444.11•Ordinanza sul trasferimento internazionale dei beni culturali
444.11OTBCFederal Council Ordinance1 giu 2005
(Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali, OTBC)
del 13 aprile 2005 (Stato 1° gennaio 2026)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 31 della legge del 20 giugno 20031sul trasferimento dei beni
culturali (LTBC),
ordina:
S’intendono per: a. descrizione di un bene culturale : 1.2 indicazioni del tipo di oggetto, del materiale, delle dimensioni o del peso, del soggetto, dell’iscrizione, del contrassegno e delle caratteristiche particolari (segnatamente danni e restauri) di un bene culturale, sulla base delle quali è possibile identificare l’oggetto, 2. epoca o data di creazione, autore e titolo, per quanto questi dati siano noti o possano essere accertati con un dispendio di mezzi ragionevole; b.3 origine: provenienza di un bene culturale e luogo di produzione o, nel caso di risultati di scavi o scoperte archeologici o paleontologici, luogo di ritrovamento; c.4 istituzioni della Confederazione: 1. il Museo nazionale svizzero costituito dal Museo nazionale di Zurigo, dal Castello di Prangins, dal Forum della storia svizzera di Svitto e dal Centro delle collezioni di Affoltern am Albis, 2.5 la Biblioteca nazionale svizzera con l’Archivio svizzero di letteratura, il Gabinetto delle stampe, il Centro Dürrenmatt di Neuchâtel e la Fonoteca nazionale svizzera di Lugano, 3.6 la collezione Oskar Reinhart «Am Römerholz» di Winterthur, 4.7 il Museo Vincenzo Vela di Ligornetto, 5.8 il Museo degli automi musicali di Seewen (SO), 6.9 il Politecnico federale di Zurigo con le sue collezioni e archivi, 7. la collezione d’arte e di beni culturali della Fondazione federale Gottfried Keller, 8. la Collezione d’arte della Confederazione, 9.10 il Politecnico federale di Losanna con le sue collezioni e archivi; d. istituzione che dà in prestito un bene culturale : istituzione pubblica o privata e persone private che prestano beni culturali; e. persone operanti nel commercio d’arte e nelle aste pubbliche: 1. persone fisiche domiciliate in Svizzera o società con sede in Svizzera tenute a iscriversi nel registro di commercio e che acquistano beni culturali al fine di rivenderli per conto proprio o commerciano con beni culturali per conto di terzi, 2. persone fisiche domiciliate all’estero e società con sede all’estero che in un anno civile concludono più di dieci operazioni commerciali con beni culturali per un fatturato complessivo superiore ai 100 000 franchi e che acquistano beni culturali al fine di rivenderli per conto proprio o commerciano con beni culturali per conto di terzi; f. trasferimento di un bene culturale : negozio giuridico oneroso nel commercio d’arte o nelle aste pubbliche per mezzo del quale una persona ottiene la proprietà di un bene culturale; g. prezzo di stima: il prezzo di stima corrisponde al valore di mercato. Sono mantenute le pratiche in vigore per determinare il prezzo di stima nelle vendite all’asta; h. fornitore : persona che incarica un’altra persona operante nel commercio d’arte e nelle aste pubbliche di trasferire un bene culturale; i. eventi straordinari : 1.11 conflitti armati, 2. catastrofi naturali, 3. altri eventi straordinari che minacciano il patrimonio culturale di uno Stato.
(art. 4 LTBC)
1bisPer i beni culturali di proprietà della Confederazione concessi in prestito permanente a un’istituzione cantonale o comunale in Svizzera, l’UFC può dare il proprio consenso all’iscrizione nell’elenco del relativo Cantone, a condizione che l’iscrizione non limiti il diritto di disporre del bene culturale da parte della Confederazione.12 2. La Confederazione garantisce alle autorità e al pubblico l’accesso illimitato e gratuito agli elenchi cantonali mediante procedure elettroniche di richiamo, purché gli elenchi cantonali esistano in formato elettronico.13 3. I Cantoni sono responsabili del contenuto degli elenchi.
(art. 5 LTBC)
(art. 5 LTBC) Il rimpatrio in Svizzera deve essere comunicato al Servizio specializzato entro 30 giorni.
(art. 6 LTBC)
(art. 8 LTBC) I provvedimenti limitati nel tempo possono comprendere anche obblighi di autorizzazione e di notifica.
(art. 14 LTBC) Le domande di aiuti finanziari a favore del mantenimento del patrimonio culturale di un altro Stato devono essere presentate al Servizio specializzato prima di attuare i progetti previsti.
(art. 14 LTBC)
(art. 14 LTBC)
(art. 14 cpv. 1 lett. a LTBC)
(art. 14 cpv. 1 lett. b LTBC)
(art. 14 cpv. 1 lett. c LTBC)
La concessione di aiuti finanziari è vincolata alle condizioni seguenti:
Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi a disposizione, il Dipartimento federale dell’interno, in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri, stabilisce per la valutazione delle domande un ordine di priorità che tenga conto in particolare dell’attuale situazione di rischio per i beni culturali.
(art. 15 cpv. 1 e 16 cpv. 2 lett. c LTBC)
(art. 15 cpv. 1 e 16 cpv. 2 lett. a LTBC) Il venditore ed eventualmente il fornitore devono firmare una dichiarazione che confermi il loro diritto di disporre del bene culturale e ne indichi il proprietario.
(art. 16 cpv. 2 lett. b LTBC) La clientela deve essere informata per scritto in merito alle norme d’importazione e d’esportazione vigenti negli Stati contraenti e tale informativa deve essere confermata dalla clientela mediante firma.
(art. 15 cpv. 1 e 16 cpv. 2 lett. c LTBC)
(art. 17 LTBC)
(art. 30 cpv. 2 LTBC)
L’imposizione doganale si svolge secondo le disposizioni della legislazione doganale.
(art. 5 e 7 LTBC)
(art. 19 LTBC)
(art. 28 LTBC)
(art. 28 LTBC)37
.39
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2005.
RS 444.1 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 10 dell’O del 21 mag. 2014 sull’Elenco federale dei beni culturali, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1451). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). ↩
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Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). ↩
Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 dell’all. all’O del 29 ott. 2014 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d’emergenza, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3555). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). ↩
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Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). ↩
Consiglio internazionale dei musei. ↩
Disponibile presso l’UFC, Servizio trasferimento dei beni culturali, Hallwylstrasse 15, 3003 Berna. ↩
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Introdotta dalla cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). ↩
RS 172.021 ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 2 giu. 2017, con effetto dal 1° lug. 2017 (RU 2017 3475). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). ↩
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Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). ↩
Nuovo testo giusta il n. 7 dell’all. 9 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). ↩
La mod. può essere consultata allaRU 2005 1883. ↩
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