442.121.1•Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale
442.121.1Departmental Ordinance1 gen 2017
del 29 novembre 2016 (Stato 1° febbraio 2025)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091sulla promozione della cultura (LPCu),
ordina:
Nella presente ordinanza s’intende per:
1. se designa un’istituzione è sinonimo di museo,
2. fondo di oggetti di proprietà di un museo o di una collezione o il cui possesso è garantito a questi ultimi per almeno 50 anni, che illustra un determinato tema in modo sistematico e rappresentativo e i cui oggetti sono di norma beni culturali originali, sempre che il tema della collezione vi si presti;
c. rete: istituzione secondo l’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 novembre 2011^2^sulla promozione della cultura.
Il sostegno di musei, collezioni e reti di terzi (istituzioni) ha lo scopo di:
Beneficiano di un contributo d’esercizio: a. le seguenti reti tematiche: 1. l’Associazione dei musei svizzeri, 2. la fondazione Passaporto Musei Svizzeri, 3. la Fondazione Museo Alpino Svizzero, 4.7 l’associazione Bibliosuisse, 5.8 la rete sulla storia dell’uguaglianza tra uomini e donne, 6.9 la rete di divulgazione della storia delle vittime del nazionalsocialismo; b. le seguenti reti del patrimonio audiovisivo: 1. la Fondazione svizzera per la Fotografia (Fotostiftung Schweiz), 2. l’Associazione per la salvaguardia della memoria audiovisiva della Svizzera – Memoriav, 3. la Fondazione SAPA, Archivio svizzero delle arti della scena.
I progetti devono essere tecnicamente fondati e disporre di una struttura organizzativa adeguata.
Le istituzioni beneficiarie di un contributo d’esercizio non possono essere sostenute anche mediante contributi a progetti o contributi assicurativi.
Per i contributi d’esercizio a musei e collezioni si applicano i seguenti criteri di promozione:
Per i contributi a progetti si applicano i seguenti criteri di promozione:
Per i contributi assicurativi si applicano i seguenti criteri di promozione:
d potenziale di pubblico;
e. ammontare dell’autofinanziamento e dell’apporto di terzi.
Gli aiuti finanziari ammontano:
Nel decidere circa l’ammontare dei contributi si ponderano i singoli criteri di promozione. È data priorità alle richieste che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
RS 442.1 ↩
RS 442.11 ↩
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1107). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del DFI del 5 dic. 2024, con effetto dal 1° feb. 2025 (RU 2024 785) ↩
Codice etico dell’ICOM del 4 nov. 1986, mod. il 6 lug. 2001 ed il 4 ott. 2004. Disponibile sul sito www.bak.admin.ch > Patrimonio culturale > Opere d’arte frutto di spoliazioni > Etica dei musei ↩
I Principi di Washington sono disponibili sul sito www.bak.admin.ch > Patrimonio culturale > Opere d’arte frutto di spoliazioni > Basi internazionali ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 16 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5931). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 5 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 785) ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 5 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 785) ↩
Nuovo testo giusta dalla cifra I dell’O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1107). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1107). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1107). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1107). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1107). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 5 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 785) ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del DFI del 5 dic. 2024, con effetto dal 1° feb. 2025 (RU 2024 785) ↩
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