510.107.0•Regolamento di servizio dell’esercito
510.107.0RSEFederal Council Ordinance1 gen 1995
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}(RSE)1
del 22 giugno 1994 (Stato 1° gennaio 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 150 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19952,3
decreta:
Il regolamento di servizio:
1Il regolamento di servizio è vincolante per tutti i militari in servizio e per le persone soggette all’obbligo di leva durante il reclutamento. Al servizio di promovimento della pace si applica inoltre l’allegato 2.5 2Fuori del servizio, il regolamento di servizio si applica ai militari quando adempiono obblighi di servizio o quando portano l’uniforme. 3Per il personale militare, il regolamento di servizio è applicabile durante il servizio.6Fuori del servizio, si applica quando devono essere adempiti obblighi di servizio o quando si porta l’uniforme. 4…7
1È militare chiunque sia reclutato e dichiarato abile al servizio, fino a quando sia prosciolto dall’obbligo di prestare servizio militare. Sono militari anche i membri del personale militare.8
2I generi di servizio sono:
3Il periodo di servizio è quello in cui i militari sono in servizio. Esso comincia all’inizio del viaggio d’entrata in servizio e termina alla fine del viaggio che segue il licenziamento. Comprende il tempo di lavoro, il riposo e il tempo libero. Sono considerati tempo libero l’uscita e il congedo.
4Per ragioni pratiche, il presente regolamento usa le forme maschili, come «il militare», «il comandante», ecc.; esse comprendono però sia i militari donne che i militari uomini.
Conformemente all’articolo 2 della Costituzione federale10, la Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l’indipendenza e la sicurezza del Paese. Promuove in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del Paese. Provvede ad assicurare per quanto possibile pari opportunità ai cittadini. Si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un ordine internazionale giusto e pacifico. La politica di sicurezza è un ambito della politica globale e come tale persegue i medesimi obiettivi. Il suo obiettivo è proteggere dalle minacce e dai pericoli la capacità di agire, l’autodeterminazione e l’integrità della Svizzera e della sua popolazione, come pure le loro basi esistenziali, nonché fornire un contributo alla stabilità e alla pace al di là delle frontiere nazionali. Per adempiere i suoi compiti di politica di sicurezza la Svizzera dispone degli strumenti seguenti: politica estera, esercito, protezione della popolazione, Servizio delle attività informative, polizia, politica economica, Amministrazione delle dogane e servizio civile. Nel quadro della politica di sicurezza l’esercito assume un’importanza centrale.11
1L’esercito ha il compito di:
2A favore delle autorità civili e di terzi l’esercito può inoltre:
a. mettere a disposizione mezzi militari per attività civili o fuori del servizio;
b. prestare aiuto spontaneo con truppe in servizio d’istruzione e formazioni di professionisti per la gestione di eventi imprevedibili.
Conformemente alla Costituzione e alla legge, l’esercito è subordinato al potere civile. L’autorità suprema dalla quale esso dipende in ogni circostanza è il Consiglio federale. Sono salve le decisioni che, in virtù della Costituzione o della legge, spettano all’Assemblea federale.
1Le truppe chiamate al servizio attivo sono giurate. I militari confermano così la loro volontà di adempiere gli obblighi militari. 2I militari prestano giuramento o fanno promessa solenne. 3All’atto del giuramentoun membro di un’autorità civile o un comandante rappresenta il Consiglio federale. 4Il rappresentante del Consiglio federale o il comandante della truppa chiamata a prestare giuramento legge il messaggio del Consiglio federale che motiva la chiamata al servizio attivo. 5Successivamente, il rappresentante del Consiglio federale pronuncia la formula del giuramento, ripetuta frase per frase dalla truppa che presta giuramento.
«Giuro/Prometto solennemente: – di servire la Confederazione Svizzera con tutte le mie forze; – di difendere con coraggio i diritti e la libertà del popolo svizzero; – di adempiere i miei obblighi anche con il sacrificio della vita; – di rimanere fedele alla mia truppa e ai miei camerati; – di rispettare le norme del diritto internazionale bellico.»
L’esercito è un’istituzione grande e multiforme. Esso può adempiere il suo compito fondamentale – difendere, proteggere, aiutare – solo se tutte le sue forze collaborano. Truppe con istruzione ed equipaggiamento diversi, nonché specialisti, devono svolgere missioni particolari e collaborare per perseguire lo scopo comune. L’esercito ha quindi bisogno di un’efficiente organizzazione di comando. Esso è articolato in formazioni e organizzato gerarchicamente. L’ordine e l’obbedienza sono le espressioni più evidenti del comando militare. Comandare significa, anche in caso di un evento reale, molto più che semplicemente impartire ordini. Chi comanda deve stabilire obiettivi, prendere decisioni e attribuire compiti. Gli organi di comando devono anche elaborare le informazioni ricevute e trasmetterle in modo appropriato. Devono coordinare e controllare l’attività dei subordinati e collaborare con gli organi dello stesso livello. Devono motivare i loro subordinati, provvedere al loro benessere e impedire o comporre i dissidi interni. Ad ogni livello, il diritto e il dovere di comandare sono vincolati alla responsabilità. Anche dai subordinati si esige più della semplice obbedienza. Nel quadro del loro compito, devono agire in modo disciplinato, autonomo e responsabile. Devono informare i superiori e i camerati e collaborare con loro in modo efficace. Nell’esercito, tutti i capi sono al tempo stesso dei subordinati. Anche chi dà ordini è tenuto all’obbedienza. Ciò vale anche per il generale, che è responsabile nei confronti del Parlamento e del Consiglio federale. In tutti i gradi della gerarchia militare, la disciplina e l’autonomia sono tanto necessari quanto la volontà e la capacità di lavorare insieme. Nelle formazioni sono raggruppati cittadine e cittadini di origine, età, istruzione, abitudini di vita e interessi diversi. Li riunisce il compito comune. È possibile adempiere tale compito solo se i singoli formano una comunità unita per realizzarlo.
1Comandare significa dirigere l’azione dei subordinati per conseguire uno scopo comune. 2I risultati ottenuti da una formazione militare risultano dalla collaborazione dei singoli secondo un determinato piano. Nell’ambiente militare, comandare significa dunque, in particolare, convincere ognuno ad impiegare tutte le proprie forze per l’adempimento comune del compito, in caso di evento reale anche sacrificando la propria vita.
I capi stabiliscono gli obiettivi da realizzare. Essi lasciano ai subordinati la maggior libertà possibile nella scelta dei mezzi. Tale libertà è limitata solo dalla necessità di salvaguardare la coesione dell’insieme.
1Condurre mediante obiettivi esige dai capi coraggio, fiducia e rispetto per la libertà d’azione dei subordinati.12 2Questo modo di comando esige dai subordinati riflessione attiva e prontezza ad agire autonomamente e con iniziativa al servizio del compito da adempiere.
1I superiori portano la responsabilità di una tempestiva attribuzione di compiti adeguati alla situazione. Essi stabiliscono i compiti solo dopo averne valutato le conseguenze. Sotto questo profilo, tengono conto delle capacità dei loro subordinati. 2Nel preparare le sue decisioni, il superiore può consultare i subordinati. Tuttavia, ne è responsabile soltanto lui. 3I superiori controllano se gli obiettivi stabiliti sono realizzati. 4I superiori sono responsabili del benessere e della sicurezza dei loro subordinati. Essi non li espongono a rischi e pericoli inutili. 5Anche i subordinati, a tutti i livelli, portano responsabilità. Nel quadro della libertà d’azione loro accordata, essi sono responsabili dell’esecuzione di un compito.
1La realizzazione degli obiettivi presuppone da parte di tutti i militari di una medesima formazione un comportamento disciplinato. Disciplina significa che il singolo militare deve mirare in primo luogo all’adempimento del compito comune, dando il meglio di sé e lasciando in secondo piano i propri desideri e interessi personali. 2La disciplina raggiunge la sua massima efficacia quando è associata ad iniziativa e ad autonomia.
1Per poter adempiere gli scopi della formazione cui appartengono, i subordinati devono conoscere le intenzioni del loro superiore. Il superiore coglie quindi ogni occasione propizia per informare. Nel limite del possibile, egli rende note le riflessioni che lo hanno indotto alla sua decisione. Tale informazione è tanto più importante quanto più il superiore conta sull’autonomia e sull’iniziativa di ognuno dei suoi subordinati. 2I subordinati informano spontaneamente il loro superiore su fatti che potrebbero essere importanti per l’esecuzione del compito. Tale informazione è particolarmente importante quando le loro conoscenze tecniche e specialistiche possono essere determinanti per il successo del compito affidato alla formazione. 3Ogni militare si sforza di procurarsi le informazioni importanti per l’adempimento del suo compito.
I compiti assegnati a una formazione sono spesso difficili e complessi. Essi possono venire risolti solo se i membri della formazione s’informano reciprocamente e permanentemente sul loro lavoro. Una comunicazione regolare contribuisce in maniera determinante a far sì che ognuno possa identificarsi con il suo compito e dare il meglio di sé. Essa crea tra superiori e subordinati quella fiducia che, in caso di urgenza e in condizioni difficili, consente di operare mediante ordini e istruzioni concisi.
Condurre presuppone autorità. Questa risulta in particolare dalla credibilità tecnica e personale dei superiori. I superiori conducono in primo luogo mediante il loro esempio personale. Essi incarnano la disciplina e l’impegno, ed esercitano in tal modo un effetto educativo sui loro subordinati.13
I contatti tra superiori e subordinati sono caratterizzati da rispetto reciproco. Superiori e subordinati hanno fiducia gli uni negli altri e s’impegnano insieme per rafforzare lo spirito di corpo e la capacità di lavoro della loro formazione. La certezza di poter contare sugli altri agevola l’adempimento degli obblighi e la realizzazione dell’obiettivo comune.
1L’esercito è articolato in formazioni ed è organizzato gerarchicamente. Le formazioni possono essere raggruppate in funzione del compito. A tal fine i rapporti di subordinazione possono subire modifiche.14 2Le formazioni dei vari livelli sono indicate qui appresso (in ordine ascendente): nucleo gruppo sezione unità (compagnia, batteria, colonna, squadriglia) corpo di truppa (battaglione, gruppo, squadra, comando) Grande Unità (brigata, comando della polizia militare, Forze terrestri, Forze aeree, divisione territoriale).1516
1L’ordinamento del comando disciplina i rapporti di subordinazione. Esso costituisce il presupposto per il successo della condotta della truppa. 2Chi è a capo di una formazione è il superiore di tutti i militari della formazione, inclusi quelli che gli sono subordinati temporaneamente. 3Tutti i militari devono sapere a chi sono subordinati e come sono regolate le responsabilità.
1La via di servizio risulta dall’ordinamento del comando. Essa collega i singoli livelli di comando, senza ometterne alcuno. 2Gli ordini, gli annunci, le proposte e le richieste passano per la via di servizio. Comunicazioni destinate alla reciproca informazione e a stabilire relazioni dirette non sono vincolate alla via di servizio. 3Accanto alla via di servizio normale vi sono vie di servizio tecniche. 4Se la mancanza di tempo o altre ragioni impongono deroghe alla via di servizio, le istanze omesse devono essere informate al più presto. 5Per le questioni di carattere personale i militari possono rivolgersi direttamente al loro comandante, al medico di truppa o al cappellano militare.
1I superiori e i loro aiuti di comando hanno il diritto e l’obbligo d’impartire ordini per quanto riguarda gli affari di servizio. I subordinati sono tenuti all’obbedienza.
2I superiori provvedono perché gli ordini siano eseguiti, indipendentemente dal fatto che essi siano stati impartiti da loro stessi o da istanze superiori.
3I superiori rispettano le sfere di responsabilità dei loro subordinati e non le limitano senza ragioni imperative.
4I militari che svolgono la loro attività in ambiti particolari hanno la competenza d’impartire ordini nella misura in cui l’esecuzione del loro compito lo esiga. Questo vale in particolare per:
5Se vengono a mancare il superiore e il suo sostituto, il militare più idoneo, d’intesa con i camerati, assume immediatamente il comando fino a quando il comandante superiore prenda nuove disposizioni.
6Il subordinato che non ha capito quanto ci si aspetta da lui chiede le spiegazioni necessarie.
7Quando un nuovo ordine contraddice un ordine precedente, il subordinato rende attento il superiore su tale contraddizione. Egli esegue tuttavia il nuovo ordine se il superiore lo conferma.
8Qualora sia necessario, i subordinati possono derogare a un ordine se le circostanze siano considerevolmente mutate rispetto al momento in cui esso è stato impartito, il collegamento con il superiore sia stato interrotto ed essi non possano assumersi la responsabilità di attendere. Tuttavia, essi continuano ad agire secondo l’intenzione del superiore e lo informano non appena possibile.
1I militari sono ordinati gerarchicamente secondo la loro istruzione militare e la loro funzione. Tale ordine gerarchico comprende un certo numero di gradi. 2A parità di grado, il rango nell’ordine gerarchico è determinato dall’anzianità di servizio. In caso di uguale anzianità di servizio, è determinante la data di nascita. 3Ordinamento del comando e ordine gerarchico non devono necessariamente coincidere. In casi eccezionali è possibile che militari di grado superiore siano subordinati a militari di grado inferiore. 4I militari di grado superiore che nel contempo non sono anche capi non hanno la competenza d’impartire ordini nelle sfere di comando altrui. In caso d’infrazioni all’ordine militare hanno tuttavia il diritto e l’obbligo d’impartire ordini per ristabi-lirlo. 5I gradi della truppa sono: recluta soldato appuntato appuntato capo.17 6Gli ufficiali e i sottufficiali formano i quadri. 7I gradi dei sottufficiali sono: caporale sergente sergente capo sergente maggiore sottufficiali superiori furiere sergente maggiore capo aiutante sottufficiale aiutante di stato maggiore aiutante maggiore aiutante capo.18 8I gradi degli ufficiali sono: tenente ufficiali subalterni primo tenente capitano capitani maggiore ufficiali superiori tenente colonnello colonnello brigadiere alti ufficiali superiori divisionario comandante di corpo generale comandante in capo dell’esercito
1I sottufficiali sono i superiori più vicini alla truppa. A seconda del grado, possono comandare gruppi, essere stretti collaboratori del caposezione o del comandante oppure essere impiegati in uno stato maggiore o in qualità di specialisti.19 2I sottufficiali hanno la propria sfera di competenza e di responsabilità. Sono, in particolare, responsabili dell’istruzione all’uso delle armi, degli apparecchi e dei veicoli nonché dell’educazione.20 3I militari di truppa che esercitano funzioni di sottufficiale sono considerati quadri.21
1Gli ufficiali portano la responsabilità del comando, dell’istruzione e dell’educazione nonché dell’impiego delle formazioni.22 2Gli ufficiali comandano le formazioni a partire dal livello di sezione. Possono essere impiegati negli stati maggiori o essere addetti a compiti particolari come specialisti. 3I sottufficiali, gli appuntati capi, gli appuntati e i soldati con conoscenze tecniche particolari possono, se necessario, svolgere funzioni d’ufficiale ed essere nominati ufficiali specialisti.23
1I comandanti comandano le formazioni, a partire dal livello d’unità, nell’impiego e nell’istruzione. 2Sono responsabili della prontezza di base e prontezza all’impiego24della loro formazione. 3Provvedono a un’ampia informazione dei loro subordinati, anche in questioni concernenti la politica di sicurezza e la difesa nazionale. 4Valutano le prestazioni dei quadri e della truppa. 5Pianificano la sostituzione dei quadri ed esaminano i candidati che entrano in linea di conto. 6Dispongono del potere disciplinare. 7Svolgono i compiti fuori del servizio vincolati al loro comando.
1Gli ufficiali di stato maggiore, i capiservizio e gli altri aiuti di comando sono membri degli stati maggiori. Appoggiano i loro comandanti nei compiti di comando e sorvegliano l’esecuzione degli ordini. 2I membri degli stati maggiori ricevono dai loro comandanti sfere di competenze proprie. Nell’ambito delle competenze loro accordate, agiscono in modo indipendente ed emanano i relativi ordini e istruzioni. Dirigono l’istruzione tecnica e controllano, sotto il profilo tecnico e materiale, la prontezza di base e prontezza all’impiego delle formazioni. 3Gli ufficiali di stato maggiore generale dirigono l’attività di stato maggiore negli stati maggiori delle Grandi Unità.
1Il personale militare comprende i militari di professione (ufficiali di professione, sottufficiali di professione e soldati di professione) e i militari a contratto temporaneo (ufficiali a contratto temporaneo, sottufficiali a contratto temporaneo e soldati a contratto temporaneo). 2Il personale militare è impiegato nei settori dell’istruzione, dell’educazione, della condotta e dell’impiego. 3Nelle scuole, gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione assumono la responsabilità dell’istruzione, dell’educazione e del comando. Possono essere appoggiati da militari a contratto temporaneo e da insegnanti specialisti. 4Gli ufficiali sono istruiti soprattutto da ufficiali di professione e da ufficiali a contratto temporaneo, mentre i sottufficiali e la truppa sono istruiti da sottufficiali di professione e da sottufficiali a contratto temporaneo. 5Il personale militare incorporato come il resto dei militari in stati maggiori e unità, vi presta servizio militare alle medesime condizioni degli altri militari.
1L’unità (compagnia, batteria, colonna, squadriglia) è, di regola, la comunità operativa e di vita sociale dei militari. 2Normalmente, l’unità si compone di diverse sezioni, a loro volta suddivise in gruppi. 3Lo spirito di corpo dei quadri è d’importanza decisiva per l’unità.
1I caporali comandano gruppi in determinati settori di servizio specialistici.
2I sergenti sono i capigruppo. Sono responsabili della prontezza di base e della prontezza all’impiego del loro gruppo.
3I sergenti capi sono sostituti dei capisezione.
4I sergenti maggiori sono sottufficiali tecnici e specialisti in particolari settori di servizio specialistici.
5Il furiere in quanto furiere d’unità dirige, per incarico del comandante, il servizio del commissariato dell’unità. È in particolare responsabile:
6Il sergente maggiore capo in quanto sergente maggiore d’unità dirige, per incarico del comandante, importanti settori dell’andamento del servizio. È in particolare responsabile:
a. del controllo degli effettivi;
b. del servizio interno;
c. dell’immagazzinamento e della manutenzione del materiale e delle munizioni;
d. dell’organizzazione degli alloggi della truppa.
7L’aiutante sottufficiale è il capo della sezione logistica o il capo della sezione del picchetto incidenti.
8Il furiere d’unità, il sergente maggiore d’unità, il capo della sezione logistica e il capo della sezione del picchetto incidenti sono collaboratori diretti del comandante d’unità.
1Gli ufficiali subalterni sono gli ufficiali più vicini alla truppa. Conducono la loro sezione mediante l’esempio personale e, in caso d’impiego, condividono gli sforzi e i pericoli della loro truppa. 2Essi sono responsabili della prontezza di base e prontezza all’impiego della loro sezione. 3Dirigono l’istruzione e l’educazione nella loro sezione.25 4Per incarico del comandante, svolgono compiti particolari.
1Il comandante d’unità dirige la sua unità nell’impiego e nell’istruzione. 2È responsabile della prontezza di base e prontezza all’impiego della sua unità. 3Promuove e rafforza la fiducia e lo spirito di corpo della sua unità ed è responsabile dell’informazione completa dei suoi subordinati. 4Si occupa dei militari della sua unità. Questi possono rivolgersi a lui anche fuori del servizio.
L’istruzione e l’educazione militari hanno lo scopo di preparare i militari alla guerra e ad affrontare altre situazioni di crisi. Di regola, l’istruzione e l’educazione sono concomitanti. L’istruzione è finalizzata al raggiungimento di conoscenze e capacità specifiche. L’educazione influisce sul comportamento e sui valori.26 L’istruzione e l’educazione devono permettere ai quadri e alla truppa di prestare servizio anche sotto pesanti pressioni. Le esigenze sono perciò elevate.27Talvolta devono giungere ai limiti del sopportabile. Un elevato livello d’istruzione e il successo degli sforzi comuni favoriscono la fiducia nelle proprie capacità e nel sostegno che può essere atteso da camerati e superiori. L’istruzione e l’educazione militari si rivolgono ad adulti. Esse si fondano sul rispetto reciproco tra insegnanti e allievi. I superiori e gli insegnanti incoraggiano l’iniziativa e provvedono a creare buone condizioni. La responsabilità individuale e la collaborazione attiva degli allievi contribuiscono al successo.28 Le conoscenze militari e civili si completano reciprocamente. Il nostro esercito di milizia si giova spesso delle conoscenze acquisite nella vita civile; inversamente, molti profittano nella loro attività civile delle esperienze e conoscenze acquisite durante il servizio militare.
Scopo dell’istruzione e dell’educazione militari è l’attitudine ad adempiere i compiti affidati all’esercito, in tempo di guerra e in altre situazioni di crisi anche con il sacrificio della vita.
1L’istruzione e l’educazione militari promuovono e rafforzano nei militari:
2L’istruzione militare procura solide conoscenze militari e destrezza, anche in condizioni difficili.
3L’educazione militare rafforza attitudini indispensabili in ogni comunità militare, quali:
a. la camerateria;
b. la fiducia nel comando;
c. l’attività nell’interesse della formazione.
1L’istruzione militare del singolo sfocia nell’istruzione della formazione.29Le formazioni minori (gruppo, sezione e unità) costituiscono vere e proprie comunità operative. Esse adempiono i loro compiti nell’ambito di formazioni più grandi.
2L’istruzione deve permettere a una formazione di:
3Le attitudini acquisite dai militari durante l’istruzione individuale sono messe in pratica nell’istruzione in formazione, che esige molto dai quadri. Ne risulta per la truppa un’attività d’intensità variabile.
1I servizi militari svolti in tempo di pace sono in gran parte servizi d’istruzione. Ne fanno parte le scuole reclute, le scuole per i quadri, i corsi di ripetizione e i corsi per i quadri. 2I soldati e i superiori ricevono l’istruzione di base nelle scuole reclute e nelle scuole per i quadri. Tale istruzione comprende l’istruzione individuale e l’istruzione in formazione ai livelli inferiori. 3I corsi di ripetizione e i corsi per i quadri sono destinati a rinfrescare e a completare le conoscenze e le capacità specifiche nelle diverse funzioni. Tuttavia, l’elemento principale dei corsi di ripetizione è costituito dagli esercizi in formazione e dalla collaborazione dei servizi tecnici. Quadri e truppe devono adempiere i loro compiti in condizioni il più possibile vicine alla realtà. 4Anche nel servizio di promovimento della pace, nel servizio d’appoggio e nel servizio attivo, l’istruzione e l’educazione del singolo e della formazione vengono approfondite in funzione dell’impiego previsto.30 5In tutti i servizi, l’istruzione dei quadri è un presupposto importante per il successo dell’istruzione della truppa. 6All’inizio di ogni prestazione di servizio deve essere eseguito un controllo dell’identità.31
1Gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione sono responsabili dell’istruzione, dell’educazione e del comando nelle scuole reclute e nelle scuole per i quadri. Essi istruiscono principalmente i quadri di milizia e li appoggiano nella loro attività di comando, di istruzione e di educazione durante il servizio pratico. Possono essere assistiti da militari a contratto temporaneo e da insegnanti specialisti. 2Il comandante di truppa assume la responsabilità globale nei corsi di ripetizione e nei corsi per i quadri nonché nel servizio di promovimento della pace, nel servizio d’appoggio e nel servizio attivo. In tale sede l’istruzione e l’educazione incombono ai quadri di milizia. Questi ultimi possono essere assistiti da personale militare e da insegnanti specialisti.
1Per avere successo, l’istruzione esige scopi chiari, che devono essere noti ai militari da istruire. 2Per raggiungere gli scopi fissati, occorre accordare ai militari da istruire la più ampia responsabilità possibile. 3Un addestramento intenso permette di raggiungere solide capacità. L’addestramento sotto forma di drill è necessario dove si esige un comportamento basato sui riflessi, in particolare per la padronanza di armi e apparecchi. 4Chi raggiunge rapidamente gli scopi dell’istruzione può essere chiamato a collaborare all’istruzione dei camerati. 5Chi non raggiunge gli scopi dell’istruzione nell’ambito fissato è incoraggiato mediante misure speciali. Il comandante può ordinare che gli sia data un’istruzione supplementare fuori dell’orario generale di lavoro.
1Gli obblighi degli insegnanti comprendono controlli regolari del livello d’istruzione. I superiori degli insegnanti valutano il successo dell’istruzione mediante visite alla truppa e ispezioni. Se i risultati sono insufficienti, devono essere ordinate ulteriori misure d’istruzione. 2I militari da istruire hanno diritto di conoscere la valutazione del loro lavoro. Gli insegnanti li informano sui risultati dei controlli dell’istruzione, possibilmente in occasione di un colloquio. Tale colloquio mira al miglioramento della qualità del lavoro.
1Le visite alla truppa permettono ai comandanti di rendersi conto dello spirito che regna nella truppa, del livello d’istruzione e dell’andamento del servizio, come pure di conoscere meglio i propri quadri. 2Il superiore può annunciare la sua visita al comandante della truppa da visitare. Tuttavia, i piani di lavoro dei quadri e della truppa non devono essere modificati. 3Il superiore commenta le sue constatazioni con il comandante al quale ha reso visita. 4I capiservizio possono effettuare visite alla truppa per incarico del loro comandante, in particolare allo scopo di controllare l’istruzione tecnica.
1I comandanti verificano mediante ispezioni periodiche il livello dell’istruzione e la prontezza di base e prontezza all’impiego delle formazioni. I superiori possono effettuare l’ispezione da soli oppure incaricare loro collaboratori d’ispezionare singoli settori tecnici. 2L’ispettore dispone della truppa da ispezionare e stabilisce ciò che sarà ispezionato. Egli valuta il lavoro e commenta il risultato dell’ispezione con i quadri e la truppa.
La vita militare si svolge in una comunità che non può essere scelta liberamente. Spesso le condizioni di vita sono caratterizzate da spazi ristretti e ambienti semplici. La sfera privata è limitata e per le abitudini e i desideri individuali rimane un margine esiguo. È quindi necessario che la vita militare quotidiana si fondi su regole precise. Esse riducono le incertezze e i conflitti. Da ogni militare ci si attende che si integri consapevolmente nella comunità militare. Occorre far passare in secondo piano i desideri personali, aver riguardo per i camerati e aiutare i più deboli. Il buon andamento del servizio esige puntualità, precisione e pulizia. I militari trattano con cura il materiale e le installazioni; essi rispettano l’ambiente. Un buon andamento del servizio implica un comportamento disciplinato da parte dei quadri e della truppa. È tuttavia indispensabile che ognuno sia anche pronto a svolgere i lavori necessari di propria iniziativa. Quanto più il singolo lavora in modo indipendente nell’interesse dell’insieme, tanto meno necessari divengono gli ordini. Un andamento del servizio privo di attriti costituisce il presupposto di un’istruzione e di un impiego efficaci.
1Per andamento del servizio s’intende lo svolgimento organizzato della vita quotidiana e del lavoro di una formazione militare. 2Le prescrizioni concernenti l’andamento del servizio sono valevoli per i servizi d’istruzione. Nel servizio di promovimento della pace, nel servizio d’appoggio e nel servizio attivo l’andamento del servizio è adeguato alla situazione del momento.32
1La truppa alloggia in caserme, accantonamenti, impianti sotterranei, alloggi di fortuna, bivacchi o presso privati. 2I quadri e la truppa, così come le donne e gli uomini, sono di regola alloggiati separatamente. 3Durante il servizio, i militari hanno diritto alla sussistenza. A dipendenza della situazione e del compito, la sussistenza può essere distribuita in modo irregolare.
1Il settore comunitario comprende le installazioni, gli edifici e i luoghi utilizzati dalla truppa. 2Per motivi di servizio, il comandante può fissare un raggio d’uscita che non può essere superato senza autorizzazione. Durante i servizi d’istruzione si rinuncia abitualmente a fissare un raggio d’uscita.
1Il comandante regola lo svolgimento del servizio in un programma di lavoro. 2Il programma di lavoro è destinato anche all’informazione generale della truppa.
1Il comandante può emanare un ordine del giorno generale per sgravare i programmi di lavoro o gli ordini del giorno. 2L’ordine del giorno generale regola particolari che si ripetono nell’andamento del servizio, come orari di lavoro, orari dei pasti, rapporti o visita medica.
1L’ordine del giorno regola le attività della truppa per ogni giorno di servizio. Esso deve essere accessibile a tutti i militari della formazione interessata. Può essere modificato solo in casi eccezionali. 2Si può rinunciare all’ordine del giorno se le indicazioni del programma di lavoro o dell’ordine del giorno generale sono sufficienti e accessibili a tutti.
1Il periodo di servizio comprende tutta la durata di un servizio militare. Esso comincia con l’inizio del viaggio per l’entrata in servizio e termina con la fine del viaggio che segue il licenziamento. 2Il periodo di servizio è costituito dal tempo di lavoro, dal riposo e dal tempo libero. 3Il tempo di lavoro inizia, di regola, con la diana e termina con l’appello principale o l’appello serale. 4Il riposo serve al rilassamento. Può essere ordinato. 5Sono considerati tempo libero la libera uscita e il congedo. 6Fuori del tempo di lavoro normale, il comandante può ordinare a singoli militari dell’unità di effettuare lavori supplementari necessari per il servizio. Per tali lavori sceglie in particolare coloro che hanno avuto un carico di lavoro inferiore oppure che hanno dimostrato un impegno insufficiente nel lavoro.
L’appello d’entrata inizia con il controllo dell’effettivo. L’unità pronta all’impiego è annunciata al comandante. Questi può informare la truppa sugli scopi e sullo svolgimento delle attività imminenti.
1Il ristabilimento comprende tutte le attività destinate a ripristinare la prontezza della formazione.33 2Esso si suddivide in servizio di parco e in servizio interno. 3Il comandante dell’unità regola le responsabilità e ordina i controlli.
1Il servizio di parco comprende la manutenzione dell’arma personale, delle armi collettive, delle munizioni, dei veicoli e degli apparecchi, come pure del resto del materiale. 2Il servizio di parco comprende anche la cura e il ricovero degli animali dell’esercito. 3Il servizio di parco è controllato dai quadri.
1Il servizio interno comprende la manutenzione dell’equipaggiamento personale, del materiale consegnatogli personalmente, nonché l’igiene corporale e la pulizia dell’alloggio.34 2Ogni militare è responsabile della completezza, della manutenzione e della prontezza all’impiego dell’equipaggiamento personale e del materiale consegnatogli. Egli esegue autonomamente il servizio interno nei limiti del tempo impartitogli.35 3Il servizio interno è diretto dal sergente maggiore capo. Per i controlli, il sergente maggiore capo dispone, d’intesa con il comandante d’unità, di quadri supplementari.36
1L’appello principale significa che l’unità ha concluso il lavoro giornaliero ed è ristabilita. L’unità si presenta al completo, ad eccezione dei distaccati e dei malati. 2L’appello principale ha luogo prima delle sere libere e prima del licenziamento dell’unità per il congedo generale. 3Il comandante può ordinare in altra forma la partenza per la libera uscita o il licenziamento per il congedo generale.
1Il comandante fissa l’orario della libera uscita nell’ordine del giorno generale o nell’ordine del giorno. 2Di regola, l’orario di uscita dei quadri non è limitato. Il comandante stabilisce eventuali limitazioni e controlli. 3Tutti i militari devono rispettare l’ora locale di chiusura degli esercizi pubblici. 4Per motivi particolari, come un elevato grado di prontezza all’impiego, sforzi particolari richiesti alla truppa o diana anticipata, il comandante può limitare sia la durata della libera uscita sia il raggio d’uscita, oppure ordinare il riposo. 5Durante la libera uscita i militari portano l’uniforme d’uscita. Il comandante può ordinare eccezioni. 6Durante la libera uscita i militari non sono autorizzati a condurre veicoli a motore privati. Il comandante può autorizzare eccezioni.
Con l’appello serale terminano il giorno di lavoro e la libera uscita delle reclute, dei soldati e degli appuntati, come pure degli appuntati capi, sempreché non facciano parte dei quadri.37Dopo l’appello serale l’alloggio non può più essere lasciato senza autorizzazione.
1Il congedo generale è il tempo libero, della durata di più di una giornata, ordinato dal comandante per la maggior parte dei militari che assolvono un servizio d’istruzione. 2Il congedo personale è il tempo libero concesso dal comandante su domanda personale. 3Il congedo a libera scelta è il tempo libero, della durata massima di due volte 24 ore per ogni servizio, concesso a tutti i militari che prestano servizio in una scuola reclute.
1I militari chiamati in servizio che necessitano di un congedo personale presentano al comandante, prima dell’inizio del servizio, una domanda motivata per iscritto, firmata e corredata delle prove necessarie. In casi imprevedibili, la domanda può essere presentata durante il servizio. 2Il comandante autorizza la domanda se le prestazioni militari del richiedente e l’andamento del servizio lo consentono, nonché se l’interesse privato del richiedente a ricevere il congedo prevale sull’interesse pubblico che il servizio sia adempiuto.
1Il congedo a libera scelta può essere richiesto sotto forma di giorni singoli o consecutivi. 2Deve essere richiesto al comandante con una domanda scritta. 3Non è necessario fornire una motivazione. 4Il comandante autorizza la domanda se l’andamento del servizio lo consente. 5Il licenziamento e l’entrata in servizio hanno luogo durante il congedo.
1Al licenziamento per il congedo e all’entrata in servizio dopo il congedo i militari portano l’uniforme d’uscita. Il comandante può ordinare eccezioni. Durante il congedo è permesso portare abiti civili. È vietato cambiare la tenuta in pubblico. 2Il Comando Istruzione emana istruzioni sui dettagli amministrativi dei congedi generali e provvede a una prassi unitaria per quanto concerne la concessione dei congedi.
1Per le questioni di carattere personale i militari possono rivolgersi direttamente al loro comandante, al medico di truppa, al cappellano militare, al Servizio sociale dell’esercito, al Servizio psicopedagogico dell’esercito o all’Organo di mediazione dell’esercito.38 2Se necessario, i militari ricevono un’assistenza spirituale, medica, psicologica e sociale. 3Le persone o gli organi di cui al capoverso 1 organizzano tale consulenza e assistenza, facendo capo a specialisti.39 4I militari si assistono mutualmente nel bisogno e nello sconforto, in spirito di camerateria.
I superiori si esprimono, nel limite del possibile, nella lingua materna dei subordinati. Nelle formazioni ove si parlano più lingue, si esprimono nella lingua letteraria.
1L’uniforme è l’espressione dell’appartenenza all’esercito. Chi porta l’uniforme rappresenta la truppa e ha perciò l’obbligo di presentarsi e comportarsi correttamente. Segnatamente i capelli devono essere puliti e curati; i capelli lunghi non possono essere portati sciolti. I capelli, i gioielli e i piercing non devono ostacolare l’attività di servizio né compromettere la sicurezza personale. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)40può stabilire i dettagli relativi all’immagine in uniforme.41 2Le Armi, i servizi ausiliari e le formazioni hanno segni distintivi particolari. 3È vietato portare capi di vestiario, accessori e altri oggetti non conformi alle prescrizioni. 4Il DDPS disciplina il porto dell’uniforme fuori del servizio.42
1Le forme di comportamento militari sono l’espressione dell’integrazione nella comunità militare e nella sua organizzazione.
2Chi si rivolge a un superiore o a un capo o è da questi interpellato, saluta e si annuncia. Se gli interlocutori si conoscono per nome, è sufficiente il saluto militare.
3Inoltre, i militari si salutano nelle situazioni nelle quali il saluto sarebbe normale anche nella vita civile.
4Le formazioni schierate salutano i superiori e i capi. Le formazioni e le installazioni sono annunciate ai superiori e agli organi di controllo.
5Il singolo militare è tenuto al saluto:
6In occasioni particolari, come cerimonie ufficiali, gare internazionali e ricevimenti, le forme militari possono essere regolate in modo particolare.
7Si applicano le regole di cortesia civili quando manchino prescrizioni su forme militari.
La coesione dei membri di una formazione costituisce una condizione essenziale per poter adempiere i compiti militari e affrontare con successo i pericoli della vita militare. I simboli e le cerimonie militari sono destinati a rafforzare la solidarietà e ad esprimerla sia all’interno che all’esterno.
1Gli emblemi, la bandiera o lo stendardo di una formazione sono il simbolo della formazione quale comunità di destini. Gli emblemi simboleggiano inoltre la Confederazione e quanto va protetto e difeso. 2Le formazioni prendono in consegna i loro emblemi dopo l’entrata in servizio e li riconsegnano prima del licenziamento. 3Gli emblemi sono portati dall’alfiere nelle occasioni importanti. Essi rappresentano la formazione. 4L’aiutante di stato maggiore dello stato maggiore di battaglione o di gruppo è l’alfiere.43
1Le cerimonie sono semplici e degne. Testimoniano, sul piano interno ed esterno, la coesione della truppa. 2Particolare importanza rivestono la presa in consegna e la riconsegna degli emblemi, le cerimonie di promozione e, nel servizio attivo, la prestazione del giuramento. In occasioni particolari, possono essere organizzate anche altre cerimonie militari. 3Manifestazioni militari, quali giornate delle porte aperte e sfilate, si svolgono in modo semplice e appropriato.
Durante il servizio militare, i militari si trovano a far fronte ad esigenze inabituali e devono adempiere obblighi non comuni. Nell’impiego militare, specialmente nel combattimento, essi sono spinti fino a limiti estremi: la violenza minaccia la loro integrità fisica e la loro esistenza; anch’essi sono però obbligati a usare la forza. Tale uso della forza è giustificato solo dalla necessità di parare la minaccia. Nei servizi d’istruzione e nell’impiego si tiene quindi conto, nella misura del possibile, della necessità di assistenza spirituale e religiosa. È un’esigenza dello Stato di diritto e una regola della camerateria che, nelle questioni religiose, ogni militare abbia per gli altri il medesimo rispetto che egli si attende dagli altri.
1I militari rispettano la fede religiosa altrui. Evitano tutto ciò che ferisce i sentimenti religiosi dei camerati o della popolazione. 2La truppa rispetta il riposo festivo della popolazione nelle domeniche e nei giorni di feste religiose. Ciò vale anche nell’impiego, sempreché il compito e la situazione lo permettano.
1I militari hanno diritto all’assistenza spirituale.44 2L’assistenza spirituale è di responsabilità del cappellano militare. I militari di tutte le confessioni e religioni nonché quelli senza confessione possono rivolgersi direttamen-te al cappellano militare.45 3I cappellani militari consigliano i comandanti nelle questioni concernenti l’assistenza spirituale. Svolgono la propria attività di assistenti spirituali senza interferenze da parte dei comandanti di truppa. 4I militari si assistono mutualmente nel bisogno e nello sconforto, in spirito di camerateria.
1Nelle domeniche di servizio o nelle feste religiose, oppure il giorno precedente, la truppa può celebrare funzioni religiose militari. Tali funzioni religiose sono organizzate dai cappellani militari, in comune o separatamente, per confessione.46 2Se in tali giorni non si tengono funzioni religiose militari, dev’essere accordata la possibilità di assistere a una funzione religiosa civile, sempreché le esigenze di servizio lo permettano. 3I cappellani militari possono celebrare funzioni religiose anche durante la settimana, soprattutto in caso di corsi senza domeniche di servizio. 4Se i cappellani militari celebrano una funzione religiosa militare durante il servizio, i militari appartenenti ad altre confessioni o religioni sono autorizzati a partecipare a una funzione religiosa civile della loro istituzione. Occorre tuttavia che essa sia tenuta nel luogo di stazionamento o nelle sue vicinanze e che l’andamento del servizio lo permetta. I militari che non intendono assistere alla funzione religiosa militare né ad una funzione religiosa civile sono dispensati. Possono però venir loro ordinati lavori di servizio.
1I militari deceduti in servizio hanno diritto ai funerali militari, se ciò corrisponde alle loro ultime volontà. Se le ultime volontà non possono essere accertate, decidono i familiari. 2Nell’organizzazione dei funerali militari si tiene conto dei desideri dei familiari e delle abitudini locali. 3In tempo di guerra valgono prescrizioni speciali.
1Chi, in seguito a eventi bellici o altre circostanze straordinarie, è impedito di redigere un testamento in forma ordinaria ha diritto di fare un testamento d’urgenza. I capoversi seguenti riproducono soltanto il contenuto essenziale del Codice civile svizzero47(art. 503, 506–508).48 2Il testamento d’urgenza è fatto oralmente, in presenza di due testimoni. Non possono fungere da testimoni i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle e i rispettivi coniugi, e il coniuge del testatore. I testimoni, i loro parenti in linea diretta, i loro fratelli, le loro sorelle e i coniugi di tutte queste persone non devono figurare nelle disposizioni testamentarie. 3I testimoni redigono immediatamente per scritto il testamento, lo firmano e lo depositano senza indugio presso un’autorità giudiziaria o lo trasmettono a un ufficiale che abbia almeno il grado di capitano. 4Se in seguito diviene possibile redigere un testamento ordinario, il testamento d’urgenza perde ogni effetto quattordici giorni dopo il ripristino di tale possibilità. 5I comandanti informano tempestivamente i militari sulle disposizioni relative al testamento d’urgenza.
Nel combattimento, l’esercito impiega la forza contro truppe e militari nemici. In tali occasioni il diritto internazionale bellico permette, in linea di principio, che l’avversario militare sia annientato. Occorre distinguere nettamente le misure coercitive di polizia dall’uso della forza a scopo militare. Le misure coercitive di polizia non sono azioni militari. Esse devono essere applicate con il massimo riserbo. L’uso della forza è permesso in questo caso unicamente nella misura in cui i beni giuridici da proteggere lo giustifichino. Per quanto riguarda l’uso della forza nell’applicazione di misure coercitive di polizia o nel servizio di guardia, si deve decidere caso per caso. Tali decisioni esigono un’esatta valutazione della proporzionalità delle misure previste. Spesso nell’ambito dei compiti relativi ai poteri di polizia e al servizio di guardia, il militare può contare solo su se stesso. Per questi compiti gli incombe pertanto una responsabilità particolarmente grande.
Per l’adempimento dei propri compiti la truppa dispone dei necessari poteri di polizia. Questi sono regolati nell’ordinanza del 26 ottobre 199449concernente i poteri di polizia dell’esercito.
Le misure coercitive di polizia sono destinate a proteggere persone, beni e diritti. Esse possono essere applicate solo nella misura in cui l’importanza dei beni giuridici lo giustifichi.
Nel quadro dei poteri di polizia, l’arma da fuoco può essere utilizzata come mezzo estremo, se gli altri mezzi disponibili non sono sufficienti:50
La guardia protegge la truppa, il suo materiale e le sue installazioni da attacchi e turbative. Nel quadro di un impiego dell’esercito, la guardia può essere incaricata di proteggere persone e installazioni civili.
1La guardia è un organo militare di polizia. Essa dispone dei poteri di polizia della truppa. Ognuno deve obbedire alle sue ingiunzioni. 2La guardia è subordinata direttamente al comandante che ha emanato l’ordine di guardia. Salvo altre istruzioni, il comandante della guardia riceve ordini solo da tale comandante e i militari della guardia solo dal comandante della guardia.53 3Il servizio di guardia è effettuato, di regola, con l’arma da fuoco e con munizione da combattimento. Il DDPS regola i particolari.
1L’ordine d’impiego per il servizio di guardia disciplina in dettaglio il compito, i diritti e gli obblighi della guardia. Disciplina in particolare l’uso delle armi da fuoco e l’impiego di mezzi coercitivi al di sotto della soglia d’uso delle armi da fuoco in base alle prescrizioni legali. 2I militari della guardia sono istruiti sull’ordine d’impiego per il servizio di guardia prima d’iniziare il servizio di guardia. 3Ogni militare della guardia è tenuto a conoscere e rispettare l’ordine d’impiego per il servizio di guardia. In caso di dubbi, chiede le spiegazioni necessarie prima di iniziare il servizio di guardia.
1La guardia è sottoposta a esigenze elevate. Ogni militare della guardia è personalmente responsabile del compito affidatogli. 2Nel servizio di guardia pochi militari assumono la responsabilità per il benessere di molti. Perciò il servizio di guardia è un compito militare di particolare rilievo. Infrazioni in materia di guardia sono particolarmente gravi.
In quanto Stato di diritto, la Svizzera garantisce alle sue cittadine e ai suoi cittadini i diritti e le libertà fondamentali che permettono lo sviluppo della persona. La difesa di questi diritti e di queste libertà è un compito importante del nostro esercito di milizia. L’esercito può essere credibile ed efficace solo se tutti i militari adempiono i loro obblighi militari. Spesso, però, l’adempimento degli obblighi militari non si concilia con le pretese della vita civile. Ciò è particolarmente evidente per quanto riguarda l’obbligo dell’obbedienza e, in tempo di guerra, l’obbligo di adempiere il proprio compito anche con il sacrificio della vita. Prestare servizio significa quindi anche accettare le limitazioni dei diritti personali, a beneficio della comunità e degli scopi comuni. Tuttavia, i militari rimangono sempre anche cittadine e cittadini i cui diritti fondamentali devono essere, nella misura del possibile, rispettati. L’inevitabile limitazione dei loro diritti può essere ammessa solo fin dove lo esiga il compito dell’esercito, della formazione e del singolo militare. Obbligo di prestare servizio non significa unicamente che i diritti vengono limitati. Ai militari sono accordati anche alcuni diritti particolari. Inoltre, godono di una protezione giuridica che offre loro la possibilità di difendersi da lesioni dei loro diritti.
1I militari hanno l’obbligo di servire la Confederazione Svizzera e di rispettare la Costituzione federale. Devono fare tutto il possibile per adempiere i loro compiti e collaborare con gli altri militari in spirito di camerateria. Sono tenuti ad assumersi i rischi e i pericoli inerenti al servizio militare. 2In caso di servizio attivo, i militari confermano con il giuramento o la promessa solenne la loro volontà di adempiere questi obblighi fondamentali. 3Ogni militare ha il dovere di rispettare i diritti umani e la dignità delle persone tenendo conto della loro diversità e senza discriminazioni. Nessuno deve essere trattato in maniera pregiudizievole in particolare a causa del sesso, dell’appartenenza etnica o nazionale, della lingua, dell’età, della religione, dell’orientamento sessuale, delle opinioni politiche o di altro genere, dell’estrazione sociale, dello stile di vita o della propria disabilità.54
1I militari devono rispettare le disposizioni del diritto internazionale bellico.
2L’idea fondamentale del diritto internazionale bellico è di proteggere le vittime, le persone indifese, le persone non implicate e i beni culturali riconosciuti, nonché di limitare l’uso della forza bellica. Si può attaccare e distruggere solo ciò che è in diretto rapporto con il perseguimento di scopi militari. Attacchi e distruzioni non possono andare oltre quanto sia necessario per l’adempimento del compito.
3In particolare, è vietato attaccare le persone seguenti:
4I militari devono farsi riconoscere quali soldati regolari portando l’uniforme.
1I superiori hanno l’obbligo di condurre i loro subordinati. Essi pianificano, decidono, attribuiscono compiti e ne sorvegliano l’esecuzione. Portano la responsabilità dei loro compiti di comando. 2I superiori s’impegnano per il benessere dei subordinati. 3Non impartiscono ordini che mirano a offendere la dignità umana.
1Negli affari riguardanti il servizio, i militari hanno l’obbligo di obbedire ai loro superiori e alle altre persone autorizzate a impartire ordini. Essi devono fare tutto il possibile per eseguire completamente, coscienziosamente e tempestivamente gli ordini ricevuti. 2I subordinati non eseguono un ordine se si rendono conto che esso esige il compimento di un atto punibile secondo la legge o il diritto internazionale bellico. Se collaborano consapevolmente a tale atto, ne dovranno rispondere.
Ai fini del controllo dell’identità, i militari devono certificare la propria identità all’inizio di ogni servizio mediante l’ordine di marcia, il libretto di servizio, la targhetta di riconoscimento e un documento di legittimazione ufficiale valido corredato di una fotografia (passaporto, carta d’identità o licenza di condurre).
I militari devono conoscere e rispettare i regolamenti e le prescrizioni di servizio che sono ad essi applicabili.
I militari collaborano in spirito di camerateria. Essi rispettano la personalità e la proprietà degli altri militari e si assistono mutualmente nella necessità e nel pericolo. Lo spirito di camerateria è indipendente dal grado militare, dalle convinzioni politiche o religiose, dall’età, dal sesso, dalla lingua, dall’origine e dal colore della pelle.
1Chi, in ragione della sua funzione o del suo impiego, viene a conoscenza di informazioni di carattere personale è tenuto al segreto. Può utilizzare o comunicare tali informazioni unicamente nella misura in cui lo esiga il compito, vi sia obbligato per legge oppure se la persona interessata ha dato il suo consenso. 2I cappellani militari, i medici e i loro collaboratori, nonché i membri della giustizia militare sono tenuti al segreto professionale. Anche il personale dei servizi di consulenza sociale e psicologica dell’esercito e i giudici militari sono soggetti all’obbligo di mantenere il segreto. Il segreto postale e delle telecomunicazioni dev’essere rispettato.
1I militari devono rispettare le prescrizioni sulla tutela del segreto. Le informazioni di servizio classificate («SEGRETO», «CONFIDENZIALE» o «AD USO INTERNO») o che per il loro contenuto non sono destinate a terzi non devono essere divulgate. Tale obbligo di mantenere il segreto vale sia durante il servizio che fuori del servizio. Esso continua a valere anche dopo il termine dell’obbligo di prestare servizio militare.55 2Solo chi ne ha bisogno per l’adempimento del proprio compito e ha superato un controllo di sicurezza relativo alle persone può essere messo a conoscenza di informazioni classificate o che devono rimanere segrete.56Gli è consentito di far uso o di comunicare tali informazioni solo nella misura in cui lo esiga il suo compito. 3Chi lavora con informazioni o oggetti classificati o che devono rimanere segreti, o può disporne, deve premunirsi contro la loro perdita e preservarle da qualsiasi consultazione o utilizzazione non autorizzate da parte di terzi.
1Per adempiere il suo compito, l’esercito necessita di un numero sufficiente di sottufficiali e ufficiali idonei. Ogni militare può quindi essere obbligato a rivestire un grado o ad assumere una funzione. Egli è tenuto a prestare il servizio corrispondente e ad adempiere i relativi compiti fuori del servizio. 2 A sottufficiali, appuntati capi, appuntati e soldati con conoscenze tecniche particolari possono essere affidate, se necessario, funzioni d’ufficiale (ufficiale specialista).57Essi prestano i servizi corrispondenti a queste funzioni. Non devono invece prestare i servizi d’istruzione normalmente richiesti per conseguire il grado superiore o per la nuova funzione. Fintanto che esercitano la funzione, essi hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi degli ufficiali della stessa funzione.
1L’equipaggiamento personale e il materiale supplementare affidati al militare sono di proprietà della Confederazione. 2I militari devono trattare con cura e in modo adeguato l’equipaggiamento personale, cioè l’arma, il vestiario e il pacchettaggio, nonché il resto del materiale dell’esercito, la munizione e le installazioni.58 3Per tutta la durata del loro obbligo di prestare servizio militare, i militari devono custodire in luogo sicuro l’equipaggiamento personale e il materiale supplementare loro affidato e proteggerli da perdite, danneggiamenti e distruzione. Il fucile d’assalto e il relativo otturatore devono essere conservati separatamente.59 4L’equipaggiamento deve essere tenuto in buono stato. Sono vietate modificazioni non conformi alle prescrizioni di oggetti d’equipaggiamento. Oggetti d’equipaggiamento inutilizzabili, danneggiati o mancanti, come pure capi di vestiario che non sono più della giusta misura, devono essere riparati, sostituiti o cambiati prima dell’entrata in servizio. 5Il DDPS emana prescrizioni particolari per quanto concerne l’uso fuori del servizio di oggetti d’equipaggiamento. 6In linea di principio è vietato dare in prestito oggetti d’equipaggiamento. Il DDPS stabilisce le eccezioni. 7È vietato alienare, dare in pegno o in locazione oggetti d’equipaggiamento.
1La responsabilità in caso di danni è regolata dalle disposizioni legali. I capoversi che seguono ne riassumono i punti essenziali. 2Chi, violando per grave negligenza o intenzionalmente i propri obblighi di servizio, causa un danno alla Confederazione, ne risponde. 3Il militare è responsabile della perdita e del danneggiamento del suo equipaggiamento personale e del materiale che gli è affidato in servizio. Può liberarsi da tale responsabilità soltanto se dimostra che il danno non è stato causato da violazione intenzionale o per grave negligenza dei suoi obblighi di servizio. 4Se non può essere accertata una responsabilità individuale, la formazione è responsabile della perdita e del danneggiamento del materiale affidatole. A copertura del danno può essere operata una deduzione dal soldo. La formazione non è responsabile se dimostra che nessuno dei propri militari ha causato il danno. 5Se un militare, durante un’attività di servizio, causa un danno a terzi, la Confederazione ne risponde. Il danneggiato non può promuovere un’azione giudiziaria direttamente contro il militare. La Confederazione può tuttavia rivalersi sul militare se quest’ultimo ha causato il danno intenzionalmente o per grave negligenza. 6In linea di principio, i militari devono sopportare essi stessi i danni subiti dagli oggetti di loro proprietà. Tuttavia, se tale danno è da attribuire a un incidente di servizio o è causato direttamente dall’esecuzione di un ordine, la Confederazione versa un’adeguata indennità.
1I militari devono mantenersi in forma. Malattie trasmissibili o pregiudizi alla salute che, durante il servizio, possono arrecare danno alla propria salute o a terzi devono essere annunciati al medico di truppa. All’entrata in servizio, la comunicazione dev’essere fatta in occasione della visita sanitaria.60 2I militari devono sottoporsi alle visite e misure mediche ragionevolmente esigibili. Devono sottoporsi alle vaccinazioni e alle altre misure ordinate dal Consiglio federale per prevenire o combattere malattie trasmissibili o di natura maligna. 3Chi causa intenzionalmente la propria inabilità o la propria inidoneità a prestare servizio è punito secondo le disposizioni del Codice penale militare del 13 giugno 192761.62
1I militari equipaggiati con fucile d’assalto e gli ufficiali subalterni delle truppe equipaggiate con fucile d’assalto devono partecipare agli esercizi di tiro obbligatori per tutta la durata del loro obbligo di prestare servizio militare. Tali esercizi sono organizzati da società di tiro civili. Chi non raggiunge il punteggio minimo prescritto è chiamato a un corso di tiro per «rimasti». Chi non effettua il tiro obbligatorio deve assolvere un corso di tiro per ritardatari.63 2La convocazione ai corsi per ritardatari ha luogo mediante affissi pubblici di chiamata. Non vengono inviati ordini di marcia. 3I militari devono adempiere all’obbligo di notificazione militare. I cambiamenti di dati personali, dell’indirizzo e della professione devono essere annunciati entro due settimane al caposezione militare o al comando di circondario.64Anche l’eventuale perdita del libretto di servizio va annunciata senza indugio. 4I militari che intendono soggiornare più di dodici mesi all’estero devono chiedere un congedo per l’estero. La domanda di congedo dev’essere presentata al comando di circondario competente.65 5I militari s’informano per tempo se e quando devono entrare in servizio. Gli affissi pubblici di chiamata danno tutte le indicazioni necessarie. Essi valgono come chiamata. Il luogo e l’ora d’entrata in servizio sono indicati nell’ordine di marcia. Chi, due settimane prima dell’inizio del servizio, non ha ricevuto l’ordine di marcia è tenuto ad annunciarsi al suo comandante. Chi ha dubbi per quanto concerne il suo obbligo di entrare in servizio s’informa presso il caposezione militare, il comando di circondario o il comandante.66
1I quadri sono tenuti a prepararsi al servizio secondo gli ordini del loro comandante. Essi devono poter adempiere i loro compiti sin dall’entrata in servizio. 2Prima dell’entrata in servizio o dopo il licenziamento, i comandanti possono chiamare militari della truppa per lavori necessari alla preparazione o alla conclusione del servizio. I militari devono aiutare il loro comandante, su sua richiesta anche fuori del servizio, negli affari tecnici e amministrativi concernenti la propria formazione.
1Fuori del servizio, i militari devono tenersi pronti in modo da poter sempre rispondere a una eventuale chiamata alle armi. 2I militari possono essere chiamati alle armi per il servizio d’appoggio o per il servizio attivo. La chiamata alle armi ha luogo mediante un ordine di marcia personale o, in casi particolari, in un’altra maniera adeguata, per esempio mediante i mezzi di comunicazione di massa. 3Di principio, in caso di chiamata alle armi per il servizio attivo tutti i militari di una formazione chiamata alle armi sono obbligati a entrare in servizio. In caso di dubbio, i militari s’informano presso l’autorità militare. Chi è esonerato dal servizio d’istruzione non è necessariamente esonerato dal servizio attivo. 4Una volta ordinata, una chiamata alle armi per il servizio attivo, non è mai revocata. 5I militari o intere formazioni possono essere messi di picchetto in via cautelare. In tal caso, devono prendere misure particolari in previsione dell’entrata in servizio. Ricevono per scritto le relative istruzioni.
1I militari che non adempiono i loro obblighi si rendono punibili. In particolare, chi non rispetta un ordine o una prescrizione oppure turba deliberatamente l’andamento del servizio è chiamato a renderne conto. 2La disobbedienza collettiva è punita con particolare severità. Chi viene a conoscenza che dei militari rifiutano di obbedire o che hanno intenzione di non obbedire è tenuto ad informarne il superiore competente.
1Anche in servizio, ai militari sono garantiti i diritti previsti dalla Costituzione e dalla legge. Ciò vale in particolare per la protezione della personalità, la libertà di credenza e di coscienza, il diritto di esprimersi liberamente e l’esercizio dei diritti politici. 2In servizio, i diritti e le libertà fondamentali sono però soggetti a restrizioni. Quest’ultime non possono andare oltre ciò che esige l’adempimento del compito dell’esercito, della truppa e del singolo militare.
1I militari hanno diritto, anche in servizio, al rispetto della loro personalità e, nel limite del possibile, alla tutela della loro sfera privata. 2Dati personali di militari possono essere registrati solo nella misura prevista dalla legislazione militare. Per principio, i militari hanno diritto di prendere conoscenza dei dati che li concernono. 3I militari hanno diritto che i dati personali contenuti nel sistema informatico di gestione del personale dell’esercito, nel libretto di servizio o in altri documenti militari siano trattati confidenzialmente. Esiste, in particolare, il diritto al trattamento confidenziale di dati provenienti da sentenze e decisioni di tribunali civili o militari, autorità amministrative od organi di comando. 4I militari hanno diritto che il segreto postale sia tutelato e che i medici, i loro collaboratori e i cappellani militari mantengano il segreto professionale. Hanno diritto che il personale dei servizi di consulenza sociale e psicologica mantenga il segreto sui loro dati personali. 5I contenitori e i bagagli personali dei militari devono essere rispettati. In casi fondati possono tuttavia essere effettuati controlli, nel limite del possibile in presenza dell’interessato.
1La libertà di credenza e di coscienza è garantita. Il suo esercizio non esonera tuttavia dagli obblighi di servizio e non deve ostacolare l’andamento del servizio. I militari non devono offendere altri militari o terzi nelle loro opinioni o nelle loro convinzioni religiose. Essi devono rispettare le differenti concezioni filosofiche e la pace confessionale. 2Durante il servizio, i militari hanno diritto di partecipare a una funzione religiosa, sempreché i compiti di servizio lo permettano. La decisione spetta al comandante. 3Se i cappellani militari celebrano una funzione religiosa militare durante il servizio, i militari appartenenti ad altre confessioni o religioni ricevono l’autorizzazione di assistere alla propria funzione religiosa civile. Occorre tuttavia che essa sia tenuta nel luogo di stazionamento o nelle sue vicinanze e che l’andamento del servizio lo permetta. I militari che non intendono partecipare alla funzione religiosa militare né ad una funzione religiosa civile sono dispensati. Possono però venir loro ordinati lavori di servizio.
1I militari possono esprimere liberamente le loro opinioni anche in servizio. Ciò vale anche per le opinioni sul servizio e sull’esercito. Quanto espresso non deve tuttavia pregiudicare l’adempimento del compito, l’obbedienza ai superiori, la disciplina, la coesione della truppa e l’andamento ordinato del servizio.
2Per quanto possibile, durante il servizio militare i militari esercitano il diritto di voto e di elezione mediante il voto anticipato o il voto per corrispondenza.67
3Ai militari è vietato organizzare o partecipare ad assemblee politiche, manifestazioni politiche o attività di propaganda politica di qualsiasi tipo, come pure raccogliere firme per candidature elettorali, iniziative popolari, referendum e petizioni:
4.68
1I militari che rivestono una carica pubblica beneficiano di un congedo per partecipare a sedute o esercitare funzioni ufficiali, sempreché il servizio lo permetta. 2Durante il servizio d’istruzione, i membri dei Parlamenti e dei Governi cantonali hanno, in linea di principio, diritto al congedo per partecipare alle sedute dei loro Consigli. 3I membri dell’Assemblea federale sono dispensati dal servizio d’istruzione e dal servizio d’appoggio per la durata delle sessioni e delle sedute di commissioni o gruppi delle Camere federali.69
1I militari hanno diritto ad essere informati regolarmente:
2L’ampiezza dell’informazione è limitata dagli obblighi di servizio concernenti la tutela del segreto e dagli obblighi di protezione della personalità (obbligo di mantenere il segreto, segreto professionale, protezione dei dati).
1I militari hanno diritto di sottoporre ai loro superiori proposte concernenti il servizio. Esse possono riguardare, ad esempio, l’istruzione, l’andamento del servizio, il materiale o le armi. Possono anche riferirsi, in generale, al clima che regna nella truppa. 2Il superiore informa il militare interessato sul modo in cui intende trattare la proposta e sull’esito di quest’ultima. 3Il superiore fa proseguire per la via di servizio le proposte che esulano dalla sua competenza.
1I militari che hanno bisogno d’aiuto possono beneficiare di una consulenza e assistenza spirituale, medica, psicologica e sociale. Il servizio sociale dell’esercito offre il suo sostegno, in particolare in questioni personali e finanziarie. 2Per le questioni di carattere personale i militari possono rivolgersi direttamente al loro comandante, al medico di truppa, al cappellano militare, al Servizio sociale dell’esercito, al Servizio psicopedagogico dell’esercito o all’Organo di mediazione dell’esercito.70
1L’Organo di mediazione dell’esercito consiglia i militari in caso di problemi relativi al servizio militare. Coordina le sue attività con le persone e gli organi di cui al numero 100 capoverso 2. 2Svolge la sua funzione in modo indipendente e non è vincolato a istruzioni. Tratta tutte le richieste in modo confidenziale. 3Può consultare le persone coinvolte nonché gli organi competenti dell’esercito, dell’amministrazione militare o del DDPS e indirizzare loro raccomandazioni. Le consultazioni e le raccomandazioni avvengono in modo anonimo, a meno che non si disponga del consenso scritto della persona che ha chiesto la consulenza.
1I militari in servizio ricevono soldo, alloggio e sussistenza. 2I militari ricevono gratuitamente dalla Confederazione il loro equipaggiamento. 3In caso di prestazione di servizio con diritto al soldo, i militari ricevono un’indennità per la perdita di guadagno a cui sono esposti a causa del servizio prestato. Le aliquote e le modalità di calcolo sono stabilite dalla legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile. 4In caso di malattie o di infortuni intervenuti durante il servizio, i militari hanno diritto alle prestazioni dell’assicurazione militare. 5Durante il servizio i viaggi effettuati con mezzi di trasporto pubblici sono a carico della Confederazione.71 6I militari hanno diritto all’invio gratuito di lettere e pacchi, conformemente alle prescrizioni della posta da campo.72 7In casi urgenti i militari possono essere raggiunti mediante la procedura di richiamo tramite l’«Ufficio Svizzera».
Il militare convinto di aver subìto un torto deve in primo luogo cercare di comporre la vertenza in un colloquio personale con chi l’ha provocata.
1Se il colloquio personale con chi ha provocato la vertenza non ha successo o se il risultato è insoddisfacente, il militare può esporre il caso al suo comandante in un colloquio personale. 2Il militare si rivolge al suo comandante diretto. Se questi è all’origine della vertenza, il militare si rivolge al superiore gerarchico successivo. 3Il comandante accorda il colloquio il più presto possibile. Se necessario, raccoglie più ampie informazioni. Egli comunica al militare il suo parere e come intende procedere ulteriormente.
1I militari possono presentare reclamo per scritto se sono convinti di avere subìto un torto da parte di un superiore militare, di un altro militare o da un’autorità militare.
2È possibile presentare reclamo per scritto anche negli affari in materia di comando. Al riguardo, si tratta di ordini pronunciati da superiori militari nonché dei seguenti ordini emanati da autorità militari federali e cantonali in merito all’impiego di un militare:
3Le disposizioni legali figurano negli articoli 36 e 37 della legge militare del 3 febbraio 1995.
4Il reclamo non è ammesso contro le chiamate in servizio e contro le decisioni in materia di differimento del servizio, di anticipazione del servizio, di servizio volontario e di dispensa. Contro tali decisioni può essere presentata, presso le autorità che le hanno emanate, una domanda di riesame.
1Il reclamo è presentato al comandante immediatamente superiore o, se è diretto contro una decisione di un’autorità, a tale autorità. Se chi riceve il reclamo non è competente per trattarlo, egli lo trasmette senza indugio all’istanza competente. 2Sul reclamo decide il comandante immediatamente superiore del militare contro cui il reclamo è diretto. Se il reclamo è diretto contro più militari, è competente il comandante superiore di tutti questi militari. Se il reclamo è diretto contro un’autorità militare, decide l’autorità ad essa preposta. 3Se l’istanza normalmente competente per il reclamo ha partecipato alla decisione impugnata o è prevenuta nella vertenza, essa trasmette il reclamo all’istanza immediatamente superiore. I reclami contro ordini soggetti ad approvazione sono decisi dall’istanza superiore a quella che ha dato la propria approvazione. Il procedimento di reclamo ha luogo solo dopo che sia stata data l’approvazione. 4Le vertenze relative alla competenza sono decise dall’istanza superiore comune delle parti.
1Durante il servizio, il reclamo dev’essere presentato entro cinque giorni da quando il militare ha avuto conoscenza dell’ordine o dell’evento a cui il reclamo si riferisce; fuori del servizio, tale termine è di dieci giorni. 2Se il reclamante ha chiesto durante il termine di reclamo un colloquio personale con il suo comandante, il termine per presentare il reclamo ricomincia a decorrere dal giorno in cui il colloquio ha avuto luogo. 3Nel computo del termine non è compreso il giorno iniziale. Se l’ultimo giorno è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto come festivo, il termine scade il primo giorno feriale seguente. 4Il termine è rispettato se il reclamo è stato consegnato al più tardi l’ultimo giorno al comando del destinatario o al comandante della guardia o alla posta svizzera. 5Se il reclamante può provare di essere stato impedito, senza sua colpa, di presentare tempestivamente il reclamo, egli lo può presentare, malgrado il ritardo, entro, rispettivamente, cinque o dieci giorni da quando l’impedimento è cessato.
1Il reclamo non ha effetto sospensivo. L’ordine impugnato rimane valido e produce tutti i suoi effetti fino alla decisione sul reclamo. Se il reclamo appare manifestamente fondato, l’istanza competente per decidere può sospendere l’esecuzione dell’ordine impugnato. 2Chi presenta reclamo o impugna una decisione pronunciata in seguito a un reclamo non può essere punito o subire altro pregiudizio per questo motivo.
1L’istanza competente per il reclamo o un ufficiale da essa incaricato sente il reclamante e la controparte e accerta i fatti. Fuori del servizio, l’audizione orale può essere sostituita da una presa di posizione scritta. 2Il reclamante e la controparte possono esprimersi sul risultato dell’inchiesta e proporre accertamenti complementari; essi possono consultare tutti gli atti relativi alla procedura di reclamo prima che sia pronunciata la decisione. 3Il reclamante può essere assistito da un patrocinatore o farsi rappresentare, sempreché la durata del procedimento non ne risulti prolungata in modo sproporzionato. 4La decisione su reclami presentati durante il servizio deve intervenire, nel limite del possibile, entro cinque giorni; quella sugli altri reclami, entro un mese. 5La decisione sul reclamo dev’essere motivata succintamente e comunicata per scritto. Deve inoltre indicare dove ed entro quale termine essa può essere impugnata. 6Se il reclamo è accolto integralmente o parzialmente, l’istanza di decisione prende le misure appropriate. Essa può revocare o modificare ordini e impartire istruzioni alla controparte. Se lo stato di fatto contestato a ragione dal reclamante non può più essere modificato, dev’essere almeno accertato, per dare soddisfazione al reclamante, che il reclamo era fondato. 7La procedura di reclamo è gratuita. Non vengono assegnate indennità.
1La decisione sul reclamo può essere impugnata per scritto tanto dal reclamante quanto dalla controparte presso l’istanza immediatamente superiore. La decisione di quest’ultima può essere impugnata presso il DDPS la cui decisione è definitiva. 2Le decisioni delle autorità militari cantonali possono essere impugnate direttamente dinanzi al DDPS, sempreché il diritto cantonale non preveda un ricorso dinanzi al Governo cantonale.74 3Al ricorso vanno allegate le decisioni delle istanze che si sono pronunciate in precedenza. 4Il termine di ricorso è di dieci giorni dalla comunicazione della decisione impugnata. La nuova decisione dev’essere pronunciata, nel limite del possibile, entro dieci giorni; fuori del servizio, entro un mese. Le disposizioni relative al computo e al decorso dei termini (n. 106, cpv. 3 a 5), all’effetto del reclamo (n. 107) e alla procedura (n. 108, cpv. 1 a 3 e 5 a 7) valgono anche per il ricorso contro la decisione sul reclamo.
In una formazione militare deve regnare l’ordine. Chi contravviene alla disciplina o addirittura commette un atto che la legge dichiara punibile, deve attendersi d’essere punito. I militari sono soggetti al diritto penale militare (Codice penale militare e Procedura penale militare) quando sono in servizio, quando portano l’uniforme fuori del servizio e quando si tratta dell’adempimento dei loro obblighi fuori del servizio. In congedo e fuori del servizio il diritto penale militare si applica tuttavia solo ad infrazioni connesse in una certa misura al servizio militare. Una particolarità del diritto penale militare consiste nel fatto che l’inosservanza di prescrizioni d’ordine e i casi lievi d’infrazione contro disposizioni penali possono essere puniti disciplinarmente. Chi, durante il servizio militare, commette una mancanza di poca importanza non è quindi rinviato senz’altro dinanzi al giudice. Egli deve risponderne al proprio comandante, che lo conosce e che prende in considerazione anche le circostanze particolari inerenti al servizio militare. Le pene disciplinari sono: la riprensione, il divieto d’uscita, la multa disciplinare e gli arresti.75 Una decisione penale disciplinare può essere impugnata presso il comandante immediatamente superiore. La decisione di tale comandante può essere impugnata, se infligge arresti o una multa per un importo pari o superiore a 300 franchi, presso la sezione del tribunale militare di appello.76 .77
Il regolamento di servizio dell’esercito svizzero (RS 80) del 27 giugno 197978è abrogato.
Il presente regolamento di servizio entra in vigore il 1° gennaio 1995.
(Cap. 1 n. 2 cpv. 1 secondo per.)
L’obiettivo dei contributi al promovimento militare della pace è impedire, arginare e porre fine a ostilità tra le parti in conflitto o, perlomeno, creare condizioni favorevoli alla composizione di un conflitto. I contributi al promovimento militare della pace vengono prestati soltanto con l’accordo di tutte le parti coinvolte nel conflitto. Mettendo a disposizione personale, la Svizzera intende contribuire attivamente al mantenimento e al promovimento della pace. Al riguardo, collabora con altri Stati. Una missione nel quadro dei contributi al promovimento militare della pace si fonda sul mandato di un’organizzazione internazionale. Questa organizzazione stabilisce lo statuto del personale assunto, d’intesa con le parti in conflitto. Essa regola le modalità d’intervento in un accordo con gli Stati che mettono a disposizione il personale per la missione. L’annuncio per partecipare a un impiego di promovimento militare della pace è volontario. Chi fa domanda per un servizio di promovimento della pace può essere chiamato per un accertamento d’idoneità generale e per un accertamento d’idoneità inerente alla funzione. Chi ha superato la procedura di selezione può essere istruito per un impiego. Chi compie un servizio di promovimento della pace è assunto in base a un contratto di diritto pubblico.
1In caso di servizio di promovimento della pace, il Regolamento di servizio è applicabile per analogia come istruzione vincolante, sempre che non contraddica alle prescrizioni delle organizzazioni partner internazionali, allo statuto delle persone impiegate e al mandato d’intervento.
2In caso di servizio di promovimento della pace, il Regolamento di servizio è applicabile durante tutto il periodo di servizio (durata del rapporto di servizio). Sono eccettuate le vacanze e i giorni stabiliti di libero fuori del luogo d’intervento, fatto salvo il numero 8 capoverso 2.
1Il servizio di promovimento della pace è un servizio volontario per operazioni di mantenimento della pace in ambito internazionale.
2Chi adempie un servizio di promovimento della pace è considerato militare.
L’annuncio per partecipare a un’operazione di mantenimento della pace è volontario.
In servizio di promovimento della pace le prescrizioni relative all’andamento del servizio sono adeguate alle diverse situazioni esistenti nel luogo d’intervento.
1Il Consiglio federale decide in merito alla partecipazione della Svizzera alle operazioni di mantenimento della pace. Assume la responsabilità che ne deriva.
2Il DDPS è responsabile degli aspetti operativi della missione.
3Per il comando di contingenti di truppa svizzeri nel luogo d’intervento è nominato un comandante svizzero di contingente o un alto rappresentante nazionale (senior national representative). Gli osservatori militari e le persone inviate singolarmente sono messe a disposizione direttamente dell’organizzazione internazionale.
4In seno a un contingente svizzero, soltanto i quadri svizzeri hanno potere decisionale e responsabilità di comando.
5Le persone chiamate a una missione nell’ambito delle operazioni di mantenimento della pace devono rispettare l’accordo stipulato tra la Svizzera e l’organizzazione internazionale, nonché le istruzioni del servizio superiore in Svizzera.
1L’istruzione è orientata all’impiego.
2Di regola, l’istruzione si fonda sull’istruzione militare di base e tiene conto delle conoscenze e delle capacità professionali.
3L’istruzione ha luogo in Svizzera o, per esigenze particolari, all’estero. Essa è continuata nel luogo d’intervento.
1Il DDPS prescrive l’uniforme per l’impiego.
2Possono essere portati soltanto i distintivi designati dal DDPS.
3L’immagine e il portamento dei membri del contingente devono essere adeguati alla dignità e alla responsabilità della funzione. Il personale maschile porta i capelli corti.
1In servizio di promovimento della pace è richiesto un comportamento esemplare. Occorre segnatamente rispettare altri modi di vita e di comportamento.
2Durante tutto il periodo dell’impiego, occorre evitare di esprimere pubblicamente opinioni su questioni politiche, religiose e sociali concernenti il luogo d’intervento. Il DDPS decide sulle eccezioni. Il contratto d’impiego regola eventuali obblighi di mantenere il segreto dopo il periodo d’intervento.
1Durante il corso d’istruzione le uscite, i congedi, i giorni di libero stabiliti e le vacanze contano come tempo libero.
2Il comandante del contingente o l’alto rappresentante nazionale fissa la durata e il raggio delle uscite e dei congedi. Regola l’utilizzazione dei veicoli di servizio. Decide se in uscita e in congedo si devono portare l’uniforme o gli abiti civili. Per motivi di sicurezza, può ordinare misure particolari.
3Il DDPS decide in merito al porto dell’uniforme e all’utilizzazione dei veicoli di servizio durante i giorni di libero stabiliti e le vacanze.
4Durante l’impiego non sono previsti uscite né congedi. Il tempo libero corrisponde al tempo non lavorativo conformemente all’ordinanza del 2 dicembre 200579sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario e agli ordini per l’andamento del servizio.
1Chi è impiegato in un servizio di promovimento della pace riceve una carta d’identità dall’organizzazione internazionale. Tale documento dev’essere sempre portato con sé.
2Inoltre, i membri del contingente portano con sé il loro documento d’identità civile svizzero ancora valevole e la loro targhetta di riconoscimento militare.
Prima della partenza per il luogo d’intervento il contingente riceve una bandiera. Questa dev’essere riconsegnata alla fine dell’impiego.
Il DDPS stabilisce quali beni personali possono essere importati o esportati in occasione di un intervento e ne regola il trasporto.
Le disposizioni concernenti l’assistenza spirituale e le funzioni religiose (n. 63–65 RSE) sono applicabili soltanto nella misura in cui le circostanze e le condizioni particolari nel luogo d’intervento lo consentono.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7383). ↩
RS 510.10 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7383). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
Abrogato dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7383). ↩
Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
RS 101 ↩
Nuovo testo della parte introduttiva giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7383). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971). ↩
Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
Secondo e terzo per. introdotti dal n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
Nuovo testo dell’ultima riga giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7383). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7383). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
Nuovo testo del primo e secondo per. giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4341). ↩
Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 451). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 451). ↩
Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971). ↩
Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4493). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7383). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7383). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7383). ↩
RS 210 ↩
Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
RS 510.32 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7383). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971). ↩
RS 321.0 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971). ↩
Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
Per. introdotto dal n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
Abrogato dal n. II 2 dell’O del 28 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4493). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 451). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
Abrogata dal n. 1 dell’appendice 2 all’O del 21 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
Abrogato dal n. I dell’O del 19 dic. 2003, con effetto dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729). ↩
[RU 1980 16, 1995 170n. 110 cpv. 1 lett. a, nel testo del 22 giu. 1994]. ↩
RS 172.220.111.9 ↩