455.110.2•Ordinanza dell’USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione
455.110.2OPAnMacFederal Office Ordinance1 gen 2022
(OPAnMac)
dell’8 novembre 2021 (Stato 1° febbraio 2025)
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),
visti gli articoli 179 capoverso 3, 179a capoverso 2 e 209 capoverso 1
dell’ordinanza del 23 aprile 20081sulla protezione degli animali (OPAn),
ordina:
I requisiti relativi ai metodi di stordimento per le singole specie animali, in particolare i requisiti tecnici, sono disciplinati negli allegati 1–8.
La perdita di coscienza e di sensibilità negli animali deve avvenire:
L’intervallo di tempo tra la fine del procedimento di stordimento e l’inizio del dissanguamento deve essere calcolato in modo che un ritorno alla sensibilità e alla coscienza sia escluso fino al sopraggiungere della morte. Si applicano i requisiti di cui all’allegato 1 numero 4, all’allegato 3 numeri 1.4 e 2.5, all’allegato 4 numero 7 e all’allegato 7 numero 6.1.
Non è necessario dissanguare i pesci se:
I dispositivi di convoglio e i contenitori di trasporto sono costruiti in modo da evitare ferimenti degli animali.
Durante il funzionamento dell’impianto e il flusso continuo di animali, il livello sonoro di base non può superare 85 decibel. Sono consentiti singoli superamenti di questa soglia.
Le aziende devono documentare la verifica dell’efficacia dello stordimento di cui all’articolo 6, la verifica del dissanguamento e del sopraggiungere della morte di cui all’articolo 12 nonché le misure correttive apportate. I dati rilevati devono essere conservati per almeno tre anni ed esibiti, su richiesta, all’autorità competente.
L’ordinanza dell’USAV del 12 agosto 2010^4^concernente la protezione degli animali nella macellazione è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
(art. 4, 6 cpv. 2 e art. 9)
1.1 Per lo stordimento con la pistola a proiettile captivo devono essere utilizzati soltanto apparecchi adeguati alla specie animale in questione e al rispettivo peso.
1.2 Ad eccezione dello stordimento dei volatili da cortile e dei conigli domestici, gli apparecchi a proiettile captivo che non funzionano secondo il principio della carica esplosiva o dell’aria compressa non possono essere utilizzati.
1.3 L’apparecchio a proiettile captivo può essere utilizzato soltanto se la punta rientra completamente nella posizione iniziale, cioè nella culatta, prima di ogni tiro e si arresta in questa posizione.
1.4 La lunghezza e il diametro del proiettile, come pure la sua potenza d’impatto, devono essere tali da garantire che quest’ultimo trapassi sicuramente la corteccia cerebrale. Le cariche propulsive o le pressioni di funzionamento devono essere adeguate, in modo oggettivamente constatabile, al peso e alle dimensioni dei diversi animali conformemente alle istruzioni del fabbricante.
1.5 Nel caso del bestiame da macello e della selvaggina d’allevamento, le pistole a proiettile captivo devono soddisfare i seguenti parametri:
1.6 Per i volatili da cortile, i conigli domestici e i ratiti, il calibro del proiettile deve essere di 4–6 mm.
1.7 Le munizioni devono essere conservate all’asciutto.
1.8 Le munizioni umide, in particolare quelle che hanno subito un cambiamento di colore, e le cartucce aperte da cui si sono staccati grani di polvere non vanno più utilizzate.
2.1 La pistola a proiettile captivo deve essere posizionata in modo che il colpo provochi nell’animale da stordire un sicuro stato di incoscienza. 2.2 Alla partenza del colpo, la pistola a proiettile captivo deve essere applicata e premuta con forza sulla testa. 2.3 Nel caso dei bovini, degli equidi e dei suini, la pistola non può essere applicata sulla nuca. Un’eccezione è costituita dalla ripetizione dello stordimento se non è possibile un altro posizionamento e se il proiettile penetra nel cervello. 2.4 Nel caso degli ovini e dei caprini, la pistola può essere applicata sulla nuca soltanto se è impossibile applicarla sulla regione frontale a causa delle corna. Il proiettile della pistola deve essere diretto verso il centro del cervello. 2.5 La pistola a proiettile captivo deve essere applicata come segue: a. per gli equidi: in modo perpendicolare alla superficie frontale sulla linea mediana, 2 cm al di sopra dell’intersezione delle due linee diagonali che collegano il centro dell’occhio e il centro della base dell’orecchio opposto;
b. per i bovini fino a 800 kg: in modo perpendicolare alla superficie frontale sulla linea mediana, appena al di sopra dell’intersezione delle due linee diagonali che collegano il centro dell’occhio e il centro dell’attaccatura del corno opposto;
c. per i bovini superiori a 800 kg e per gli yak: in modo perpendicolare alla superficie frontale, alla distanza di un dito rispetto alla linea mediana, appena al di sopra del punto d’intersezione delle linee diagonali che collegano il centro dell’occhio e il centro dell’attaccatura del corno opposto; per gli yak: posizionamento con la testa ben immobilizzata, come anche per gli ovini e i caprini provvisti di corna (lett. f);
d. per i bufali: perpendicolarmente alla superficie frontale leggermente accanto alla linea mediana, alla distanza di un dito accanto al punto d’intersezione delle due linee diagonali che collegano l’angolo superiore dell’occhio e il centro dell’attaccatura del corno opposto; posizionamento con la testa ben immobilizzata come per gli ovini e i caprini provvisti di corna (lett. f);
e. per gli ovini e i caprini sprovvisti di corna: al centro della linea che collega le orecchie, mirando verso il basso in direzione della gola;
f. per gli ovini e i caprini provvisti di corna: sulla linea mediana direttamente dietro l’attaccatura del corno, mirando in direzione della base della lingua o, da una prospettiva laterale, in direzione della gola;
g. per i suini a testa cuneiforme: sulla linea mediana della testa, 1 cm al di sopra della linea che collega il centro degli occhi o, da una prospettiva laterale, in direzione della base esterna dell’orecchio;
h. per i suini con fronte inclinata: sulla linea mediana della testa, 2–3 cm al di sopra della linea che collega il centro degli occhi, perpendicolarmente alla superficie della fronte;
i. per i conigli domestici: – pistola a proiettile captivo a molla: sulla linea mediana della cresta occipitale, al centro degli orecchi, in direzione della mascella inferiore; – pistola a proiettile captivo con carica propulsiva o aria compressa: anche dal davanti in obliquo;
j. per la selvaggina d’allevamento: leggermente accanto alla linea mediana, all’altezza dell’intersezione delle linee diagonali che collegano il centro degli occhi e il centro della base dell’orecchio opposto; per la selvaggina portatrice di corna: sul punto d’incrocio tra le linee che collegano il centro degli occhi e l’attaccatura del corno opposto;
k. per i volatili da cortile e i ratiti: perpendicolarmente al punto culminante della testa, in direzione della gola o all’intersezione delle linee diagonali che collegano il centro degli occhi al centro della base dell’orecchio.
3.1 L’efficacia dello stordimento per il bestiame da macello, i conigli domestici e la selvaggina d’allevamento deve essere verificata controllando la presenza dei seguenti sintomi principali: a. per ogni animale: – accasciamento immediato, – nessun movimento volontario, nessun tentativo di alzarsi, – contrazioni muscolari persistenti di forte intensità (crampi tonici), seguiti da una serie rapida di brevi convulsioni (fase clonica), – arresto della respirazione, – occhi aperti, nessuna chiusura spontanea delle palpebre, globo oculare centrato, nessuna rotazione e nessun tremolio del bulbo oculare o nessun movimento volontario degli occhi, – nessuna emissione sonora, e – assenza di reazione al momento della iugulazione; b. per campionatura e all’occorrenza: – assenza di riflesso palpebrale e corneale. 3.2 L’efficacia dello stordimento per i volatili da cortile e i ratiti deve essere verificata controllando la presenza dei seguenti sintomi principali: a. per ogni animale: – nessun movimento volontario, nessun tentativo di alzarsi, – arresto della respirazione, – nessuna emissione sonora, e – assenza di reazione al momento della iugulazione; b. per campionatura e all’occorrenza: – assenza del riflesso corneale.
Dopo lo stordimento con la pistola a proiettile captivo, il taglio effettuato per dissanguare l’animale deve essere eseguito al più tardi entro:
(art. 4 e 6 cpv. 2)
1.1 Lo stordimento con un proiettile sparato nel cervello è autorizzato con colpi di pistola, di rivoltella, di fucile e di pistola a proiettile libero. 1.2 Il punto d’impatto sulla testa dell’animale, il calibro e l’energia d’impatto del proiettile devono essere tali da stordirlo e, se possibile, da ucciderlo immediatamente. 1.3 Il bestiame da macello può essere colpito soltanto usando cartucce a percussione centrale. Al momento dell’impatto i proiettili devono deformarsi in modo adeguato o disgregarsi. 1.4 L’utilizzazione di proiettili blindati è vietata.
2.1 Il bestiame da macello, i conigli domestici e la selvaggina d’allevamento storditi da vicino con un proiettile sparato nel cervello devono essere dissanguati senza indugio dopo lo sparo. 2.2 La posizione di sparo deve essere scelta come segue: a. per gli equidi: perpendicolarmente alla superficie frontale sulla linea mediana, al punto d’intersezione delle due linee diagonali che collegano il centro dell’occhio e il centro della base dell’orecchio opposto;
b. per i bovini fino a 800 kg: perpendicolarmente alla superficie frontale sulla linea mediana, al punto d’intersezione delle due linee diagonali che collegano il centro dell’occhio e il centro dell’attaccatura del corno opposto;
c. per i bovini superiori a 800 kg e gli yak: in modo perpendicolare alla superficie frontale, alla distanza di un dito rispetto al punto d’intersezione della linea diagonale che collega il centro dell’occhio e il centro dell’attaccatura del corno opposto; per gli yak: posizionamento con la testa ben immobilizzata, analogamente al posizionamento della pistola a proiettile captivo per gli ovini e i caprini provvisti di corna (allegato 1 n. 2.5 lett. f);
d. per i bufali: perpendicolarmente alla superficie frontale, leggermente accanto alla linea mediana, alla distanza di un dito rispetto al punto d’intersezione delle due linee diagonali che collegano l’angolo superiore dell’occhio e l’attaccatura superiore del corno opposto;
e. per i conigli domestici: sulla linea mediana della cresta occipitale, al centro degli orecchi, in direzione della mascella inferiore, o dal davanti in obliquo;
f. per la selvaggina d’allevamento: leggermente accanto alla linea mediana, all’altezza dell’intersezione delle linee diagonali che collegano il centro degli occhi e il centro della base dell’orecchio opposto; per la selvaggina portatrice di corna: sul punto d’incrocio tra le linee che collegano il centro degli occhi e l’attaccatura del corno opposto.
3.1 Per lo stordimento dei bovini e della selvaggina d’allevamento a distanza deve essere usata un’arma da fuoco lunga. La distanza di tiro deve essere scelta in modo da colpire con certezza la testa. Se il colpo non porta alla morte, è ammesso un colpo di grazia alla testa con un proiettile captivo o libero. 3.2 È necessario utilizzare un fucile dotato di mirino telescopico adatto, calibrato sulla distanza di tiro. Il tiro deve avvenire in posizione appoggiata su una superficie orizzontale o accostata a una superficie verticale. Se possibile, utilizzare un silenziatore. 3.3 È indispensabile una barriera di protezione sicura. 3.4 L’animale deve essere dissanguato senza indugio dopo che il proiettile captivo o libero è stato sparato.
L’efficacia dello stordimento deve essere verificata controllando la presenza dei seguenti sintomi principali: a. per ogni animale: – accasciamento immediato, – nessun movimento volontario, nessun tentativo di alzarsi, – arresto della respirazione, – occhi aperti, nessuna chiusura spontanea delle palpebre, bulbo oculare centrato, nessuna rotazione e nessun tremolio del bulbo oculare o nessun movimento volontario degli occhi, – nessuna emissione sonora, e – assenza di reazione al momento della iugulazione; b. per campionatura e all’occorrenza: – assenza di riflesso palpebrale e corneale.
(art. 4, 6 cpv. 2 e art. 9)
1.1 Lo stordimento mediante uno strumento che spara a percussione può essere effettuato soltanto sui volatili da cortile e sui conigli domestici con un peso vivo di 10 kg al massimo. 1.2 Lo stordimento mediante uno strumento che spara a percussione può essere effettuato unicamente utilizzando strumenti meccanici che permettono di assestare un colpo sulla cresta occipitale e di causare gravi danni al cervello. 1.3 L’operatore deve garantire che il punto d’impatto dell’apparecchio e la carica della cartuccia, la tensione della molla se si tratta di un apparecchio a molla e la pressione di esercizio se si tratta di un apparecchio ad aria compressa corrispondano alle indicazioni del fabbricante e che l’animale entri immediatamente in uno stato di insensibilità e di incoscienza che dura fino alla morte. 1.4 Dopo lo stordimento mediante uno strumento che spara a percussione l’animale deve essere dissanguato senza indugio, al più tardi entro 10 secondi dallo stordimento.
2.1 Lo stordimento dei volatili da cortile con un colpo alla testa è ammesso nelle grandi aziende di cui all’articolo 3 lettera l OMCC^5^solo come procedura sostitutiva in caso di assenza di altri metodi autorizzati e per la ripetizione dello stordimento. 2.2 Lo stordimento con un colpo alla testa può essere eseguito sono su animali con un peso vivo di 5 kg al massimo. 2.3 Una persona può stordire con un colpo alla testa al massimo 70 animali al giorno. 2.4 Lo stordimento deve essere eseguito assestando un colpo sufficientemente forte e preciso alla nuca con un oggetto duro, non affilato e abbastanza pesante. Deve provocare un grave danno al cervello. 2.5 Dopo lo stordimento mediante colpo alla testa, l’animale deve essere dissanguato senza indugio, al più tardi entro 10 secondi dallo stordimento.
Nel caso dello stordimento dei volatili da cortile con uno strumento che spara a percussione o con un colpo alla testa, l’efficacia dello stordimento deve essere verificata controllando la presenza dei seguenti sintomi principali: a. per ogni animale: – nessun movimento volontario, nessun tentativo di alzarsi, – arresto della respirazione, – nessuna emissione sonora, e – assenza di reazione al momento della iugulazione; b. per campionatura e all’occorrenza: – assenza del riflesso corneale.
Nel caso dello stordimento dei conigli domestici con uno strumento che spara a percussione, l’efficacia dello stordimento deve essere verificata controllando la presenza dei seguenti sintomi principali: a. per ogni animale: – nessun movimento volontario, nessun tentativo di alzarsi, – arresto della respirazione, – occhi aperti, nessuna chiusura spontanea delle palpebre, bulbo oculare centrato, nessuna rotazione e nessun tremolio del bulbo oculare o nessun movimento volontario degli occhi, – nessuna emissione sonora, e – assenza di reazione al momento della iugulazione; b. per campionatura e all’occorrenza: – assenza di riflesso palpebrale e corneale.
(art. 4, 6 cpv. 2 e art. 9)
1.1 Gli apparecchi di elettronarcosi devono essere muniti di:
1.2 Gli elettrodi devono essere adeguati alla specie animale e alla taglia degli animali nonché disporre di superfici di contatto non ricoperte di ruggine, sporcizia o resti di tessuti di animali.
1.3 Per effettuare l’elettronarcosi possono essere utilizzati tipi di corrente diversi dalle correnti alternate (CA) sinusoidali o a forma rettangolare soltanto se la loro efficacia è dimostrata.
1.4 Gli apparecchi di stordimento a regolazione variabile devono disporre di descrizioni dei parametri elettrici dei diversi programmi, che permettano di stabilire una correlazione tra le regolazioni indicate sull’apparecchio e il programma in questione. I parametri da descrivere sono i seguenti:
a. tipo di corrente;
b. intensità elettrica, in ampere;
c. tensione elettrica, in volt;
d. frequenza, in hertz;
e. durata della corrente elettrica, in secondi.
1.5 Per gli apparecchi o gli impianti di stordimento automatico a regolazione variabile devono essere registrati e documentati in maniera comprensibile i parametri di cui al numero 1.4 lettere b–e.
1.6 Per gli apparecchi o gli impianti di stordimento automatico a regolazione variabile devono essere registrati i seguenti scarti:
a. durante l’applicazione di corrente alla testa di cui al numero 2.3: gli scarti rispetto al procedimento di applicazione di corrente prescritto per quanto riguarda il raggiungimento dell’intensità elettrica minima necessaria;
b. per l’applicazione di corrente al cuore di cui al punto 2.4: il mancato rispetto della durata dell’applicazione di corrente e dell’intensità elettrica necessarie secondo le indicazioni del fabbricante.
1.7 Se, nel caso di apparecchi o impianti di stordimento automatico, il numero di animali che presentano sintomi evidenti di uno stordimento insufficiente è pari o superiore all’1 per cento, occorre adottare le necessarie misure per porvi rimedio.
2.1 Occorre adottare provvedimenti adeguati per garantire un buon contatto elettrico e permettere di diminuire la resistenza alla conducibilità; in particolare è necessario liberare i punti di applicazione degli elettrodi dalle eccessive quantità di lana o di pelo e quindi inumidirli. Per gli ovini occorre utilizzare elettrodi con punte sufficientemente lunghe da attraversare il vello. 2.2 In caso di stordimento automatico occorre, se necessario, fare una cernita degli animali in funzione della loro taglia. 2.3 Gli elettrodi devono essere applicati nella zona situata alla base delle orecchie, possibilmente da dietro, in modo che la corrente possa attraversare efficacemente il cervello (applicazione di corrente alla testa).
Applicazione della pinza alla testa, esempio: suino
2.4 Se dopo l’applicazione di corrente alla testa, mediante un cambiamento di posizione degli elettrodi della pinza da stordimento, si effettua un’applicazione di corrente al cuore (elettronarcosi a due fasi), a tale scopo uno degli elettrodi deve essere sistemato sulla testa, l’altro nella zona dietro la posizione anatomica del cuore.
Applicazione della pinza alla testa e al cuore, esempio: suino
3.1 Per l’applicazione di corrente alla testa dei bovini, dei suini, degli ovini e dei caprini, l’intensità elettrica deve raggiungere i seguenti valori minimi entro il primo secondo:
| Categoria animale | Intensità elettrica in ampere |
|---|---|
| Bovini fino a 200 kg di peso vivo | 1,3 A |
| Bovini da oltre 200 a 600 kg di peso vivo | 1,5 A |
| Bovini di oltre 600 kg di peso vivo | 2,0 A |
| Ovini, caprini | 1,0 A |
| Suini fino a 110 kg di peso vivo | 1,3 A |
| Suini da oltre 110 a 160 kg di peso vivo | 1,5 A |
| Suini di oltre 160 kg di peso vivo | 2,0 A |
3.2 Il tempo minimo di applicazione della corrente elettrica deve essere di:
4.1 Per l’applicazione di corrente alla testa dei volatili da cortile e dei ratiti, l’intensità elettrica minima che occorre ottenere entro il primo secondo e la durata minima dell’applicazione sono le seguenti:
| Categoria animale | Intensità elettrica in milliampere | Durata in secondi |
|---|---|---|
| Polli | 240 mA | 4 sec. |
| Tacchini | 400 mA | 4 sec. |
| Anatre | 600 mA | 4 sec. |
| Oche | 300 mA | 4 sec. |
| Ratiti | 500 mA | 4 sec. |
4.2 L’applicazione di parametri diversi da quelli indicati al numero 4.1 è possibile se la loro efficacia è certificata dal fabbricante dell’apparecchio o dell’impianto.
5.1 L’eventuale applicazione della corrente elettrica al cuore deve essere preceduta da un’applicazione della corrente elettrica alla testa.
5.2 Se per l’applicazione di corrente al cuore è utilizzata una pinza da stordimento, quest’ultima deve essere sufficientemente larga e adatta allo scopo.
5.3 È necessario effettuare un’applicazione di corrente al cuore:
5.4 L’applicazione di corrente al cuore non è consentita per ovini e caprini.
5.5 L’applicazione di corrente al cuore deve avvenire con parametri che, secondo le indicazioni del fabbricante degli apparecchi e degli impianti, sono idonei per la specie in questione.
6.1 Nei bovini, suini, ovini e caprini, l’efficacia dello stordimento deve essere verificata controllando la presenza dei seguenti sintomi principali: a. per ogni animale: – irrigidimento immediato e accasciamento, – nessun movimento volontario, nessun tentativo di alzarsi, – crampi tonici seguiti da una fase clonica, – arresto della respirazione dalla fine dell’applicazione di corrente elettrica, nessun movimento del torace, – nessun movimento volontario degli occhi, nessuna chiusura spontanea delle palpebre, – nessuna emissione sonora, – afflosciamento completo del corpo alla fine dello stordimento, e – nessuna reazione al momento della iugulazione; b. per campionatura e all’occorrenza: – assenza di riflesso palpebrale e corneale alla fine della fase tonica con successiva fase clonica. 6.2 Nei volatili da cortile e nei ratiti l’efficacia dello stordimento deve essere verificata controllando la presenza dei seguenti sintomi principali: a. per ogni animale: – irrigidimento immediato dopo aver ricevuto la scarica elettrica, – nessun movimento volontario, nessun tentativo di alzarsi, – crampi tonici con irrigidimento delle zampe, occhi spalancati e arresto della respirazione, – fase clonica con movimenti delle zampe e sbattimento delle ali simili a un riflesso nervoso, – nessuna emissione sonora, e – assenza di reazione al momento della iugulazione; b. per campionatura e all’occorrenza: – assenza di riflesso corneale alla fine della fase tonica con successiva fase clonica.
7.1 Per i bovini, i suini, i volatili da cortile e i ratiti, se l’applicazione di corrente alla testa non è seguita da un’applicazione di corrente al cuore, la iugulazione deve essere effettuata entro 10 secondi dall’applicazione di corrente alla testa, per gli ovini e i caprini entro 5 secondi. 7.2 Dopo l’applicazione di corrente al cuore occorre eseguire la iugulazione al più tardi entro 30 secondi.
(art. 4 e 6 cpv. 2)
1.1. Gli impianti di elettronarcosi per i volatili da cortile devono soddisfare i requisiti seguenti:
1.2 La catena di sospensione deve essere accessibile su tutta la sua lunghezza.
1.3 Il bagno d’acqua deve essere visibile.
1.4 La catena di dissanguamento deve essere visibile su tutta la sua lunghezza ed essere accessibile sia all’inizio del dissanguamento che immediatamente prima dell’inizio della scottatura per poter prendere le misure necessarie in caso di dissanguamento insufficiente.
1.5 Le dimensioni e la profondità del bagno d’acqua devono essere tali da garantire per tutti gli animali un’immersione dell’intera testa compreso il collo; il livello della superficie dell’acqua deve essere regolabile.
1.6 Durante lo stordimento dei volatili da cortile nel bagno d’acqua nessuna parte del corpo può entrare in contatto con la corrente elettrica prima della testa. In particolare si deve evitare che, al momento dell’immersione degli animali, l’acqua non trabocchi da un lato ed entri in contatto con gli animali non ancora storditi.
1.7 Occorre prendere disposizioni adeguate per garantire un’efficace applicazione della corrente agli animali. In particolare, occorre inumidire i ganci di sospensione o le zampe dopo la sospensione e prima dello stordimento e garantire un contatto sufficiente tra le zampe e il gancio di sospensione.
1.8 Gli elettrodi immersi nell’acqua devono estendersi su tutta la lunghezza del bagno d’acqua e garantire l’applicazione della corrente elettrica a tutto il corpo di ogni singolo animale.
1.9 L’impianto di elettronarcosi deve essere munito di:
a. strumenti di misura, posti nel campo visivo dell’operatore, che indicano l’intensità e la tensione della corrente elettrica;
b. un indicatore della frequenza della corrente elettrica se quest’ultima può essere regolata in modo variabile;
c. un segnale di avvertimento ottico o acustico che indica un calo di intensità della corrente elettrica; e
d. una possibilità di allacciamento ad apparecchi di misura esterni che permettono di registrare i dati elettrici durante il procedimento di stordimento.
1.10 Gli apparecchi di stordimento a regolazione variabile devono disporre di descrizioni dei parametri elettrici dei diversi programmi, che permettano di stabilire una correlazione tra le regolazioni indicate sull’apparecchio e il programma in questione. I parametri da descrivere sono i seguenti:
a. tipo di corrente;
b. intensità elettrica, in ampere;
c. tensione elettrica, in volt;
d. frequenza, in hertz;
e. durata della corrente elettrica, in secondi.
1.11 Per gli impianti di stordimento a regolazione variabile devono essere registrati e documentati in maniera comprensibile i parametri di cui al numero 1.10 lettere b–d.
1.12 Gli scarti verso il basso della tensione della corrente superiori al 5 per cento devono essere registrati. Per gli apparecchi di stordimento a regolazione variabile devono essere registrati gli scarti della frequenza nominale.
2.1 Se i volatili da cortile sono storditi in un bagno d’acqua, la tensione elettrica deve essere sufficiente per produrre un’intensità elettrica di tale efficacia da garantire lo stordimento di ogni animale. 2.2 In caso di applicazione della corrente elettrica in un bagno d’acqua, l’intensità elettrica media che occorre ottenere per ogni animale entro il primo secondo e almeno durante l’intervallo indicato è la seguente:
| Frequenza in hertz | Intensità elettrica in milliampere | Durata in secondi | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Polli | Tacchini | Anatre, oche | Quaglie | ||
| < 200 Hz | 100 mA | 250 mA | 130 mA | 60 mA | 4 sec. |
| 200-399 Hz | 150 mA | 400 mA | non ammesso | non ammesso | 4 sec. |
| 400-1500 Hz | 200 mA | 400 mA | non ammesso | non ammesso | 4 sec. |
2.3 L’applicazione di parametri diversi da quelli indicati al numero 2.2 è possibile se la loro efficacia è dimostrata dal fabbricante dell’impianto.
3.1 L’efficacia dello stordimento deve essere verificata controllando la presenza dei seguenti sintomi principali: a. per ogni lotto: – irrigidimento immediato dopo aver ricevuto la scarica elettrica, – nessun movimento volontario, nessun tentativo di alzarsi, – arresto della respirazione, occhi spalancati, – nessuna emissione sonora, – assenza di reazione al momento della iugulazione, e – rilassamento del corpo prima dell’inizio della scottatura; b. per campionatura e all’occorrenza: – assenza del riflesso corneale. 3.2 L’entità del campione per il controllo secondo il numero 3.1 lettera a comprende il numero di animali che all’inizio di ogni lotto passano sulla linea di macellazione nell’arco di un minuto, ma almeno 20 animali. Se all’interno di questo lotto vengono registrate divergenze, occorre adottare senza indugio le necessarie misure per porvi rimedio.
(art. 4 e 6 cpv. 2)
1.1 Deve essere possibile osservare l’interno della vasca per lo stordimento di pesci o decapodi.
1.2 Le dimensioni e la profondità della vasca devono essere tali da garantire l’immersione completa di tutti gli animali da stordire.
1.3 L’impianto di elettronarcosi deve essere munito di:
1.4 Gli apparecchi di stordimento a regolazione variabile devono disporre di descrizioni dei seguenti parametri elettrici dei diversi programmi:
a. tipo di corrente;
b. intensità elettrica, in ampere;
c. tensione elettrica, in volt;
d. frequenza, in hertz; e
e. durata della corrente elettrica, in secondi.
2.1 Prima della messa in servizio dell’impianto di stordimento per i pesci deve essere eseguita un’impostazione dei parametri di stordimento specifica per l’azienda. Sulla base dei test eseguiti devono essere stabiliti i seguenti parametri:
2.2 Al momento dell’impostazione devono essere presenti:
a. il responsabile dell’azienda;
b. un esperto o un rappresentante del fabbricante dell’impianto di stordimento; e
c. un rappresentante dell’autorità cantonale di esecuzione.
2.3 I risultati dei test devono essere documentati e conservati per tre anni.
3.1 L’efficacia dello stordimento per i pesci deve essere verificata controllando la presenza dei seguenti sintomi principali: a. per ogni ciclo di stordimento: – nessun movimento respiratorio o branchiale, – nessun movimento delle pinne o natatorio, e – nessuna rotazione degli occhi; b. per campionatura e all’occorrenza: – nessuna reazione al contatto con le branchie, – assenza del riflesso della deglutizione. 3.2 L’efficacia dello stordimento per i decapodi deve essere verificata controllando in ciascun animale la presenza dei seguenti sintomi principali: a. nessuna resistenza alla manipolazione, ovvero la coda e l’addome dell’animale possono essere allungati senza resistenza e gli organi masticatori possono essere spostati senza resistenza; b. nessun movimento controllato delle falangi; c. nessuna reazione degli occhi se si tocca il carapace con la punta delle dita; e d. nessuna reazione al tatto nella zona degli organi masticatori.
(art. 4, 6 cpv. 2 e art. 9)
1.1 Gli impianti di stordimento al biossido di carbonio per i suini devono soddisfare i requisiti seguenti:
1.2 Occorre garantire che:
a. la capacità massima prevista per il passaggio nell’impianto di stordimento relativa al numero di animali all’ora non possa essere superata;
b. la durata minima di esposizione al gas, alla concentrazione minima stabilita di CO2, al livello della testa dei suini non sia inferiore alle norme previste.
1.3 La concentrazione minima di CO2nella cella deve ammontare all’84 per cento sul volume. La durata minima di esposizione all’atmosfera di CO2è di 100 secondi.
1.4 La temperatura del gas all’interno dell’impianto deve avere un valore compreso tra 15 e 30 °C.
1.5 Soltanto la persona qualificata può apportare eventuali modifiche ai parametri tecnici; tali modifiche devono essere documentate.
1.6 Se il numero di animali con chiari sintomi di stordimento insufficiente è pari o superiore all’1 per cento, occorre adottare le necessarie misure per porvi rimedio.
2.1 La cella in cui i suini sono esposti al CO2deve essere munita di sensori che permettano di misurare la concentrazione e la temperatura del gas nei seguenti punti chiaramente segnalati:
2.2 L’impianto di stordimento deve disporre di un dispositivo che permetta di registrare il tempo di esposizione degli animali al CO2nella concentrazione minima prevista.
2.3 La concentrazione di CO2, la durata di esposizione degli animali in almeno l’84 per cento sul volume di CO2e la temperatura del gas devono essere registrate continuamente; nel caso di divergenze è necessario documentare le misure per porvi rimedio.
2.4 Gli apparecchi di misura menzionati ai numeri 2.1–2.3 devono poter essere consultati in qualsiasi momento ed emettere un segnale d’avvertimento ottico e acustico se la durata minima di esposizione o la concentrazione minima di CO2scende al di sotto dei valori fissati oppure le prescrizioni relative alla temperatura non vengono rispettate. Il segnale di avvertimento che indica la diminuzione della concentrazione minima al di sotto dei valori previsti deve scattare se la concentrazione minima di gas diminuisce per più di 60 secondi del 2 per cento o più rispetto ai valori fissati.
2.5 La funzionalità e la precisione degli apparecchi di misura menzionati ai numeri 2.1–2.3 devono essere verificate almeno ogni sei mesi; i risultati devono essere documentati.
3.1.1 Il meccanismo automatico di introduzione dei suini in gruppo non deve provocare ferite agli animali. 3.1.2 In caso di utilizzo di una porta di separazione pneumatica situata prima dello scompartimento in cui vengono introdotti i suini, la forza esercitata lateralmente su ogni suino deve essere limitata a 50 kg. 3.1.3 Se uno scompartimento mobile che spinge automaticamente i gruppi di suini è integrato nel sistema, la velocità di spostamento dello scompartimento deve essere regolata a un massimo di 0,5 m / secondo. La parete dello scompartimento non deve esercitare una pressione superiore a 100 kg e deve poter restare accessibile fino al contatto con l’eventuale porta di separazione.
3.2.1 Dopo il carico del dispositivo di convoglio i suini devono essere convogliati senza indugio nell’atmosfera di CO2alla concentrazione minima prevista al numero 1.3.
3.2.2 L’accesso degli animali in gruppo, uno accanto all’altro, deve essere possibile per tutte le categorie di animali. I dispositivi per il convoglio degli animali devono poter caricare almeno due suini, se la dimensione del gruppo e la compatibilità sociale lo consentono.
L’efficacia dello stordimento deve essere verificata controllando la presenza dei seguenti sintomi principali: a. per ogni animale: – rilassamento completo del corpo, – nessun movimento volontario, nessun tentativo di alzarsi, – nessun movimento volontario degli occhi, nessuna chiusura spontanea delle palpebre, – arresto della respirazione, nessun movimento del torace, – nessuna emissione sonora, e – assenza di reazione al momento della iugulazione; b. per campionatura e all’occorrenza: – assenza di riflesso palpebrale e corneale, – nessuna reazione a uno stimolo di dolore, in particolare assenza del riflesso del setto nasale.
5.1 Per i suini non sufficientemente storditi con il CO2è necessario ripetere lo stordimento con una pistola a proiettile captivo. L’elettronarcosi non è ammessa come ripetizione dello stordimento.
5.2 Tra il settore nel quale i suini sono espulsi dall’impianto di stordimento e la fine della catena di dissanguamento occorre sempre tenere a disposizione un apparecchio adatto a proiettile captivo, con una carica propulsiva adeguata per ripetere lo stordimento nel caso in cui esso risulti insufficiente.
6.1 La concentrazione di CO2, la durata di esposizione al CO2e l’intervallo tra l’uscita dall’atmosfera di CO2e l’inizio del dissanguamento devono essere correlati nel modo seguente:
| Concentrazione di CO in percentuale sul volume | Durata di esposizione in secondi | Intervallo in secondi fino all’inizio del dissanguamento |
|---|---|---|
| minimo 84 % vol. CO | 100 sec. | max. 55 sec. dopo l’uscita |
| minimo 84 % vol. CO | 120 sec. | max. 60 sec. dopo l’uscita |
| minimo 84 % vol. CO | 150 sec. | max. 70 sec. dopo l’uscita |
| minimo 88 % vol. CO | 150 sec. | max. 100 sec. dopo l’uscita |
| minimo 90 % vol. CO | 120 sec. | max. 70 sec. dopo l’uscita |
| minimo 90 % vol. CO | 150 sec. | max. 120 sec. dopo l’uscita |
6.2 L’intervallo massimo ammesso tra il momento dell’uscita dell’animale dall’atmosfera di CO2e l’inizio della iugulazione vale per ogni singolo animale; nel caso in cui diversi animali si trovano nel dispositivo di convoglio, l’intervallo vale per l’ultimo animale che giunge al dissanguamento.
6.3 L’effetto analogo di valori diversi dai parametri indicati deve essere dimostrato dalla direzione dell’azienda attraverso lo stordimento di almeno 1000 suini in condizioni normali di esercizio.
(art. 4 e 6 cpv. 2)
Gli impianti di stordimento con gas di polli e tacchini devono soddisfare i requisiti seguenti:
2.1 Prima della messa in servizio di un impianto, il gestore dello stesso deve stabilire i seguenti parametri in base alle indicazioni del fabbricante:
2.2 Nell’esercizio dell’impianto è necessario rispettare i parametri stabiliti ai sensi del numero 2.1.
2.3 Per la fissazione dei parametri è necessario tenere conto della specie, delle dimensioni e del sesso degli animali. Occorre garantire che l’effetto di stordimento duri fino al sopraggiungere della morte.
2.4 Occorre garantire che la durata minima di esposizione al gas nella concentrazione minima stabilita al livello della testa dei polli e dei tacchini non possa scendere al di sotto delle norme previste.
2.5 Per stabilire la miscela e concentrazione di gas adatte e la durata di esposizione al gas è necessario provare che, in condizioni normali di esercizio, è possibile uno stordimento efficace di almeno 1000 animali.
2.6 Per stabilire l’intervallo di tempo tra stordimento e dissanguamento è necessario provare che è possibile uno stordimento efficace:
a. di almeno 10 000 animali nelle grandi aziende secondo l’articolo 3 lettera l OMCC^6^;
b. di almeno 1000 animali in macelli con un’esigua capacità produttiva secondo l’articolo 3 lettera m OMCC.
2.7 Soltanto la persona qualificata allo scopo può apportare eventuali modifiche ai parametri tecnici dell’impianto; tali modifiche devono essere documentate.
3.1 La cella in cui gli animali sono esposti al gas deve essere munita, in punti chiaramente segnalati, di sensori che permettano di misurare la concentrazione e la temperatura del gas. 3.2 L’impianto di stordimento deve essere dotato di un dispositivo che permetta di registrare il tempo di esposizione degli animali alla concentrazione minima prevista al numero 2.1. 3.3 La concentrazione di gas e la durata di esposizione degli animali nelle diverse sezioni dell’impianto nonché la temperatura del gas devono essere registrate continuamente. La registrazione delle misurazioni deve consentire di verificare se sono state rispettate le indicazioni di cui al numero 2.1. Occorre documentare eventuali divergenze e le misure per porvi rimedio. 3.4 Gli apparecchi di misura menzionati ai numeri 3.1–3.3 devono poter essere consultati in qualsiasi momento ed emettere un segnale d’avvertimento ottico e acustico se la durata minima di esposizione prevista o la concentrazione minima di gas stabilita scende al di sotto dei valori fissati oppure se le prescrizioni relative alla temperatura non vengono rispettate. Il segnale di avvertimento che indica la diminuzione della concentrazione minima al di sotto dei valori previsti deve scattare se la concentrazione minima del gas diminuisce per più di 60 secondi del 5 per cento o più sul volume rispetto ai valori fissati.
4.1 Per lo stordimento con CO2, la temperatura del gas all’interno dell’impianto deve essere tenuta tra 15 e 30 °C.
4.2 La durata di esposizione degli animali nelle singole sezioni dell’impianto di stordimento e la gradazione delle concentrazioni di CO2devono essere determinate in base alle indicazioni del fabbricante e all’esperienza dell’azienda.
4.3 Prima di aumentare la concentrazione di CO2a valori superiori al 40 per cento è necessario assicurare che tutti gli animali siano storditi.
4.4 La permanenza degli animali in concentrazioni di CO2 superiori al 40 per cento deve essere sufficientemente lunga da assicurare che l’efficacia dello stordimento duri fino al sopraggiungere della morte.
5.1 L’efficacia dello stordimento deve essere verificata controllando la presenza dei seguenti sintomi principali: a. per ogni lotto: – rilassamento del corpo, – nessun movimento volontario, nessun tentativo di alzarsi, – arresto della respirazione, – nessuna emissione sonora, e – assenza di reazione al momento della iugulazione; b. per campionatura e all’occorrenza: – assenza del riflesso corneale. 5.2 L’entità del campione per il controllo secondo il numero 5.1 lettera a comprende il numero di animali che all’inizio di ogni lotto passano sulla linea di macellazione nell’arco di un minuto, ma almeno 20 animali. Se all’interno di questo lotto vengono registrate divergenze, occorre adottare senza indugio le necessarie misure per porvi rimedio.
6.1 Per polli e tacchini non sufficientemente storditi occorre ripetere lo stordimento con metodi meccanici. L’elettronarcosi non è ammessa come ripetizione dello stordimento. 6.2 Tra l’uscita dall’impianto di stordimento e la fine della catena di dissanguamento occorre tenere a disposizione apparecchi adatti che possano essere immediatamente utilizzati per ripetere lo stordimento nel caso in cui esso risulti insufficiente.
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