(O-SIEs)
del 4 dicembre 2009 (Stato 1° settembre 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 99 della legge militare del 3 febbraio 19951(LM),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
- i compiti e le competenze del Servizio informazioni dell’esercito (SIEs);
- la collaborazione del SIEs con servizi della Confederazione e dei Cantoni nonché con servizi esteri;
- la ricerca, il trattamento e la comunicazione di informazioni concernenti l’estero rilevanti per l’esercito;
- la protezione delle fonti;
- il controllo del SIEs.
Art. 2 Servizio informazioni dell’esercito
Il Servizio informazioni dell’esercito comprende tutte le frazioni di stato maggiore e le truppe dell’esercito che adempiono compiti informativi.
Sezione 2: Compiti e competenze del SIEs
Art. 3
- Il SIEs ha i compiti e le competenze seguenti:
- acquisisce informazioni concernenti l’estero rilevanti per l’esercito secondo l’articolo 99 capoverso 1 LM e le valuta;
- analizza il contesto strategico-militare;
- appoggia i comandi militari in occasione della pianificazione e della condotta di impieghi fornendo informazioni sulla minaccia e sull’ambiente;
- provvede a monitorare l’evoluzione delle forze armate estere e di organizzazioni comparabili e a dedurne conoscenze per l’ulteriore sviluppo e l’istruzione dell’esercito nonché per la gestione della prontezza;
- sviluppa la dottrina dell’esercito in materia di servizio informazioni e dirige la sua implementazione;
- partecipa allo sviluppo di nuovi sistemi informativi per l’esercito.
- Svolge le sue attività all’attenzione del Comando dell’esercito, delle truppe nonché delle autorità e degli organi di comando responsabili nazionali, cantonali e, se del caso, multinazionali.
- Il SIEs informa a scadenze regolari il capo dell’esercito sulla propria attività.
Sezione 3: Collaborazione
Art. 4 Collaborazione con servizi della Confederazione e dei Cantoni
Il SIEs può mettere i suoi prodotti a disposizione dei servizi interessati della Confederazione e dei Cantoni.
Art. 5 Collaborazione con il Servizio delle attività informative della Confederazione
- Il SIEs collabora strettamente con il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) in particolare negli ambiti tematici comuni secondo la legge federale del 25 settembre 2015^2^sulle attività informative e l’articolo 99 capoverso 1 LM.3Il SIEs e il SIC curano uno scambio regolare di informazioni e si sostengono reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti.
- .4
- La ricerca, la valutazione e la diffusione di informazioni rilevanti per l’esercito rientra nella sfera di responsabilità del SIEs.
- Il SIEs mette tempestivamente a disposizione del SIC informazioni rilevanti in materia di politica di sicurezza.
- In occasione di impieghi in servizio d’appoggio in Svizzera, il SIEs è parte della rete informativa integrata; questa è diretta dal SIC.
- In servizio attivo, le competenze del SIEs sono disciplinate dal Consiglio federale.
Art. 6 Collaborazione con servizi esteri
- Per adempiere i suoi compiti legali, il SIEs può collaborare a livello bilaterale o multilaterale con autorità e organi di comando esteri.
- Contatti regolari del SIEs con autorità e organi di comando esteri necessitano di un’autorizzazione annuale del Consiglio federale.
- Per coordinare i contatti con autorità e organi di comando esteri il SIEs definisce con il SIC una politica comune in materia di servizi partner e allestisce una pianificazione dei contatti.
- Il SIEs è competente per i contatti con autorità e organi di comando esteri che svolgono compiti informativi militari.
- Nel quadro di impieghi all’estero in servizio di promovimento della pace e in servizio d’appoggio, gli organi della truppa incaricati delle attività informative operano sul posto secondo le istruzioni tecniche del SIEs.
- Il SIEs e il SIC possono mettere reciprocamente a disposizione collegamenti per le comunicazioni con autorità e organi di comando esteri.
Sezione 4: Ricerca di informazioni
Art. 7
La ricerca e l’acquisizione di informazioni rilevanti per l’esercito avviene:
- con organi e mezzi dell’esercito destinati alle attività informative;
- nell’ambito di scambi con servizi svizzeri ed esteri;
- ricorrendo a fonti pubblicamente accessibili.
Sezione 5: Trattamento e comunicazione di informazioni e dati personali
Art. 8 Trattamento di dati personali
Il SIEs può trattare i dati personali necessari in vista di un impiego dell’esercito, compresi i dati personali che permettono di valutare il grado di pericolosità di una persona, indipendentemente dal fatto che si tratti di dati personali degni di particolare protezione o no:5
- per proteggere i militari, i propri collaboratori, la propria infrastruttura e le proprie fonti da attività che minacciano la sicurezza o dalle attività dei servizi segreti;
- per verificare gli accessi alle informazioni necessari per lo svolgimento dei compiti;
- in occasione di avvenimenti all’estero rilevanti per la Svizzera dal punto di vista della politica di sicurezza.
Art. 9 Deroga all’obbligo di notificare le attività di trattamento all’IFPDT
- Le attività di trattamento di dati eseguite nel quadro della ricerca di informazioni giusta l’articolo 99 capoverso 2 LM non devono essere notificate all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), qualora ciò dovesse pregiudicare la ricerca di informazioni.
- Il SIEs informa in maniera generale l’IFPDT su tali attività di trattamento dati.
Art. 10 Comunicazione di dati personali
- Il SIEs può comunicare i dati personali da esso raccolti secondo l’articolo 99 capoverso 2 LM a servizi civili della Confederazione e dei Cantoni nonché, se del caso, ad autorità e organi di comando multinazionali, sempre che:
- sia necessario per l’adempimento dei suoi compiti legali; oppure
- il trattamento dei corrispondenti dati personali rientri nella sfera di competenza legale dell’organo ricevente.
- Con i dati personali non è consentito allestire banche dati indipendenti.6
- I dati personali devono essere distrutti dopo la fine dell’impiego in servizio d’appoggio.
Sezione 5a: Sistema informatico Servizio informazioni militare
Art. 10a Organo responsabile e scopo
- Il SIEs gestisce il Sistema informatico Servizio informazioni militare (Sist infm SIM) per l’adempimento dei suoi compiti secondo l’articolo 99 LM.
- Il Sist infm SIM serve ad archiviare dati e prodotti informativi fino al livello di classificazione SEGRETO.
Art. 10b Dati
Il Sist infm SIM contiene i seguenti dati:
- dati e prodotti rilevanti per le attività informative quali rapporti e risultati di attività di esplorazione;
- dati personali trattati secondo l’articolo 8;
- dati da fonti pubblicamente accessibili.
Art. 10c Raccolta dei dati
Il SIEs raccoglie i dati per il Sist infm SIM:
- per mezzo di attività informative proprie;
- presso l’esercito e l’amministrazione militare;
- presso gli addetti alla difesa svizzeri all’estero;
- presso altri servizi informazioni svizzeri ed esteri;
- presso altre unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
- da fonti pubblicamente accessibili.
Art. 10d Comunicazione dei dati
- I prodotti del Servizio informazioni militare (SIM) contenuti nel Sist infm SIM sono comunicati al Comando dell’esercito, agli organi di comando dell’esercito e a organi interessati della Confederazione e dei Cantoni ai fini dell’adempimento dei rispettivi compiti legali.
- Tutti i rimanenti dati del Sist infm SIM sono resi accessibili, mediante procedura di richiamo, unicamente ai collaboratori del SIM e del Servizio di protezione preventiva dell’esercito ai fini dell’adempimento dei rispettivi compiti legali.
Art. 10e Conservazione dei dati
I dati del Sist infm SIM sono conservati sino alla loro revoca, ma al massimo per una durata di 45 anni a decorrere dalla loro acquisizione.
Sezione 5b: Imagery analyst system
Art. 10f Organo responsabile e scopo
- Il SIEs gestisce l’Imagery analyst system (Sist IA) per l’adempimento dei suoi compiti secondo l’articolo 99 LM.
- Il Sist IA serve:
- all’acquisizione e all’analisi di informazioni concernenti l’estero basate su immagini e rilevanti per l’esercito;
- all’osservazione e alla registrazione di fatti e installazioni, segnatamente per mezzo di aeromobili e satelliti.
Art. 10g Dati
Il Sist IA contiene i seguenti dati:
- dati di immagini digitali sotto forma di dati grezzi o metadati, segnatamente quelli ottenuti per mezzo di aeromobili e satelliti che realizzano immagini;
- prodotti e prodotti intermedi digitali con dati di immagini analizzati;
- dati personali trattati secondo l’articolo 8.
Art. 10h Raccolta dei dati
Il SIEs raccoglie i dati per il Sist IA:
- presso l’Ufficio federale di topografia;
- presso l’esercito e l’amministrazione militare;
- presso altre unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
- presso partner esteri;
- da fonti pubblicamente accessibili.
Art. 10i Comunicazione dei dati
- Il SIEs rende accessibili i dati del Sist IA alle persone seguenti, nella misura in cui ciò è necessario per l’adempimento dei rispettivi compiti legali:
- mediante procedura di richiamo: ai collaboratori del National imagery intelligence center;
- mediante procedura di comunicazione automatica: ai collaboratori del SIM presso l’esercito e l’amministrazione militare nonché a quelli del SIC.
- Può comunicare i dati del Sist IA, in maniera selettiva e in forma orale o scritta a seconda dei contenuti e della classificazione, a persone selezionatein seno all’esercito, all’amministrazione militare, al resto dell’Amministrazione federale e alla Rete integrata Svizzera per la sicurezza, nella misura in cui ciò è necessario per l’adempimento dei rispettivi compiti legali.
Art. 10j Conservazione dei dati
I dati del Sist IA sono conservati sino alla loro revoca, ma al massimo per una durata di 45 anni a decorrere dalla loro acquisizione.
Sezione 6: Protezione delle fonti
Art. 11
- Il SIEs protegge le proprie fonti informative. Al riguardo, esso procede nel singolo caso a una ponderazione tra gli interessi delle fonti da proteggere e quelli dell’organo che richiede le informazioni.
- Sono fonti informative in particolare:
- le persone che comunicano al SIEs informazioni sensibili;
- gli organi di sicurezza svizzeri ed esteri con i quali il SIEs collabora;
- l’esplorazione radio;
- l’imagery intelligence (IMINT).7
- In occasione della ponderazione di cui al capoverso 1 devono essere osservati i principi seguenti:
- l’identità delle persone la cui integrità fisica o psichica, oppure quella dei loro familiari, sarebbe esposta a serio pericolo nel caso in cui fosse comunicata deve essere protetta integralmente, salvo che la persona interessata acconsenta a detta comunicazione;
- l’identità degli organi di sicurezza esteri è tenuta segreta, salvo che:
1. l’organo di sicurezza estero acconsenta alla comunicazione, oppure
2. la comunicazione non pregiudichi il proseguimento della collaborazione con l’organo di sicurezza estero;
c.8 per quanto concerne l’esplorazione radio e l’imagery intelligence, tutte le informazioni sull’infrastruttura, i mezzi tecnici impiegati e i metodi operativi sono tenute segrete, salvo che la loro comunicazione non pregiudichi l’adempimento del compito da parte del SIEs.
- Se il SIEs rifiuta la comunicazione, il DDPS emana una decisione impugnabile. Le controversie tra autorità sono risolte in via amichevole.
- I diritti delle autorità di vigilanza sul SIEs in materia di consultazione degli atti rimangono garantiti.
Sezione 7: Controllo delle attività del SIEs
Art. 12 Principi
- Il SIEs assicura esso stesso un controllo della legalità del proprio operato.
- La vigilanza sul SIEs in virtù dell’articolo 99 capoverso 5 LM incombe all’Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative.9
Art. 13 a 15
Sezione 8: Archiviazione
Art. 16 Obbligo di archiviazione
- Il SIEs offre all’Archivio federale, per l’archiviazione, i dati non più necessari o destinati alla distruzione.
- .10
- Distrugge i dati considerati senza valore archivistico dall’Archivio federale. Sono fatte salve altre disposizioni legali in materia di distruzione di dati.
Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 17 Esecuzione
Il capo dell’esercito emana le istruzioni necessarie per la gestione del SIEs. Provvede segnatamente:
- a un’organizzazione adeguata della ricerca di informazioni;
- a una collaborazione ottimale e allo scambio integrale di informazioni tra gli organi incaricati della ricerca di informazioni;
- alla definizione dei processi per valutare la situazione di minaccia.
Art. 18 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.