(OPANS)
del 17 dicembre 2021 (Stato 1° febbraio 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 27 capoverso 1, 29 capoverso 2 e 56 della legge federale del 14 dicembre 20121sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la promozione delle attività nazionali nel settore spaziale che permettono o agevolano la partecipazione svizzera ai programmi e ai progetti dell’Agenzia spaziale europea (ESA).
Art. 2 Tipologie di sussidi
La Confederazione può promuovere le attività nazionali nel settore spaziale mediante il versamento delle seguenti tipologie di sussidi:
- sussidi per progetti di ricerca e innovazione multidisciplinari nel settore spaziale (progetti consorziali);
- sussidi per l’International Space Science Institute (ISSI) di Berna in quanto istituzione di ricerca d’importanza internazionale per il settore spaziale;
- sussidi per preparare la partecipazione a programmi e progetti spaziali internazionali, per la partecipazione a tali programmi e progetti o per i lavori successivi alla partecipazione.
Sezione 2: Promozione di progetti consorziali
Art. 3 Scopo dei sussidi
I sussidi ai progetti consorziali perseguono i seguenti scopi:
- sviluppare competenze tematiche specifiche nel settore spaziale presso i centri di ricerca universitari di cui all’articolo 4 lettera c numeri 1 e 2 LPRI e promuovere i contatti di tali centri a livello nazionale e internazionale;
- mantenere e rafforzare la posizione della Svizzera nei campi della ricerca e dell’innovazione legati al settore spaziale strategicamente importanti e promettenti;
- realizzare la politica spaziale della Svizzera;
- orientare l’attività di ricerca e innovazione nel settore spaziale alle esigenze e alle strategie di lungo periodo dei partner industriali.
Art. 4 Condizioni per l’ottenimento dei sussidi
Un progetto consorziale ha diritto ai sussidi se adempie le seguenti condizioni:
- è un progetto di ricerca o d’innovazione d’importanza nazionale nel settore spaziale;
- riunisce diversi partner universitari e industriali;
- dispone di una rete di organizzazioni e istituzioni;
- la responsabilità del progetto è affidata a uno o più centri di ricerca universitari di cui all’articolo 4 lettera c numeri 1 e 2 LPRI.
Art. 5 Calcolo del sussidio
- Il sussidio federale ammonta al massimo al 50 per cento dei costi complessivi del progetto.
- I partner di progetto concordano l’entità delle prestazioni proprie da fornire; la comunicano alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).
- Le prestazioni proprie possono essere fornite sotto forma di prestazioni in denaro o in natura.
- Complessivamente, le prestazioni proprie dei partner industriali devono essere fornite almeno per il 10 per cento sotto forma di prestazioni in denaro.
Art. 6 Durata del sussidio
- I progetti consorziali sono finanziati per un massimo di sette anni.
- Il finanziamento del progetto è erogato per periodi di al massimo quattro anni.
Art. 7 Bando di concorso
- Su mandato della SEFRI il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS) indice il bando di concorso per la promozione dei progetti consorziali nel settore spaziale.
- Nel bando di concorso indica:
- le condizioni per l’ottenimento dei sussidi;
- il budget complessivo messo a disposizione nell’ambito del bando di concorso;
- la durata dei progetti consorziali approvati nell’ambito del bando di concorso;
- la procedura di domanda e le scadenze.
- Le domande sono valutate mediante una procedura in due fasi.
Art. 8 Procedura di domanda: prima fase
- Nella prima fase della procedura di domanda deve essere inviata al FNS una domanda corredata da una bozza di progetto.
- Il FNS valuta le domande pervenute secondo i seguenti criteri tecnico-scientifici:
- la qualità tecnico-scientifica del progetto, il suo potenziale innovativo e il livello di interdisciplinarietà;
- la qualità tecnico-scientifica dei partner universitari e industriali che partecipano al progetto, il loro grado di coinvolgimento nell’organizzazione del progetto e le misure previste per garantire il trasferimento di sapere e tecnologie;
- le qualifiche dei ricercatori che partecipano al progetto e le misure previste in materia di promozione delle nuove leve e delle pari opportunità.
- Per la valutazione delle domande il FNS consulta degli esperti. D’intesa con la SEFRI consulta inoltre esperti dell’ESA specializzati in politica industriale e tecnologia.
- Il FNS decide quali domande sono ammesse alla seconda fase della procedura.
Art. 9 Procedura di domanda: seconda fase
- Nella seconda fase deve essere inviata al FNS una domanda corredata da un piano di progetto.
- Il FNS valuta la domanda secondo i criteri di cui all’articolo 8 capoversi 2 e 3 e formula una raccomandazione a indirizzata alla SEFRI. Inoltre, trasmette alla SEFRI una valutazione in merito alla conformità e alla coerenza con le attività dell’ESA.
- La SEFRI valuta le domande raccomandate dal FNS secondo ulteriori criteri di politica spaziale, della ricerca e dell’innovazione, elencati qui di seguito:
- conformità del progetto con gli obiettivi e il valore aggiunto atteso per la politica spaziale svizzera e le relative strategie della Confederazione;
- livello di integrazione del progetto nelle cooperazioni internazionali della Svizzera nel settore della ricerca, in particolare con l’ESA;
- potenziale innovativo per l’industria svizzera e partecipazione finanziaria di quest’ultima ai costi di progetto;
- adeguatezza del finanziamento richiesto, inclusi i fondi di terzi a disposizione.
- Consulta altri uffici o altri organi di ricerca che potrebbero essere interessati dal o al progetto.
- Chiede al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di approvare o respingere le domande.
- Il DEFR si pronuncia mediante decisione. Stabilisce gli oneri e il quadro finanziario dei progetti approvati per il primo periodo di finanziamento.
Art. 10 Convenzione sulle prestazioni
- Per ogni periodo di finanziamento la SEFRI stipula una convenzione sulle prestazioni con i centri di ricerca universitari responsabili del progetto.
- La convenzione sulle prestazioni disciplina in particolare:
- le prestazioni da fornire;
- il sussidio provvisoriamente stanziato;
- la durata del progetto e le condizioni per un’eventuale proroga;
- le prestazioni proprie dei partner universitari e industriali che partecipano al progetto;
- la collaborazione con i partner industriali;
- la verifica delle prescrizioni in materia di controlli delle esportazioni;
- i requisiti per un’interruzione anticipata;
- le condizioni e gli oneri;
- la presentazione di rapporti.
Art. 11 Proprietà intellettuale, proprietà materiale e diritti di utilizzazione
- I partner universitari e industriali adottano una convenzione che disciplina la proprietà intellettuale, la proprietà materiale e i diritti di utilizzazione.
- La convenzione deve essere sottoposta alla SEFRI insieme alla domanda. La SEFRI la approva nell’ambito della convenzione sulle prestazioni.
- La convenzione deve disciplinare i seguenti aspetti:
- i diritti di proprietà sui risultati del progetto;
- l’utilizzazione e la valorizzazione della proprietà derivante dal progetto;
- l’utilizzazione e la valorizzazione di un’eventuale proprietà intellettuale integrata nel progetto;
- eventuali diritti a indennità;
- gli obblighi concernenti la tutela del segreto e i diritti di pubblicazione.
- I centri di ricerca universitari che partecipano al progetto hanno il diritto non esclusivo di utilizzare e sviluppare, a titolo gratuito, i risultati del progetto nel loro settore di ricerca e insegnamento.
- I partner industriali hanno il diritto non esclusivo di utilizzare e valorizzare, a titolo gratuito, i risultati del progetto nel loro settore di beni e servizi.
- La convenzione può concedere ai partner industriali il diritto esclusivo di utilizzare e valorizzare i risultati. In questo caso gli interessi del partner universitario devono essere adeguatamente considerati ed eventualmente indennizzati. L’indennità non deve tuttavia mettere a rischio una proficua valorizzazione dei risultati del progetto.
Art. 12 Proroga del progetto
- Prima della scadenza di un periodo di finanziamento è possibile inoltrare alla SEFRI una domanda di proroga del progetto.
- La SEFRI decide in merito alla proroga del progetto.
- La procedura di decisione è disciplinata nell’articolo 9 capoversi 2 e 3.
Sezione 3: Promozione dell’International Space Science Institute
Art. 13 Scopo dei sussidi
I sussidi destinati all’ISSI devono permettere all’Istituto di integrarsi nei progetti spaziali particolarmente importanti per:
- la futura politica svizzera nel settore della ricerca e dell’innovazione;
- la piazza scientifica svizzera; o
- la presenza del settore spaziale svizzero all’estero.
Art. 14 Calcolo del sussidio
- Il sussidio federale ammonta al massimo al 50 per cento dei costi d’esercizio computabili.
- Per costi d’esercizio computabili si intendono i costi non coperti da terzi. Sono considerati computabili:
- i costi salariali, nella misura in cui non superano gli importi abituali per funzioni analoghe, e i contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali;
- le spese di materiale sostenute per fornire le prestazioni definite nella convenzione sulle prestazioni tra la SEFRI e l’ISSI.
- Ai fini del calcolo del sussidio federale la SEFRI prende in considerazione i seguenti criteri:
- l’osservanza dell’obiettivo di cui all’articolo 13 del programma di lavoro dell’ISSI;
- l’utilità dei singoli progetti del programma di lavoro per la futura politica svizzera nel settore della ricerca e dell’innovazione, per la piazza scientifica svizzera o per la presenza del settore spaziale svizzero all’estero;
- la media dei conti annuali dell’ISSI nei quattro anni di promozione precedenti;
- l’importo di altri finanziamenti.
Art. 15 Durata del sussidio
- La prima volta il sussidio è concesso al massimo per quattro anni.
- Il sussidio può essere prorogato una o più volte per un periodo massimo di quattro anni ogni volta.
- Prima di ogni proroga l’ISSI deve presentare un’apposita domanda alla SEFRI.
Art. 16 Proposta e decisione
La proposta e la decisione si basano sugli articoli 47 e 49 dell’ordinanza del 29 novembre 20132sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (O-LPRI).
Art. 17 Presentazione di rapporti
- L’ISSI presenta ogni anno alla SEFRI un rapporto sulla sua attività, sulle spese sostenute e sul relativo finanziamento; le prestazioni in natura devono essere quantificate in denaro. Al rapporto annuale deve essere allegato il rapporto di verifica dell’organo di revisione.
- Sulla base dei rapporti annuali e dei rapporti di verifica degli organi di revisione la SEFRI controlla la partecipazione ai costi da parte della Confederazione.
Sezione 4: Promozione della partecipazione a programmi e progetti spaziali
Art. 18 Scopo dei sussidi
Nell’ambito di un’istituzione o un’organizzazione, i sussidi per la promozione della partecipazione a programmi e progetti spaziali devono permettere ai servizi svizzeri interessati di:
- prepararsi o partecipare a progetti e programmi internazionali nel settore spaziale;
- svolgere programmi e progetti spaziali;
- realizzare i lavori successivi alla partecipazione a programmi e progetti spaziali, qualora tale operazione non sia già finanziata dai programmi ESA;
- garantire l’informazione, la consulenza e la messa in rete di istituzioni e organizzazioni connesse al settore spaziale.
Art. 19 Altre disposizioni applicabili
Le condizioni e il calcolo dei sussidi, la proposta, le consultazioni e la decisione si basano sugli articoli 46–49 O-LPRI3.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 20 Modifica di un altro atto normativo
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Art. 21 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2022.