del 23 giugno 1950 (Stato 1° luglio 2023)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 20 e 85 numero 6 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 gennaio 1950,
decreta:
Art. 1
- Sono considerate opere militari nel senso della presente legge tutte le opere fortificate ultimate o in costruzione, come pure altre opere militari che richiedono, nell’interesse della difesa nazionale, speciali provvedimenti di sicurezza.
- Il Consiglio federale designa le opere militari alle quali si applica la presente legge.
Art. 2
I Comuni e i Cantoni sono tenuti a notificare al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)2:
- prima dell’esecuzione: le costruzioni o i provvedimenti d’economia forestale che potrebbero pregiudicare l’efficacia delle opere militari o comprometterne l’uso;
- i progetti di trasformazione o di costruzione d’aerodromi e di manufatti stradali o ferroviari d’interesse militare.
Art. 3
- Quando la sicurezza militare lo esige, il DDPS può, dopo aver sentito l’autorità cantonale e comunale, vietare a determinate persone di soggiornare in prossimità di opere militari. Esso determina in ogni caso la zona vietata.
- Le decisioni del DDPS possono essere deferite entro trenta giorni al Consiglio federale, il quale pronuncia in via definitiva.
Art. 4
- È vietato di eseguire fotografie, cinematografie, disegni, misurazioni o altri rilievi di opere militari e l’accesso alle stesse senza autorizzazione.
- Sono riservate le autorizzazioni espressamente concesse.
Art. 5
È vietato, nella Svizzera e fuori della Svizzera, di pubblicare o di mettere in commercio, senza autorizzazione:
- fotografie, pellicole, disegni o altre riproduzioni che si riferiscono ad opere militari;
- descrizioni e rapporti sulle opere militari;
- descrizioni e rapporti sulle esercitazioni o altre attività che si svolgono nelle opere militari.
Art. 6
- Il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari per assicurare la vigilanza delle opere militari e l’applicazione delle presenti prescrizioni.
- Nell’esercizio delle loro funzioni, gli organi preposti alla vigilanza dispongono del potere militare di polizia.
- Se gli organi preposti alla vigilanza non sono sottoposti da altre disposizioni al diritto penale militare, il Consiglio federale può prescrivere che questo diritto sia loro applicabile.
Art. 7
- Chiunque danneggia, distrugge o rende inservibile un’opera militare,
chiunque trasgredisce le disposizioni degli articoli 2–6, le disposizioni emanate o i provvedimenti presi in applicazione della presente legge dal Consiglio federale, dal DDPS, da un altro ufficio competente o da un comandante militare,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. I casi poco gravi sono puniti disciplinarmente.3
2. Chiunque agisce per negligenza è punibile.
3. È riservato il perseguimento secondo le disposizioni del Codice penale militare del 13 giugno 19274.
Art. 8
Le disposizioni generali del Codice penale militare del 13 giugno 19275e le disposizioni di detto Codice concernenti le mancanze di disciplina sono applicabili.
Art. 9
Chiunque commette un atto represso dalla presente legge è sottoposto alla giurisdizione militare.
Art. 10
- Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore della presente legge.
- A contare da questa data, è abrogato il decreto federale del 18 marzo 19376concernente le zone fortificate.
- Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 19517