del 2 maggio 1990 (Stato 1° gennaio 2024)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 1, 6 e 10 della legge federale del 23 giugno 19501
concernente la protezione delle opere militari (legge),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
La presente ordinanza regola la protezione delle opere militari, segnatamente:
- la guardia e la sorveglianza;
- le modalità d’accesso;
- la rilevazione di informazioni e la loro diffusione;
- le notificazioni obbligatorie dei Cantoni e dei Comuni.
Art. 2 Definizioni
- Sono considerate opere militari nel senso della legge:
- le costruzioni e installazioni della difesa nazionale, compresi gli accessori che servono alle trasmissioni, alla difesa aerea o alla logistica;
- le opere fortificate e gli impianti di comando;
- le parti di opere o edifici a uso militare appartenenti a terzi, secondo accordi particolari;
- altre installazioni e costruzioni sottoposte alla presente ordinanza dal capo dell'esercito2.
- Sono parimenti considerati opere militari gli impianti di comando sottoposti alla legge dal Consiglio federale.
- Le opere in corso di pianificazione o in costruzione sono parificate alle opere esistenti.
Art. 3 Zone protette
- Il capo dell'esercito suddivide le opere in una o più zone protette.
- Vengono distinte le seguenti zone protette con le relative misure di protezione:
a. Zona protetta 1
Opere, parti d’opera e aree che sono, di regola, visibili dall’esterno e in parte liberamente accessibili. L’organo di gestione può ordinare le misure seguenti:
1. recinzione, rafforzamento dell’edificio;
2. sorveglianza;
3. protezione contro il sabotaggio.
b. Zona protetta 2
Opere e parti d’opera che, di regola, non sono visibili dall’esterno, non sono accessibili alle persone non autorizzate e la cui distruzione o il cui danneggiamento mette in pericolo l’esercizio e/o lo scopo dell’opera stessa o d’altre opere o parti di esse, oppure il compimento della missione di parti dell’esercito. L’organo di gestione deve ordinare le misure seguenti:
1. designazione specifica delle opere e parti d’opera per le quali l’accesso è controllato e controllo di tutti gli accessi;
2. accesso soltanto dopo l’identificazione e con un’autorizzazione;
3. protezione contro il sabotaggio;
4. sorveglianza o guardia come caso normale.
c. Zona protetta 3
Opere e parti d’opera non visibili dall’esterno, la cui distruzione o il cui danneggiamento mette durevolmente in pericolo il compimento della missione del Consiglio federale, dell’esercito o di parti essenziali dell’esercito. L’organo di gestione deve ordinare le misure seguenti:
1. designazione specifica delle opere o parti d’opera nella zona protetta 2 che sono oggetto di misure di protezione complementari;
2. controllo di tutti gli accessi;
3. protezione speciale contro il sabotaggio;
4. guardia o sorveglianza.
Sezione 2: Protezione diretta delle opere
Art. 4 Accesso, rilevazione e diffusione d’informazioni
- Chiunque voglia accedere a un’opera militare, procedere a rilevazioni o pubblicare informazioni in merito necessita di un’autorizzazione. Il capo dell'esercito regola le modalità dell’autorizzazione e la competenza per la concessione della stessa.
- I contratti o le convenzioni conclusi tra le autorità federali o gli organi ufficiali e i proprietari fondiari, gli affittuari o i locatari valgono come autorizzazione nella misura in cui contemplino i rispettivi diritti.
- Il titolare di un’autorizzazione d’accesso a opere militari può portare seco apparecchi fotografici, cineprese, videocamere e apparecchi analoghi, nonché strumenti di misurazione soltanto se dispone della pertinente autorizzazione scritta.
- Gli apparecchi e gli accessori introdotti senza diritto o utilizzati illecitamente per la ripresa di vedute o per fare misurazioni possono essere confiscati con le vedute e i rilievi (film e cassette compresi).
- Ciò che può essere visto in genere dall’esterno senza mezzi ausiliari particolari o accorgimenti speciali può essere ripreso senza autorizzazione; la pubblicazione non deve però consentire alcuna identificazione dell’ubicazione o della destinazione dell’opera. Sono fatte salve le disposizioni del Codice penale3sul servizio informazioni militare.4
- Le autorizzazioni d’accesso alle opere che il Consiglio federale ha sottoposto alla legge secondo l’articolo 2 capoverso 2 sono rilasciate dal cancelliere della Confederazione.
Art. 5 Autorizzazioni
- Il capo dell'esercito può, dietro domanda scritta e motivata, concedere le autorizzazioni secondo gli articoli 4 e 5 della legge, o delegarne la competenza agli uffici federali incaricati dell’amministrazione.
- È fatto salvo l’articolo 4 capoverso 6.
Art. 6 Sorveglianza e guardia delle opere
- Il capo dell'esercito regola la sorveglianza e la guardia delle opere.
- La sorveglianza o la guardia delle opere può essere affidata agli organi seguenti:
- agenti del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)5;
- persone o imprese assunte contrattualmente a tale scopo;
- truppe;
- Corpo delle guardie di confine e organi della polizia della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
- Di regola, tali organi assolvono il loro compito armati.
- Gli organi di guardia devono, a richiesta, legittimarsi.
- Le persone sospette devono essere fermate e consegnate senza indugio alla polizia civile. Il servizio specialistico Protezione delle informazioni e delle opere, Stato maggiore del capo dell'esercito6, 3003 Berna, nonché il superiore devono esserne immediatamente informati.
Art. 7 Uso delle armi
L’uso delle armi si fonda sull’ordinanza del 26 ottobre 19947concernente i poteri di polizia dell’esercito.
Sezione 3: Protezione delle opere in occasione di misurazioni e di lavori di pianificazione
Art. 8 Misurazione ufficiale delle opere
- La misurazione ufficiale comprende le opere militari o le parti d’opera generalmente visibili. La Confederazione Svizzera va indicata come proprietaria fondiaria o titolare del diritto di superficie. Le opere o le parti d’opera non visibili non possono né essere registrate né figurare nelle componenti della misurazione ufficiale.8
- Informazioni sullo scopo militare delle opere non possono essere né registrate né trasmesse a terzi.
- Indicazioni su fondi con opere militari destinate a piani speciali, come il catasto delle condotte, sono autorizzate soltanto su ordine scritto dell’ufficio federale incaricato dell’amministrazione.
- Il DDPS emana le prescrizioni concernenti le misurazioni, il rilievo e l’allestimento di carte da parte dell’Ufficio federale di topografia.
Art. 9 Notificazioni obbligatorie dei Cantoni e dei Comuni
- I Cantoni e i Comuni comunicano alla Segreteria generale del DDPS9o a un servizio da essa designato le loro attività d’incidenza territoriale e le misure di pianificazione in prossimità delle opere militari. Essi le sottopongono segnatamente:
- 60 giorni prima della prima pubblicazione: i piani direttori cantonali e i piani d’utilizzazione comunali nonché altre pianificazioni pubbliche come il catasto delle zone di protezione delle acque e il catasto delle condotte, i piani concernenti l’approvvigionamento e l’evacuazione, i piani per le bandite e le riserve protette;
- prima dell’autorizzazione di costruzione: le domande di costruzione e di deroga secondo gli articoli 22 e 24 della legge del 22 giugno 197910sulla pianificazione del territorio, nonché le domande di concessione, di sussidio, di disboscamento e le servitù concernenti l’altezza delle opere.
- I Cantoni e i Comuni comunicano all’Aggruppamento armasuisse del DDPS11tutte le trasformazioni e nuove costruzioni, nel settore delle opere militari, relative a:
- autostrade e semiautostrade;
- strade cantonali e comunali;
- ferrovie;
- aeroporti.
Sezione 4: Misure in materia di circolazione
Art. 10
Gli uffici federali del DDPS incaricati dell’amministrazione delle opere ordinano il disciplinamento della circolazione per le strade e le vie che portano alle opere.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 11 Elenco delle opere militari
Il capo dell'esercito designa le singole opere secondo l’articolo 2 e le iscrive in un elenco.
Art. 12 Organizzazione della protezione
Il capo dell'esercito emana istruzioni per la protezione delle opere militari e ne sorveglia l’osservanza. Egli designa un servizio specialistico12per le questioni inerenti alla sicurezza.
Art. 13 Esecuzione
- A meno che un altro ufficio non sia espressamente designato, il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
- Il capo dell'esercito o un servizio specialistico per le questioni inerenti alla sicurezza da lui designato emana le prescrizioni di sicurezza necessarie.
Art. 14 Diritto previgente: abrogazione. Entrata in vigore
- Il decreto del Consiglio federale del 28 dicembre 195013concernente la protezione delle opere militari è abrogato.
- La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1991.