(LPMFV)
del 30 settembre 2022 (Stato 1° gennaio 2025)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 67 capoverso 2 e 95 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 settembre 20202,
decreta:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
La presente legge ha lo scopo di proteggere i minori dai contenuti di film e videogiochi potenzialmente nocivi per il loro sviluppo fisico, mentale, psichico, morale o sociale.
Art. 2 Campo d’applicazione personale
- La presente legge si applica:
- agli operatori dei settori dei film e dei videogiochi, nell’ambito della loro attività economica; e
- ai fornitori di servizi di piattaforma, nell’ambito della loro attività economica.
- Ai fornitori di giochi in denaro si applicano esclusivamente le disposizioni della legge federale del 29 settembre 20173sui giochi in denaro.
Art. 3 Campo d’applicazione materiale
- La presente legge non si applica ai filmati pubblicitari e ai contributi ideati da una redazione.
- I programmi televisivi di emittenti svizzere ai sensi dell’articolo 2 lettera d della legge federale del 24 marzo 20064sulla radiotelevisione (LRTV), la televisione in differita ai sensi dell’articolo 61a LRTV e l’ulteriore offerta editoriale della Società svizzera di radiotelevisione ai sensi dell’articolo 25 capoverso 3 lettera b LRTV sottostanno esclusivamente alle disposizioni della LRTV.
Art. 4 Oggetto
La presente legge disciplina, ai fini della protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi:
- l’indicazione dell’età minima, i descrittori di contenuto e il controllo dell’età;
- le misure concernenti i servizi di piattaforma;
- i requisiti per le regolamentazioni in materia di protezione dei minori, la procedura per la dichiarazione del loro carattere vincolante e la regolamentazione sussidiaria da parte del Consiglio federale;
- le competenze in materia di esecuzione nonché di vigilanza e coordinamento;
- le misure per la promozione delle competenze mediatiche e per la prevenzione.
Art. 5 Definizioni
Nella presente legge s’intende per:
- operatore del settore dei film o del settore dei videogiochi: persona fisica o giuridica che produce film o videogiochi, li noleggia, li distribuisce o si occupa del loro commercio, fornisce supporti audiovisivi o servizi su richiesta, oppure organizza eventi;
- fornitore: persona fisica o giuridica che rende accessibili ai consumatori film o videogiochi;
- organizzatore di eventi: persona fisica o giuridica che rende accessibili ai consumatori film o videogiochi nel quadro di eventi pubblici;
- servizio su richiesta: servizio o parte separabile di un servizio il cui scopo principale consiste nel mettere a disposizione del pubblico film o videogiochi selezionati dal fornitore, accessibili su richiesta del consumatore al momento scelto da quest’ultimo;
- servizio di piattaforma: servizio o parte separabile di un servizio il cui scopo principale consiste nel mettere a disposizione del pubblico una piattaforma digitale sulla quale gli utenti possono caricare autonomamente film o videogiochi e fruirne e i cui contenuti, generati dagli utenti, sono organizzati dal fornitore del servizio di piattaforma, il quale però non si assume alcuna responsabilità editoriale per i medesimi;
- descrittore di contenuto: pittogramma che illustra il tipo di contenuti potenzialmente nocivi per lo sviluppo dei minori.
Capitolo 2: .
Sezione 1: .
Art. 6 a 8
Sezione 2: Dichiarazione del carattere vincolante delle regolamentazioni in materia di protezione dei minori
Art. 9 Principio
Nel settore del film e in quello dei videogiochi una regolamentazione in materia di protezione dei minori (regolamentazione per minori) emanata da un’organizzazione degli operatori del rispettivo settore (organizzazione di categoria) può essere dichiarata vincolante anche per gli operatori che non sono membri dell’organizzazione in questione.
Art. 10 Requisiti per le organizzazioni di categoria
- Una regolamentazione per minori può essere dichiarata vincolante se l’organizzazione di categoria che la emana:
- ha tra i suoi scopi la protezione dei minori;
- è aperta a tutti gli operatori del proprio settore;
- è rappresentativa del proprio settore;
- è attiva a livello nazionale;
- ha istituito uno sportello che tratta le richieste di informazioni e i reclami relativi all’applicazione della regolamentazione per minori; e
- ha fatto ricorso a esperti per elaborare la regolamentazione per minori.
- Il Consiglio federale definisce i requisiti relativi alla rappresentatività delle organizzazioni di categoria secondo il capoverso 1 lettera c.
Art. 11 Requisiti generali per le regolamentazioni per minori
La regolamentazione per minori comprende almeno i seguenti punti:
- il sistema di classificazione in base all’età applicabile;
- regole relative all’indicazione dell’età minima, al controllo dell’età e alla prassi da adottare per la pubblicità e le anteprime («trailer») rese accessibili insieme a un film o a un videogioco e al regime da applicare ai film e ai videogiochi che erano già sul mercato prima dell’entrata in vigore della regolamentazione per minori;
- regole relative ai descrittori di contenuto, salvo se l’inserimento di descrittori di contenuto nella regolamentazione per minori comporta un onere sproporzionato per l’organizzazione di categoria o per gli operatori del rispettivo settore;
- l’obbligo di contrassegnare in modo particolare i film o i videogiochi non ancora classificati secondo un sistema di classificazione in base all’età e trattarli come se fossero classificati nella categoria d’età più alta;
- la designazione di uno sportello per la protezione dei minori;
- la possibilità per chiunque di presentare un reclamo allo sportello in merito all’età minima richiesta per un determinato film o videogioco oppure in caso di mancato rispetto della regolamentazione per minori;
- le modalità dell’informazione pubblica sui contenuti della regolamentazione per minori;
- il controllo da parte della competente organizzazione di categoria dell’attuazione della regolamentazione per minori, in particolare ricorrendo a test d’acquisto, a test d’entrata o a conti fittizi;
- le misure in caso di violazione della regolamentazione per minori da parte di operatori che sono membri dell’organizzazione di categoria;
- la ripartizione delle spese per l’elaborazione e l’attuazione della regolamentazione per minori.
Art. 12 Sistemi di classificazione in base all’età
- Ogni regolamentazione per minori stabilisce un proprio sistema di classificazione in base all’età fondato sulle conoscenze attuali e sugli sviluppi internazionali riguardo alla protezione dei minori.
- Il sistema di classificazione in base all’età prevede:
- criteri uniformi per la classificazione di tutti i film e di tutti i videogiochi;
- almeno cinque categorie d’età, la più alta delle quali riserva l’accesso a film e videogiochi esclusivamente alle persone maggiorenni.
- Le organizzazioni di categoria provvedono ad adeguare il sistema di classificazione in base all’età, se ciò risulta necessario in seguito all’acquisizione di nuove conoscenze.
- Le organizzazioni di categoria possono validare un sistema di classificazione in base all’età già in uso, affermatosi a livello internazionale.
Art. 13 Descrittori di contenuto
Le organizzazioni di categoria che operano nei settori dei film e dei videogiochi lavorano allo sviluppo di descrittori di contenuto nel rispettivo settore. Tengono conto dell’evoluzione internazionale del settore e, per quanto possibile, sostengono lo sviluppo di descrittori armonizzati a livello internazionale. Trascorsi cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un progetto di regolamentazione dei descrittori di contenuto se ritiene che i lavori condotti dalle organizzazioni di categoria siano insufficienti.
Art. 14
Art. 15 Richiesta di dichiarazione del carattere vincolante delle regolamentazioni per minori
- Una regolamentazione per minori è dichiarata vincolante su richiesta dell’organizzazione di categoria.
- La richiesta è presentata all’UFAS in forma scritta. Alla richiesta è allegata la regolamentazione per minori in tutte le lingue ufficiali.
Art. 16 Esame della regolamentazione per minori
- L’UFAS esamina se la regolamentazione per minori soddisfa i requisiti di cui agli articoli 10–14.
- Consulta i Cantoni e ricorre a esperti esterni.
- Se ritiene che i requisiti di cui agli articoli 10–14 sono soddisfatti, presenta al Consiglio federale la richiesta di dichiarazione del carattere vincolante.
- Se ritiene che i requisiti di cui agli articoli 10–14 non sono soddisfatti, rinvia la regolamentazione per minori all’organizzazione di categoria.
Art. 17 Dichiarazione del carattere vincolante e pubblicazione della regolamentazione per minori
- Il Consiglio federale decide in merito alla richiesta di dichiarazione del carattere vincolante della regolamentazione per minori.
- Stabilisce a quali disposizioni della regolamentazione per minori si applica la dichiarazione del carattere vincolante. Le disposizioni concernenti le misure in caso di violazione della regolamentazione non sono dichiarate vincolanti.
- Le regolamentazioni per minori dichiarate vincolanti sono pubblicate nel Foglio federale. Nel Foglio ufficiale svizzero di commercio è pubblicato un riferimento alla dichiarazione del carattere vincolante.
Art. 18 Revoca e caducità della dichiarazione del carattere vincolante
- Se una regolamentazione per minori dichiarata vincolante non soddisfa più i requisiti stabiliti nella presente legge, il Consiglio federale revoca la dichiarazione del carattere vincolante. La revoca è pubblicata nel Foglio federale.
- La dichiarazione del carattere vincolante della regolamentazione per minori decade se un’organizzazione di categoria pone in vigore una modifica della propria regolamentazione senza che il Consiglio federale abbia dichiarato vincolante la modifica in questione.
Sezione 3: Regolamentazione sussidiaria da parte del Consiglio federale
Art. 19
- Il Consiglio federale può emanare una regolamentazione per minori che preveda gli elementi di cui all’articolo 11 lettere a–h per il settore dei film o per il settore dei videogiochi, se:
- non è stata dichiarata vincolante alcuna regolamentazione per minori, ma al più presto due anni dopo l’entrata in vigore della presente legge;
- la dichiarazione del carattere vincolante è stata revocata o è decaduta.
- Può incaricare terzi di controllare l’attuazione della regolamentazione per minori e di istituire uno sportello.
Capitolo 3: .
Art. 20
Capitolo 4: .
Art. 21 a 25
Capitolo 5: .
Art. 26 a 28
Capitolo 6: Promozione delle competenze mediatiche e prevenzione
Art. 29
- L’UFAS adotta misure con cui informare e sensibilizzare i diversi gruppi destinatari sulle opportunità e sui rischi dei media digitali in ambito familiare, scolastico e ricreativo.
- L’UFAS sostiene l’approfondimento delle conoscenze specialistiche nel settore della promozione delle competenze mediatiche dei minorenni.
- La Confederazione può sostenere finanziariamente attività sovraregionali o progetti modello promossi da operatori pubblici e privati finalizzati alla sensibilizzazione, allo sviluppo di reti di contatto o all’approfondimento delle conoscenze specialistiche.
Capitolo 7: .
Art. 30 e 31 {#chap_7/art_30_31 omnilex-key=ch-fedlex--446.2--30 und 31}
Capitolo 8: Finanziamento
Art. 32 Ripartizione delle spese
- Gli operatori dei settori dei film e dei videogiochi, i fornitori di servizi di piattaforma, la Confederazione e i Cantoni assumono le spese di esecuzione della presente legge nel loro rispettivo ambito di competenza. È fatta salva la riscossione di emolumenti secondo l’articolo 33.
- Gli operatori dei settori dei film e dei videogiochi che non sono membri delle organizzazioni di categoria del rispettivo settore partecipano alle spese sostenute da queste organizzazioni per l’elaborazione e l’attuazione delle regolamentazioni per minori dichiarate vincolanti.
- Se emana prescrizioni per un settore conformemente all’articolo 19, il Consiglio federale obbliga gli operatori del rispettivo settore a partecipare alle spese di esecuzione.
Art. 33
Capitolo 9: .
Art. 34 a 36
Capitolo 10: Disposizioni finali
Art. 37 Prescrizioni dei Cantoni
I Cantoni adeguano le loro legislazioni entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 38 Esecuzione
I Cantoni eseguono la presente legge, per quanto l’esecuzione non spetti alla Confederazione.
Art. 39 Disposizioni d’esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
Art. 40
Art. 41 Referendum ed entrata in vigore
- La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore:5
art. 1–5, 9–13, 15–19, 29, 32, 37–39, nonché 41: 1° gennaio 2025
rimanenti disposizioni: in un secondo tempo