art. 8 Miglioramento delle pari opportunità
La Confederazione e i Cantoni si adoperano in particolare affinché la formazione continua da essi disciplinata o sostenuta:
- realizzi un’effettiva parità tra donna e uomo;
- tenga conto delle particolari esigenze dei disabili;
- favorisca l’integrazione degli stranieri;
- favorisca il reinserimento professionale.
Art. 9 Concorrenza
- L’organizzazione, la promozione o il sostegno statali della formazione continua non devono ostacolare la concorrenza.
- Tali attività non ostacolano la concorrenza se la formazione continua, tenuto conto della qualità, dei contenuti dell’offerta e dell’indirizzo specifico:
- è offerta a prezzi che consentano almeno di coprire i costi; o
- non è in concorrenza con offerte private, non sovvenzionate.
- Sono ammessi ostacoli alla concorrenza, sempreché siano giustificati da un interesse pubblico preponderante, proporzionati e fondati su una base legale.
Sezione 3: Condizioni per la concessione di aiuti finanziari della Confederazione
Art. 10
- Nella legislazione speciale, la Confederazione può prevedere la concessione di aiuti finanziari a favore della formazione continua se:
- risponde a un interesse pubblico;
- senza gli aiuti finanziari la formazione non potrebbe essere offerta o potrebbe esserlo solo in maniera insufficiente;
- gli obiettivi e i criteri del sostegno statale alla formazione continua sono definiti;
- i principi della presente legge sono rispettati; e
- l’efficacia degli aiuti finanziari è verificata periodicamente.
- La Confederazione concede aiuti finanziari in funzione della domanda. La legislazione speciale può prevedere deroghe.
Sezione 4: Ricerca e sviluppo in materia di formazione continua
Art. 11 Ricerca del settore pubblico federale
La ricerca del settore pubblico federale in materia di formazione continua è retta dall’articolo 16 capoverso 2 lettere b‒d della legge federale del 14 dicembre 20125sulla promozione della ricerca e dell’innovazione.
Art. 12 Aiuti finanziari a organizzazioni della formazione continua
- Nei limiti dei crediti stanziati, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) può concedere aiuti finanziari a organizzazioni della formazione continua o concludere accordi di prestazione con tali organizzazioni per adempiere compiti d’informazione e di coordinamento, nonché per assicurare la garanzia e lo sviluppo della qualità, nonché lo sviluppo della formazione continua.
- Gli aiuti finanziari sono concessi unicamente se l’organizzazione della formazione continua:
- opera su scala nazionale; e
- non ha scopo di lucro.
- Il Consiglio federale stabilisce ulteriori criteri per la concessione degli aiuti finanziari.
Sezione 5: Acquisizione e mantenimento delle competenze di base degli adulti
Art. 13 Competenze di base degli adulti
- Le competenze di base degli adulti sono la premessa per l’apprendimento permanente e comprendono nozioni e capacità fondamentali nei campi seguenti:
- lettura, scrittura ed espressione orale in una lingua nazionale;
- matematica elementare;
- utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
- Gli organizzatori di corsi finalizzati all’acquisizione e al mantenimento delle competenze di base degli adulti provvedono affinché l’offerta sia improntata alla prassi, facendo sì che includa tematiche sociali, economiche e giuridiche rilevanti per la vita quotidiana.
Art. 14 Obiettivo
- La Confederazione si adopera, unitamente ai Cantoni, per consentire agli adulti di acquisire e mantenere le competenze di base.
- La Confederazione e i Cantoni coinvolgono le organizzazioni del mondo del lavoro.
Art. 15 Competenze e coordinamento
- Nell’ambito delle loro competenze rispettive, la Confederazione e i Cantoni promuovono l’acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti.
- Essi assicurano la collaborazione interistituzionale nello sviluppo e nell’attuazione di offerte volte ad assicurare l’acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti, e ne coordinano la promozione.
Art. 16 Aiuti finanziari ai Cantoni
- A complemento delle misure previste dalla legislazione speciale, la SEFRI può concedere aiuti finanziari ai Cantoni per promuovere l’acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti.
- Il Consiglio federale definisce i criteri per la concessione degli aiuti finanziari.
Sezione 6: Finanziamento
Art. 17
- Nell’ambito del messaggio concernente il promovimento dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione, il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale le priorità della politica in materia di formazione continua e propone lo stanziamento dei fondi necessari.
- L’Assemblea federale stabilisce mediante decreto federale semplice il limite di spesa per un periodo pluriennale.
- Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede aiuti finanziari secondo gli articoli 12 e 16.
Sezione 7: Statistica e monitoraggio
Art. 18 Statistica
L’Ufficio federale di statistica rileva i dati necessari nel settore della formazione continua conformemente alla legge del 9 ottobre 19926sulla statistica federale.
Art. 19 Monitoraggio
- In collaborazione con i Cantoni, la SEFRI monitora la partecipazione dei diversi gruppi della popolazione alla formazione continua e il mercato della formazione continua.
- A tale scopo, intrattiene un dialogo costante con gli ambienti della formazione continua direttamente interessati.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 20 Esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
Art. 21 Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
Art. 22 Referendum ed entrata in vigore
- La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 20177
(art. 21)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
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