(OCSM)
dell’11 febbraio 2004 (Stato 1° gennaio 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 2, 8, 25 capoverso 1 lettera b, 30 capoversi 4 e 5, 43, 55 capoverso 7, 57 e 106 della legge federale del 19 dicembre 19581sulla circolazione stradale (LCStr);
visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952(LM),3
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza contiene prescrizioni complementari alla legislazione civile sulla circolazione stradale, deroghe alle norme della circolazione civile e disposizioni concernenti segnatamente i requisiti tecnici per veicoli militari e la circolazione stradale militare sulle strade pubbliche e fuori delle strade pubbliche.
Art. 2 Campo d’applicazione
- La presente ordinanza si applica:
- a conducenti e pedoni impiegati in servizio militare o per attività militari fuori del servizio;
- al personale militare e agli insegnanti specialisti che nell’ambito della loro attività professionale conducono veicoli militari;
- ai veicoli nonché agli animali da sella, da tiro e da soma impiegati per scopi militari;
- 4 al personale civile dell’Aggruppamento Difesa durante un impiego militare secondo l’articolo 65c LM.
- Per gli impieghi all’estero si applica per analogia la presente ordinanza se le prescrizioni del Paese ospite o nella zona d’impiego non soddisfano gli standard di sicurezza dell’esercito svizzero. Per ogni impiego all’estero sono convenute disposizioni particolari mediante accordi internazionali.
- Il personale civile dell’Aggruppamento Difesa e i collaboratori di armasuisse sottostanno alla legislazione civile sulla circolazione stradale e alle disposizioni dell’ordinanza del 23 febbraio 2005^5^concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti (OVCC). Alla guida di veicoli militari nel quadro dell’attività professionale sono inoltre applicabili gli articoli 13 capoverso 2, 17, 54, 56–58, 79 capoversi 1 e 2, 91 capoverso 7 e 91a della presente ordinanza.6Ai requisiti per veicoli militari guidati nel quadro dell’attività professionale sono applicabili gli articoli 39–42, 46 e 91 capoversi 5 e 6 della presente ordinanza.7
Art. 3 Strade forestali, percorsi pedonali e sentieri
- Le disposizioni federali concernenti le strade forestali, i percorsi pedonali e i sentieri non si applicano né ai veicoli né agli animali da sella, da tiro e da soma impiegati per scopi militari.
- Prima di circolare su percorsi pedonali e sentieri con detti veicoli o animali occorre sempre ottenere l’autorizzazione delle autorità competenti.8
Art. 4 Definizioni
Nella presente ordinanza sono utilizzate le definizioni seguenti:
- 9 veicoli militari: i veicoli acquistati, noleggiati, presi in leasing, prestati o requisiti a favore dell’esercito;
- conducenti: i titolari di un’autorizzazione a condurre militare;
- servizio militare: il servizio di truppa con diritto al soldo;
- 10 .
- traffico interno d’azienda: le corse all’interno di perimetri militari o su strade pubbliche che collegano parti vicine di perimetri militari;
- perimetri militari: gli immobili o i terreni contrassegnati come tali oppure sbarrati o sbarrabili mediante misure edili (barriere, recinzioni ecc.);
- provvedimenti di circolazione: le limitazioni della circolazione, le disposizioni volte al disciplinamento o alla sicurezza della circolazione e gli altri provvedimenti che si ripercuotono sulla circolazione.
Art. 5 Abbreviazioni
- Per le autorità sono utilizzate le abbreviazioni seguenti:
- DATEC Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni;
- USTRA Ufficio federale delle strade;
- DDPS Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;
- 11 BLEs Base logistica dell’esercito;
- 12 FOA log Formazione d’addestramento della logistica;
- UCNEs Ufficio della circolazione e della navigazione dell’esercito;
- 13 TAFS Unità amministrativa Tiro e attività fuori del servizio.
- Per i testi legislativi sono utilizzate le abbreviazioni seguenti:
- LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale;
- SDR Ordinanza del 29 novembre 200214concernente il trasporto di merci pericolose su strada;
- ADR Accordo europeo del 30 settembre 195715relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose;
- LM Legge militare del 3 febbraio 1995;
- CPM Codice penale militare del 13 giugno 192716;
- LStup Legge federale del 3 ottobre 195117sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope;
- 18 OAE Ordinanza del 21 febbraio 201819concernente l’amministrazione dell'esercito;
- OETV Ordinanza del 19 giugno 199520concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;
- 21 OVCC Ordinanza del 23 febbraio 200522concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti;
- 23 OAC Ordinanza del 27 ottobre 197624sull’ammissione alla circolazione;
- 25 OASAM Ordinanza del 26 novembre 200326sull’attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello;
- 27 OAMM Ordinanza del 24 novembre 200428concernente l’apprezza-mento medico dell’idoneità al servizio militare e dell’idoneità a prestare servizio militare.
Capitolo 2: Provvedimenti di circolazione
Sezione 1: Provvedimenti per la circolazione stradale civile
Art. 7 Competenza
- I comandanti di truppa responsabili, la polizia militare o i quadri delle formazioni della circolazione possono ordinare provvedimenti di circolazione della durata massima di otto giorni su strade pubbliche, eccettuate le autostrade e le semiautostrade.29
- La polizia militare può inoltre ordinare provvedimenti di circolazione in occasione di spostamenti:
- su autostrade e semiautostrade;
- di veicoli cingolati;
- di veicoli e di trasporti speciali.
Art. 8 Consultazione delle autorità civili
Prima dell’esecuzione dei provvedimenti di circolazione, gli organi che dispongono tali provvedimenti consultano le autorità civili competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
Art. 9 Segnaletica, segni e istruzioni
- L’organo militare che prende un provvedimento di circolazione nei confronti di utenti civili della strada provvede al disciplinamento della circolazione o alla posa di sbarramenti. Qualora si debbano collocare segnali o eseguire demarcazioni, questi lavori vanno possibilmente affidati alle autorità civili.
- La truppa colloca il segnale civile «Altri pericoli» o impiega altri mezzi adeguati quando le sue attività si svolgono nel perimetro della carreggiata e le condizioni della circolazione o le condizioni meteorologiche lo richiedono. Gli organi addetti al disciplinamento della circolazione impiegati su strade di prima classe o di una classe superiore devono imperativamente essere segnalati mediante segnali d’avvertimento Triopan nonché, di notte o in caso di cattive condizioni meteorologiche, mediante lampeggiatori.
Art. 10 Disposizioni delle autorità civili
Se sono necessari provvedimenti di circolazione che non rientrano nella competenza degli organi militari, tali provvedimenti sono oggetto di una domanda trasmessa per la via di servizio, per il tramite dell’UCNEs, all’autorità civile competente.
Art. 11 Ricorso da parte del DDPS
Il DDPS è competente per i ricorsi contro decisioni cantonali concernenti provvedimenti di circolazione che toccano interessi militari, sempre che detti ricorsi siano ammissibili.
Art. 12 Strade e perimetri della Confederazione
- I provvedimenti di circolazione concernenti la circolazione pubblica su strade e perimetri di proprietà della Confederazione amministrati dal DDPS sono decisi dall’UCNEs.
- Se un provvedimento di circolazione comporta una restrizione o un divieto della circolazione pubblica, la relativa decisione deve essere pubblicata nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale cantonale. Sono fatte salve le disposizioni concernenti la tutela del segreto.
Sezione 2: Provvedimenti per la circolazione stradale militare
Art. 13 Deroghe alle norme per la circolazione civile
- Per gli utenti militari della strada possono essere ordinante deroghe a divieti o a restrizioni civili soltanto quando le necessità militari lo esigono e se sono stati adottati le misure di sicurezza necessarie nonché provvedimenti nell’interesse della circolazione in generale.
- Il segnale civile di prescrizione «Larghezza massima 2,3 m» non si applica ai veicoli militari.
Art. 14 Competenza per i provvedimenti di circolazione temporanei
- I provvedimenti di circolazione fino a una durata massima di 30 giorni (provvedimenti di circolazione temporanei) possono essere presi dagli ufficiali della circolazione e dei trasporti, dai comandanti di truppa o dai capi della circolazione e dei trasporti delle formazioni d’addestramento. Sono eccettuati provvedimenti di circolazione concernenti semiautostrade e autostrade nonché deroghe a divieti per veicoli che sottostanno alle disposizioni dell’SDR/ADR. Le deroghe temporanee sono segnalate dalla truppa con segnali militari.
- I provvedimenti di circolazione temporanei concernenti le piazze di tiro e le piazze d’esercitazione nonché i posti di attraversamento di corsi d’acqua sono ordinati dalla formazione d’addestramento competente, dalla brigata d’impiego competente, dalla divisione territoriale competente, dalle Forze terrestri o dalle Forze aeree.30
Art. 15 Competenza per i provvedimenti di circolazione permanenti
- I provvedimenti di circolazione con una durata superiore a 30 giorni (provvedimenti di circolazione permanenti) possono essere decisi dall’UCNEs. Quest’ultimo provvede alla segnaletica; esso può affidare tale compito ad altri uffici o organi di comando.
- In singoli casi motivati, l’UCNEs può rinunciare a segnalare i provvedimenti di circolazione permanenti o le deroghe a divieti per veicoli con carichi pericolosi o suscettibili d’inquinare le acque.
- I provvedimenti di circolazione per gli utenti militari della strada e le deroghe a divieti civili di circolazione nonché a limitazioni di dimensioni e peso devono essere pubblicati nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale cantonale. Sono fatte salve le disposizioni concernenti la tutela del segreto.
Art. 16 Consultazione
- L’autorità che dispone un provvedimento consulta preliminarmente le autorità civili interessate e i proprietari fondiari interessati e stabilisce le condizioni e le misure di sicurezza necessarie. Se le circostanze non lo consentono, gli ufficiali della circolazione e dei trasporti o i comandanti di truppa possono rinunciare alla consultazione preliminare.
- L’UCNEs consulta l’USTRA prima di concedere deroghe a divieti riguardanti veicoli con carichi pericolosi o suscettibili d’inquinare le acque.
Art. 17 Segnaletica stradale militare
- I segnali stradali militari sono rivolti a tutti i conducenti di veicoli con targhe di controllo militari. Essi hanno la priorità sui segnali civili.
- I segnali di prescrizione militari, eccettuati i segnali di velocità massima, non sono valevoli per i conducenti di veicoli militari di cui all’articolo 2 capoverso 3.
Capitolo 3: Autorizzazioni a condurre militari
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 18 Autorizzazione a condurre militare
- Chi conduce veicoli militari durante il servizio militare o durante un’attività militare fuori del servizio deve essere titolare di un’autorizzazione a condurre militare. Tale autorizzazione è integrata nella licenza di condurre civile ed è valevole soltanto unitamente a quest’ultima. Le condizioni civili sono valevoli anche per il settore militare.
- Il personale militare e gli insegnanti specialisti che conducono veicoli militari durante la loro attività professionale necessitano:
- di una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza; o
- di una licenza di condurre civile corredata della pertinente autorizzazione a condurre militare.
- Non necessitano di un’autorizzazione a condurre militare:
- il personale militare se, durante il servizio militare o durante un’attività militare fuori del servizio, conduce veicoli militari con una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza;
- i membri attivi della polizia, dei pompieri, del servizio sanitario e dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini31se, durante un’attività militare fuori del servizio, conducono veicoli militari con una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza;
- 32 i militari se durante il servizio militare utilizzano per motivi di servizio il proprio veicolo civile previa autorizzazione secondo l’articolo 106 OAE33;
- 34 il personale civile dell’Aggruppamento Difesa incorporato in formazioni d’aerodromo o logistiche, se durante il servizio militare conduce i medesimi tipi di veicoli che conduce nell’ambito della propria attività professionale con una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza;
- 35 il personale civile attivo e l’ex personale civile dell’Aggruppamento Difesa nonché l’ex personale militare, se:
1. la corrispondente decisione relativa all’idoneità, emanata in occasione di un apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare, non reca la menzione «abile al servizio militare, non può condurre veicoli a motore militari»,
2.36 la corrispondente autorizzazione a condurre militare non è revocata secondo l’articolo 38,
3. è autorizzato a partecipare ad attività volontarie fuori del servizio secondo l’articolo 8 OASAM37,
4. durante l’attività volontaria fuori del servizio conduce veicoli militari con una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza, e
5. è comprovato che la persona interessata ha ricevuto da parte della società militare organizzatrice un’introduzione ai veicoli a motore militari da condurre, conformemente alle direttive della FOA log.
- Chi conduce veicoli militari con una licenza secondo i capoversi 1, 2 o 3 lettere a, b o c è autorizzato a trasportare persone e cose anche qualora la licenza di condurre civile non comprenda tale autorizzazione.38
- Il personale civile dell’Aggruppamento Difesa che, durante un impiego militare secondo l’articolo 65c LM, conduce il medesimo tipo di veicolo che conduce nell’ambito della propria attività professionale deve essere titolare:
- di una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza; o
- di una licenza di condurre civile e della pertinente autorizzazione a condurre militare.39
- Durante un impiego militare secondo l’articolo 65c LM il personale civile dell’Aggruppamento Difesa è autorizzato a trasportare persone o cose se la licenza di condurre civile comprende tale autorizzazione.40
- In casi eccezionali motivati, negli impieghi dell’esercito l’UCNEs può autorizzare i militari a condurre, durante il servizio militare, veicoli militari con una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza, se:41
- in occasione di un apprezzamento medico della loro idoneità al servizio militare non hanno ricevuto la decisione relativa all’idoneità «Abile al servizio militare unicamente per funzioni particolari, con oneri, inabile al tiro»;
- sono in possesso almeno della categoria di autorizzazione a condurre militare per autoveicoli leggeri non fuoristrada;
- è comprovato che hanno ricevuto un’introduzione ai veicoli a motore militari da condurre conformemente alle direttive della FOA log; e
- il subordinato diretto del capo dell’esercito ne conferma la necessità.42
- L’autorizzazione di cui al capoverso 7 è rilasciata in forma scritta. È di durata determinata e limitata a singoli tipi di veicoli.43
Art. 19 Categorie di autorizzazioni a condurre
- L’autorizzazione a condurre militare44è rilasciata per le seguenti categorie principali:
- L’UCNEs può:
- suddividere le categorie principali;
- estendere o limitare le autorizzazioni a condurre a determinate categorie o tipi di veicoli.
Art. 20 Controllo dell’istruzione
In vece di una licenza per allievo conducente, i conducenti di veicoli militari sono titolari, sino al rilascio dell’autorizzazione a condurre militare, di un controllo dell’istruzione per conducenti di autoveicoli.
Art. 21 Autobus, autogrù e veicoli utilitari con gru caricatrice
- La categoria di autorizzazione a condurre 930, corredata del corrispondente codice d’istruzione PISA, autorizza a guidare autobus.46
1bis. . 47
- I conducenti di autogrù e veicoli utilitari con gru caricatrice immatricolate militarmente non necessitano di una patente di gruista della categoria A o di una formazione ai sensi dell’ordinanza del 27 settembre 199948sulle gru.49
Art. 22
Sezione 2: Istruzione
Art. 23 Condizioni
- I militari sono ammessi all’istruzione per conducenti di veicoli militari se:
- esiste la necessità militare;
- soddisfano le esigenze mediche minime;
- hanno superato l’esame d’idoneità per conducenti;
- sono titolari della licenza di condurre civile50richiesta;
- 51 negli ultimi due anni la licenza di condurre civile della categoria A, A1, B, B1, C, C1, D o D1 non è stata loro ritirata:
1. per più di tre mesi, o
2. per guida in stato di ebrietà o sotto l’influsso di stupefacenti;
f.52 la loro licenza di condurre in prova non è stata annullata; e
g.53 non è stato loro vietato di guidare veicoli militari per decisione dell’esercito.
- I militari che, conformemente all’allegato 1 numero 4 OAMM54, sono abili al servizio militare unicamente per funzioni particolari nonché i membri delle società militari e delle associazioni militari mantello, durante le loro attività fuori del servizio, sono ammessi all’istruzione per conducenti di veicoli militari se soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b–f.55
Art. 24 Esame d’idoneità
- Per ottenere un’autorizzazione a condurre militare è necessario superare un esame d’idoneità.
- Non è richiesto alcun esame d’idoneità per ottenere l’autorizzazione militare a condurre autoveicoli leggeri non fuoristrada e veicoli a motore con una velocità massima di 45 km/h.
- Il Comando Istruzione stabilisce i contenuti e le esigenze dell’esame d’idoneità.
Art. 25 licenza di condurre civile
- Chi intende essere istruito come conducente deve di massima essere titolare di una licenza di condurre civile della categoria B.56
- Per l’istruzione su motociclette è sufficiente una licenza di condurre civile della categoria A o della sottocategoria A1.
- Per l’istruzione su autoveicoli con una velocità massima di 45 km/h è sufficiente una licenza di condurre civile di una categoria da A a G.
- I militari che, conformemente all’allegato 1 numero 4 OAMM57, sono abili al servizio militare unicamente per funzioni particolari nonché i membri delle società militari e delle associazioni militari mantello, durante le loro attività fuori del servizio, possono essere istruiti unicamente alla guida di autoveicoli leggeri non fuoristrada e di carrelli elevatori a forca. Essi devono:58
- essere titolari di una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza;
- per condurre carrelli elevatori a forca, presentare in via supplementare un corrispondente attestato di formazione secondo la direttiva 6518 della CFSL59.60
Art. 26 Responsabilità dell’istruzione
La FOA log è responsabile dell’istruzione e del perfezionamento del personale insegnante impiegato nel settore della circolazione e dei trasporti.
Art. 27 Istruttori
- Chi istruisce individualmente allievi conducenti delle categorie di autorizzazione a condurre militare 910, 930 o 930E deve essere titolare dell’abilitazione a maestro conducente della pertinente categoria.
- L’UCNEs è l’autorità di vigilanza per i maestri conducenti impiegati esclusivamente nell’esercito. Esso disciplina l’esercizio della professione e il perfezionamento professionale.
- I servizi dell’esercito competenti per l’assunzione dei maestri conducenti notificano all’UCNEs i dati di quest’ultimi necessari per l’adempimento dei suoi compiti di controllo, segnatamente il cognome, il nome, l’indirizzo, il numero AVS, il tasso di occupazione, le occupazioni accessorie secondo l’articolo 91 dell’ordinanza del 3 luglio 200161sul personale federale e il luogo di lavoro.
- Gli istruttori impiegati per l’istruzione alla guida devono essere titolari dell’autorizzazione a condurre militare o della licenza di condurre civile della pertinente categoria e aver assolto un’istruzione adeguata.
Art. 28 Scuola guida e istruzione alla guida
- Per scuola guida si intende ogni corsa durante la quale i conducenti non ancora titolari della licenza di condurre civile richiesta sono accompagnati e istruiti individualmente da un titolare dell’abilitazione a maestro conducente della pertinente categoria. Per tali corse deve essere applicata al veicolo la targa blu con una «L» bianca.62
- Per istruzione alla guida si intendono le rimanenti corse con o senza accompagnatore ordinate militarmente per scopi di istruzione e di esercitazione. Per tali corse non è autorizzata l’applicazione al veicolo della targa blu con una «L» bianca.
- Durante la scuola guida e l’istruzione alla guida i trasporti di persone sono vietati fino al momento in cui il conducente è pronto a superare l’esame. A partire da detto momento, i periti della circolazione militare della pertinente categoria possono iscrivere nel controllo dell’istruzione per conducenti l’autorizzazione a effettuare trasporti di persone.
Art. 29 Periti della circolazione militare
- Chi procede a un esame militare di conducente deve essere titolare della pertinente licenza di perito della circolazione militare.
- L’UCNEs emana, d’intesa con l’USTRA, istruzioni concernenti l’istruzione e il perfezionamento nonché gli esami dei periti della circolazione militare e organizza detti esami.
- Le licenze di perito della circolazione militare sono rilasciate e revocate dall’UCNEs.
Art. 30 Veicoli per l’istruzione e veicoli d’esame
L’UCNEs stabilisce, d’intesa con l’USTRA, i veicoli per l’istruzione e i veicoli d’esame delle singole categorie nonché il relativo equipaggiamento.
Sezione 3: Esame di conducente
Art. 31
- Sulla base dell’OAC63, l’UCNEs stabilisce, d’intesa con l’USTRA, le esigenze dell’esame teorico e pratico.
- Gli esami di conducente sono svolti da periti della circolazione militare. Quest’ultimi sono nominati dall’UCNEs d’intesa con la FOA log.64
- Se sono titolari di una licenza di condurre civile della categoria B, sono autorizzati a svolgere l’esame di conducente per autoveicoli leggeri non fuoristrada durante il servizio militare anche i responsabili della circolazione e dei trasporti.65
- Se sono titolari di una licenza di condurre civile della categoria B, i periti designati dal TAFS sono autorizzati a svolgere l’esame di conducente per autoveicoli leggeri non fuoristrada durante l’attività militare fuori del servizio. Il TAFS notifica all’UCNEs le persone autorizzate.66
Sezione 4: Rilascio dell’autorizzazione a condurre militare e controlli successivi
Art. 32 Competenza
- L’UCNEs rilascia l’autorizzazione a condurre militare e decide eventuali condizioni e restrizioni militari.
- Provvede a trasmettere al sottosistema SIAC-persone i dati di cui all’articolo 6 lettera a dell’ordinanza del 30 novembre 201867concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione.
Art. 33 Validità e iscrizione
L’autorizzazione a condurre militare ha validità illimitata ed è iscritta nella licenza di condurre civile in formato carta di credito (LCC). Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 34. Essa mantiene la sua validità per l’attività militare fuori del servizio anche dopo il proscioglimento dagli obblighi militari del conducente.
Art. 34 Autorizzazione a condurre militare in prova
- Ai titolari di una licenza di condurre civile in prova, l’autorizzazione a condurre militare è rilasciata con la stessa durata di validità prevista dal diritto civile.
- Il prolungamento del periodo di prova della licenza di condurre civile in prova è valevole anche per l’autorizzazione a condurre militare.
- Il capoverso 2 non si applica in caso di cessazione delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione a condurre militare e in caso di infrazioni che ne comportano la revoca.
Art. 35 Visita di controllo da parte di un medico di fiducia
- I titolari di un’autorizzazione a condurre militare della categoria principale 930 sono convocati dall’autorità civile competente, conformemente alle prescrizioni civili, a una visita di controllo da parte di un medico di fiducia. Se non sottostanno o non sottostanno più all’obbligo d’ordine civile di sottoporsi a una visita di controllo, sono convocati dall’UCNEs secondo le disposizioni dell’articolo 27 capoverso 1 OAC^68^sino al proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare a una visita di controllo da parte del medico di truppa.69
- I titolari di un’autorizzazione a condurre militare delle categorie principali 950 e 960 sono convocati dall’UCNEs secondo le disposizioni dell’articolo 27 capoverso 1 OAC sino al proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare a una visita di controllo da parte del medico di truppa.70
- Per i titolari di un’autorizzazione a condurre militare non soggetti all’obbligo di prestare servizio militare che conducono autoveicoli pesanti nell’ambito dell’attività professionale o nel quadro di attività militari fuori del servizio la visita di controllo di idoneità alla guida è retta dall’articolo 27 capoverso 1 OAC.71
- D’intesa con la FOA log, l’UCNEs emana istruzioni concernenti la visita di controllo secondo il capoverso 3, segnatamente per quanto concerne la competenza medica.72
Art. 36 Corsi di istruzione continua
- All’inizio del servizio i conducenti di tutte le categorie assolvono un’istruzione di ripetizione conforme alla funzione.73
- La FOA log emana le direttive e stabilisce le esigenze necessarie a tal fine e definisce la durata di validità dei corsi di istruzione continua.74
- I comandanti di truppa sono responsabili dell’esecuzione.
Sezione 5: Revoca della licenza di condurre civile e dell’autorizzazione a condurre militare
Art. 37 Revoca della licenza di condurre civile
- Il conducente al quale è stata revocata la licenza di condurre civile non può guidare alcun autoveicolo nemmeno in servizio militare. I conducenti devono annunciare immediatamente al loro comandante di truppa il ritiro della licenza quando il periodo di revoca cade durante un servizio.
- Qualora, in servizio militare, vi fossero motivi per revocare la licenza di condurre civile, il comandante di truppa, gli organi della polizia militare o gli organi della giustizia militare ne informano l’UCNEs.
- L’UCNEs avvisa le autorità amministrative civili competenti del Cantone di domicilio.
Art. 38 Revoca dell’autorizzazione a condurre militare
- L’UCNEs revoca ai militari l’autorizzazione a condurre militare quando:
- la loro licenza di condurre civile è stata ripetutamente o definitivamente revocata;
- non soddisfano più le esigenze poste ai conducenti militari;
- 75 non osservano le prescrizioni militari in materia di consumo di alcol o di stupefacenti;
- non soddisfano più le esigenze e le condizioni per il rilascio della licenza di condurre civile o dell’autorizzazione a condurre militare;
- 76 non soddisfano più le esigenze mediche.
- L’autorizzazione a condurre militare è revocata per tutte le categorie. Ai militari che, conformemente all’allegato 1 numero 4 OAMM77, sono dichiarati abili al servizio militare unicamente per funzioni particolari, l’autorizzazione a condurre militare è revocata per tutte le categorie, fatta eccezione per quelle menzionate all’articolo 25 capoverso 4.78
- Contro la decisione di revoca dell’autorizzazione a condurre militare può essere inoltrato reclamo.
Capitolo 4: Veicoli
Sezione 1: Eccezioni alle esigenze tecniche civili per i veicoli stradali
Art. 39 Principio
L’UCNEs può, in casi motivati, ordinare per i veicoli militari deroghe all’OETV79nonché alle seguenti prescrizioni concernenti:
- le misure di protezione dei veicoli e del loro carico;
- il peso e le dimensioni dei veicoli e del loro carico.
Art. 40 Veicoli cingolati
- I veicoli cingolati non necessitano di apparecchio per la registrazione dei dati né di odocronografo.80
- L’obbligo dell’esame periodico dei veicoli cingolati è abolito; in sostituzione, si effettuano controlli tecnici regolari nell’ambito della manutenzione.
Art. 41 Altri veicoli
- Le prescrizioni concernenti le esigenze tecniche per i veicoli stradali nonché la costruzione, l’equipaggiamento, le dimensioni e il peso dei veicoli (potenza del motore, valori limite di fumo, gas di scarico o rumore ecc.) valevoli all’atto del rilascio dell’approvazione del tipo del pertinente veicolo sono pure applicabili ai veicoli militari dello stesso tipo messi in circolazione per la prima volta ulteriormente.
1bis. In autoveicoli pesanti, segnatamente in autocarri, possono essere autorizzati sedili supplementari nello spazio di carico.81
- Le prescrizioni dell’ADR82e della SDR83riguardanti la costruzione e l’equipaggiamento di veicoli non sono applicabili ai veicoli militari per il traffico di collettame che sono stati messi in circolazione prima del 1° gennaio 2000 e il cui uso rientra nel campo d’applicazione degli allegati 1 e 2 della presente ordinanza. Esse sono tuttavia applicabili ai veicoli provvisti di cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, container-cisterna, casse mobili cisterna o cisterne mobili nonché ai veicoli batteria e ai veicoli provvisti di container per gas a elementi multipli (CGEM). Le eccezioni sono indicate nell’allegato 1.84
- I veicoli blindati ruotati o cingolati muniti di un impianto antincendio di bordo o di un estintore di almeno 2 chilogrammi sono esentati dall’obbligo di essere equipaggiati con estintori secondo l’articolo 114 capoverso 2 OETV85.86
- I veicoli blindati ruotati sono equiparati ai veicoli cingolati per quanto concerne la misurazione del fumo, dei gas di scarico, dell’evaporazione e del rumore. I veicoli ruotati a motore multicarburante devono soddisfare almeno lo standard di emissioni Euro 3 quando sono utilizzati con il carburante normale prescritto dal produttore. Altri veicoli militari devono adempiere le prescrizioni in materia di misurazione del fumo, dei gas di scarico, dell’evaporazione e del rumore nei limiti consentiti dal loro uso.87
- I veicoli blindati ruotati sono equiparati ai veicoli cingolati per quanto concerne la misurazione del fumo, dei gas di scarico, dell’evaporazione e del rumore. Altri veicoli militari devono adempiere le prescrizioni in materia di misurazione del fumo, dei gas di scarico, dell’evaporazione e del rumore nei limiti consentiti dal loro impiego.88
- Gli intervalli degli esami periodici dei veicoli militari sono stabiliti dall’UCNEs.
Art. 42 Approvazione del tipo
L’UCNEs è competente per l’approvazione del tipo, sempre che il veicolo non corrisponda a un tipo oggetto di un’approvazione del tipo civile.
Sezione 2: Immatricolazione dei veicoli e contrassegni
Art. 43 Veicoli militari
- Di regola, i veicoli militari circolano con targhe di controllo militari. In caso di utilizzazione da parte della truppa essi devono essere contrassegnati con l’indicazione della formazione.
- La consegna di veicoli militari a terzi è retta dall’articolo 8 OVCC89.90
Art. 43a Requisiti formali per le targhe di controllo militari
- Le targhe di controllo militari devono essere rettangolari.
- Se le targhe di controllo militari non possono essere applicate in modo adeguato, lo stemma, le lettere e le cifre devono essere dipinte o incollate sulla carrozzeria su fondo grigio scuro.
- Per i rimorchi militari, la targa con due righe di iscrizione può corrispondere al formato della targa per motoveicoli e la targa con una sola riga di iscrizione può corrispondere alla targa anteriore degli autoveicoli.
- Sulla targa con due righe di iscrizione ad uso dei rimorchi militari, le prime due cifre sono iscritte nella parte superiore, di fianco alla lettera attribuita; sulla targa con una sola riga di iscrizione può essere lasciato uno spazio maggiore tra la seconda e la terza cifra. Lo stemma è soppresso.
Art. 44 Veicoli di requisizione
- I veicoli di requisizione circolano con targhe di controllo cantonali.
- In mancanza di licenza di circolazione e di targhe di controllo, quest’ultime sono sostituite dalla decisione di requisizione durante le corse volte a consegnare il veicolo.
- Dopo il ritiro da parte della truppa, il numero di matricola del veicolo diventa il numero della targa di controllo militare.
- I veicoli di requisizione devono essere contrassegnati come veicoli militari ed essere muniti dell’indicazione della formazione.
Art. 45 Veicoli noleggiati
I veicoli noleggiati circolano con targhe di controllo cantonali. Il detentore civile assume la responsabilità civile conformemente alla LCStr. Le pretese dell’assicuratore di responsabilità civile nei confronti del detentore risultanti da incidenti sopravvenuti durante il noleggio sono assunte dalla Confederazione. Sono fatte salve le pretese ai sensi della LM.
Art. 46 Iscrizioni nella licenza di circolazione
- L’UCNEs può iscrivere nella licenza di circolazione le decisioni necessarie per i veicoli militari.
- L’autorizzazione di portare luci gialle di pericolo deve figurare solo se dette luci sono fissate e applicate in permanenza al veicolo militare.
Sezione 3: Uso dei veicoli
Art. 46a Uso dei veicoli militari
I conducenti possono guidare veicoli militari soltanto quando ne sono stati espressamente autorizzati o le circostanze lo giustificano.
Art. 47 Corse private e trasporti di civili
- Non è permesso fare uso di veicoli militari per corse private.
- I civili non sono autorizzati a viaggiare su veicoli militari, salvo se:
- partecipano a un’esercitazione militare, a un’attività di servizio della truppa o a manifestazioni militari fuori del servizio;
- devono essere trasportati come visitatori in occasione di esercitazioni militari, giornate delle porte aperte, consegne della bandiera o dello stendardo, cerimonie di promozione oppure durante manifestazioni militari fuori del servizio;
- 91 partecipano a visite militari organizzate o devono essere trasportati nel quadro di impieghi della truppa autorizzati conformemente all’ordinanza del 21 agosto 201392concernente l’appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari;
- devono essere trasportati per altre ragioni di servizio o d’ordine militare;
- devono essere trasportati in caso d’urgenza o per prestare soccorso.93
- .94
Art. 48 Uso privato di veicoli civili
L’uso privato di veicoli civili in servizio militare è permesso soltanto per l’entrata in servizio, durante i congedi e dopo il licenziamento. Il comandante può autorizzare deroghe in casi motivati.
Art. 49 Uso di veicoli civili per ragioni di servizio
- In casi particolari può essere autorizzata l’utilizzazione temporanea, in servizio militare, di veicoli civili. A tali veicoli civili si applicano per il rimanente gli articoli 105–109 OAE95.96
- Le limitazioni prescritte per l’uso di veicoli da lavoro civili e di veicoli agricoli civili non sono valevoli quando tali veicoli sono impiegati dalla truppa.
Art. 50 Passeggeri di veicoli militari
- È permesso trasportare persone sul piano di carico di veicoli militari soltanto se i passeggeri sono protetti da fiancate sufficientemente alte. È vietato sporgersi e stare in piedi nonché sedersi sulle fiancate o sulla sponda posteriore. Deve essere assicurata un’aerazione sufficiente.
- Sono vietati i trasporti di persone sul piano di carico di veicoli militari muniti di piattaforme elevatrici o di soprastrutture scarrabili.97
- Gli oggetti o le materie trasportati non devono costituire un pericolo per i passeggeri.
- .98
- È vietato il trasporto di persone sulla soprastruttura di veicoli blindati ruotati o cingolati. Se necessario, i passeggeri dei rimanenti veicoli speciali e da lavoro possono prendere posto, durante la corsa, fuori della cabina di guida. Essi devono potersi tenere saldamente.
- .99
- I militari possono viaggiare in piedi sul veicolo per srotolare e arrotolare le manichette antincendio, sempre che possano tenersi saldamente e il veicolo non viaggi a più di 30 km/h.
- Su veicoli i cui conducenti portano la maschera di protezione e circolano con sportelli chiusi, visori notturni e intensificatori della luce residua, possono essere trasportati militari soltanto se sono state adottate le misure di sicurezza di cui all’articolo 69.100
Art. 51 Posa di linee della truppa
- Durante l’impiego (posa di linee) è permesso stare sui predellini appositamente sistemati a tale scopo dietro agli autoveicoli o dietro ai rimorchi. Se è agganciato un rimorchio, sul veicolo trattore non è consentito montare alcun predellino.
- Se il veicolo per la posa di linee procede al passo, è permesso salire e scendere, con la dovuta precauzione, dal predellino.
- Se durante la posa di linee la velocità non supera i 30 km/h:
- l’aiuto conducente e i passeggeri del veicolo per la posa di linee e del rimorchio possono viaggiare in piedi; essi devono tuttavia potersi tenere saldamente;
- sul rimorchio del veicolo per la posa di linee possono viaggiare quattro persone al massimo.
Art. 52 Rimorchi di veicoli militari e rimorchiatura a traino
- Il traino di più di un rimorchio è consentito unicamente con l’autorizzazione dell’UCNEs.
- Nel traffico interno d’azienda, gli aeroplani possono essere trainati da veicoli militari.
Art. 53 Traino di sciatori
- I veicoli da neve, come battipista, motoslitte e veicoli multiuso cingolati possono trainare tanti sciatori quanti sono consentiti in funzione del peso d’aderenza, della sicurezza di funzionamento, della garanzia e del manuale d’uso del veicolo oppure del sistema di traino utilizzato. È determinante il criterio che prevede il numero minore di sciatori. Dietro al veicolo deve essere applicato un dispositivo di protezione per evitare il ferimento in caso di urti che copra tutta la larghezza del veicolo. Il tipo di dispositivo di protezione deve essere approvato dall’UCNEs specificatamente per ogni veicolo.
- In caso di traino di sciatori con veicoli da neve, la velocità non deve superare i 30 km/h.
- Gli sciatori devono tenersi al dispositivo da traino in modo da poterlo lasciare immediatamente. Prima della partenza il conducente del veicolo informa gli sciatori sul modo di comportarsi.
Art. 53a Mascheramento mobile dei veicoli
- Il mascheramento mobile deve essere applicato al veicolo secondo il regolamento. Le relative disposizioni devono essere approvate dall’UCNEs.
- Per le corse con mascheramento mobile al di fuori dei perimetri delle caserme, dei perimetri degli esercizi logistici dell’esercito, degli aerodromi militari, delle piazze di tiro nonché delle piazze d’esercitazione e dei villaggi d’esercitazione, la colonna o il singolo veicolo mascherato devono essere preceduti da un veicolo d’accompagnamento con la luce gialla di pericolo accesa. Su semiautostrade e su autostrade, il veicolo d’accompagnamento segue la colonna o il singolo veicolo.
Sezione 4: Veicoli e trasporti speciali
Art. 54 Obbligo dell’autorizzazione
- Le corse con veicoli blindati ruotati e con veicoli militari speciali nonché i trasporti speciali fuori dei perimetri delle caserme, delle piazze d’esercitazione e simili possono essere effettuati senza autorizzazione se non sono superati le dimensioni e i limiti di peso seguenti:101
- una lunghezza di 30 m;
- una sporgenza del carico di 3 m anteriormente, misurata dal centro dello sterzo, o di 5 m posteriormente, misurata dal centro dell’asse posteriore o dal punto di rotazione dell’asse posteriore;
- una larghezza di 3 m;
- 102 .
- un’altezza di 4 m;
- 103 f. un peso effettivo di 44 t;
- 104 un carico di 12 t per asse semplice, di 20 t per doppio asse e di 30 t per triplo asse.
- Se sono oltrepassati i pesi e le misure di cui al capoverso 1, è necessaria un’autorizzazione dell’UCNEs. Esso consulta le autorità civili competenti e decide le condizioni e le misure di sicurezza necessarie. Le autorizzazioni di lunga durata devono essere limitate a 36 mesi.
- Per quanto riguarda le corse soggette all’obbligo di autorizzazione secondo il capoverso 2, il trasporto di merci divisibili è vietato. Sono fatti salvi i veicoli per sistemi definiti dall’UCNEs.105
Art. 55 Trasporto di merci su veicoli da lavoro
I veicoli da lavoro possono essere usati dalla truppa per il trasporto di merci e carichi:
- su brevi tratti, allo scopo di caricare e scaricare veicoli, carri ferroviari, battelli e aeroplani;
- sui cantieri;
- sulle piazze d’esercitazione;
- nel traffico interno d’azienda.
Art. 56 Corse con veicoli cingolati
- Per le corse con veicoli cingolati della categoria principale 950 fuori dei perimetri delle caserme, dei perimetri degli esercizi logistici dell’esercito e delle piazze d’esercitazione, è necessaria di massima un’autorizzazione dell’UCNEs. Quest’ultimo consulta le autorità civili competenti e decide le condizioni e le misure di sicurezza necessarie.106
- Tranne che sulle semiautostrade e autostrade, possono circolare senza autorizzazione:
- i carri armati di ricupero, per prestare soccorso;
- i carri armati granatieri della serie M 113;
- i veicoli cingolati da trasporto M 548;
- tutti i veicoli cingolati sulle strade della categoria P1 menzionate nelle carte stradali per carri armati.
Art. 57 Misure di sicurezza in caso di corse con veicoli blindati ruotati o cingolati
- Per tutte le corse con veicoli cingolati fuori dei perimetri delle caserme, dei perimetri degli esercizi logistici dell’esercito e delle piazze d’esercitazione, il percorso deve essere riconosciuto immediatamente prima della corsa.
- Durante la corsa la distanza tra i veicoli cingolati deve essere di almeno 50 metri, tranne durante le corse all’interno dei perimetri delle caserme, dei perimetri della Base logistica dell’esercito, delle piazze di tiro, delle piazze d’esercitazione e dei villaggi d’esercitazione.107
2bis. In occasione di corse al di fuori dei perimetri delle caserme, dei perimetri della Base logistica dell’esercito, delle piazze di tiro, delle piazze d’esercitazione e dei villaggi d’esercitazione, i veicoli blindati ruotati o cingolati eccessivamente larghi devono essere contrassegnati con i mezzi previsti a tal fine.108
- Gli equipaggi dei veicoli cingolati possono concedere agli altri utenti della strada il permesso di sorpassare soltanto nei casi in cui tale manovra è consentita dalle norme generali. Sempre che possa essere escluso qualsiasi pericolo, il segno d’invito al sorpasso può essere dato eccezionalmente anche nei punti in cui i segnali o le demarcazioni vietano tale manovra.
- Agli altri utenti della strada deve essere facilitato il sorpasso, se necessario mediante soste.
- In occasione di corse al di fuori dei perimetri delle caserme, dei perimetri della Base logistica dell’esercito, delle piazze di tiro, delle piazze d’esercitazione e dei villaggi d’esercitazione la colonna o il singolo veicolo cingolato devono essere preceduti da un veicolo d’accompagnamento con la luce gialla di pericolo accesa. Su semiautostrade e su autostrade, il veicolo d’accompagnamento segue la colonna o il singolo veicolo cingolato.109
- Tranne che sulle semiautostrade e autostrade, possono circolare senza veicoli d’accompagnamento:
- i carri armati granatieri della serie M 113;
- i veicoli cingolati da trasporto M 548.110
Art. 57a Comportamento nella circolazione
- Per motivi impellenti e a condizione di prendere misure di sicurezza sufficienti, i conducenti di veicoli e trasporti speciali possono derogare alle norme della circolazione così come agli obblighi indicati mediante segnali o demarcazioni. La disposizione è applicabile per analogia ai loro veicoli d’accompagnamento.
- In ogni caso devono essere rispettate le regole della distanza per:
- i veicoli blindati ruotati nelle corse di formazione (art. 67 cpv. 1);
- i veicoli cingolati (art. 57 cpv. 2).
Capitolo 5: Trasporto di merci pericolose
Art. 58 Principi
- Il trasporto di merci pericolose è disciplinato dagli allegati 1 e 2 della presente ordinanza.
- Il DDPS può modificare gli allegati 1 e 2 della presente ordinanza con il consenso del DATEC.
Art. 59 Formazione
- Chi trasporta merci pericolose deve aver assolto la pertinente formazione.111
- L’UCNEs definisce le direttive in materia di formazione ed esami in base alle prescrizioni dell’ADR.112
- Può delegare tale compito a terzi.113
Capitolo 6: Norme per la circolazione dei veicoli
Sezione 1: Idoneità alla guida
Art. 60 Idoneità del conducente alla guida
- La persona che conduce un veicolo durante il servizio militare, per un’attività militare fuori del servizio o in qualità di personale civile dell’Aggruppamento Difesa durante un impiego militare secondo l’articolo 65c LM risponde della propria idoneità alla guida. La persona interessata è tenuta a comunicare al proprio superiore le ragioni che la rendono parzialmente o totalmente inabile alla guida. L’inabilità alla guida è considerata in ogni caso provata se il conducente contravviene alle prescrizioni degli articoli 60-63.114
- I superiori sorvegliano di massima l’idoneità dei conducenti alla guida.
- Per quanto concerne l’idoneità alla guida, il personale militare e gli insegnanti specialisti che conducono veicoli militari durante la loro attività professionale sottostanno alla legislazione civile sulla circolazione stradale. Non si applicano gli articoli 61–63.115
Art. 61 Tempo di riposo e di guida
- La persona che conduce un autoveicolo durante il servizio militare deve aver osservato in ogni momento di tale attività un tempo di riposo di sei ore consecutive nelle 24 ore che precedono.116
- Durante le esercitazioni il tempo di riposo può essere frazionato. In tal caso deve ammontare ad almeno otto ore. È possibile una suddivisione in blocchi di una volta quattro ore più due volte due ore, di una volta cinque ore più una volta tre ore oppure di due volte quattro ore.
- È considerato tempo di riposo:
- il tempo in cui il conducente non esercita alcuna attività di servizio e ha la possibilità di dormire;
- il congedo generale (percorso di andata e ritorno non compreso).
- Le pause ordinate per i pasti non sono considerate come tempo di riposo.
- Su 24 ore, il tempo effettivo di guida non può superare dieci ore.
Art. 62 Controllo delle ore d’impiego
La persona che conduce un autoveicolo durante il servizio militare tiene un controllo delle ore d’impiego relativo alle 24 ore precedenti alla corsa, che porta sempre con sé.
Art. 63 Consumo di alcol e stupefacenti
- La persona che sa o, secondo le circostanze, deve presumere di dover guidare un autoveicolo durante il servizio militare o per un’attività militare fuori del servizio, deve astenersi dal consumo di bevande alcoliche nelle sei ore che precedono la corsa.117
- Il conducente non può guidare un autoveicolo se presenta una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,05 mg/l o un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille, oppure se ha nell’organismo una quantità di alcol tale da determinare una simile concentrazione nel sangue.118
- L’inidoneità alla guida è considerata in ogni caso provata se il conducente ha consumato stupefacenti.
- Il conducente annuncia immediatamente al medico di truppa il consumo di medicamenti e di altre sostanze che possono pregiudicare l’idoneità alla guida e informa il superiore riguardo alla restrizione all’idoneità alla guida. In tal caso il conducente non è autorizzato a mettersi alla guida di un veicolo.
Art. 63a Procedura
- Per stabilire l’inosservanza del divieto di consumare bevande alcoliche si applicano alle autorità militari competenti le disposizioni della legislazione civile sulla circolazione stradale.
- Nel caso in cui l’accertamento etilometrico venga effettuato con un etilometro precursore di cui all’articolo 11 dell’ordinanza del 28 marzo 2007119sul controllo della circolazione stradale, l’inosservanza del divieto di consumare bevande alcoliche è accertata se il valore più basso delle due misurazioni etilometriche corrisponde a una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,05 ma inferiore a 0,40 mg/l e il conducente interessato riconosce questo valore con la propria firma.
Art. 63be 63c
Sezione 2: Norme della circolazione
Art. 64 Deroghe al diritto civile
- Per la circolazione stradale militare si applicano le norme della circolazione civile, sempre che la presente ordinanza non preveda deroghe o disposizioni complementari.
- Le deroghe alle norme della circolazione civile possono essere ammesse soltanto quando le necessità militari lo esigono e sono stati presi le misure di sicurezza necessarie nonché provvedimenti nell’interesse della circolazione in generale. Dette deroghe sono tuttavia escluse su semiautostrade e autostrade.
Art. 65 Velocità massime
- L’UCNEs può limitare la velocità consentita per singoli tipi di veicoli e per singole combinazioni di veicoli. Esso iscrive le restrizioni nella licenza di circolazione.
- .120
- Su semiautostrade e autostrade, i veicoli cingolati possono essere guidati alla velocità massima d’esercizio, tenendo in debita considerazione le condizioni della strada, della circolazione e di visibilità.
Art. 66 Autostrade e semiautostrade
- Possono circolare su semiautostrade e autostrade soltanto con l’autorizzazione dell’UCNEs:
- le formazioni di oltre 30 autoveicoli nonché parti di formazioni che si susseguono nello spazio di un’ora e che comprendono complessivamente più di 30 autoveicoli;
- i veicoli blindati ruotati, i veicoli speciali e i trasporti speciali che oltrepassano le dimensioni e i limiti di peso di cui all’articolo 54.121
- Le esercitazioni di combattimento, le sfilate e la posa di segnali e di linee sono vietate sulle autostrade e semiautostrade.
Art. 67 Formazioni di veicoli militari
- Fuori delle località, i veicoli militari devono tenere fra di loro una distanza minima di 50 m.
- Le soste di formazioni di veicoli sulle strade principali e secondarie sono consentite soltanto quando non esistono altre possibilità e se si provvede a un disciplinamento della circolazione e una segnaletica sufficienti.
- Il pubblico deve essere informato tempestivamente per il tramite dei mezzi di comunicazione di massa in merito agli spostamenti di grosse formazioni di veicoli che possono perturbare la circolazione civile o il riposo degli abitanti. L’informazione è di competenza dell’UCNEs.
Sezione 3: Misure di sicurezza
Art. 68 Illuminazione
- Di giorno gli autoveicoli militari circolano con i fari a luce anabbagliante o le luci di circolazione diurna.122
- I veicoli militari possono circolare senza luci soltanto dove non è ammessa la circolazione civile e se sono state adottate le necessarie misure di sicurezza.123
Art. 69 Corse con la maschera di protezione, con sportelli chiusi, con visori notturni o con occhiali ad intensificazione della luce residua
- La guida di veicoli da parte di conducenti che portano la maschera di protezione, con sportelli chiusi, con visori notturni o con occhiali ad intensificazione della luce residua è ammessa unicamente su terreni d’esercitazione adibiti a tal fine e sbarrati. La truppa assicura, mediante mezzi adeguati quali un’apposita segnaletica, piantoni e osservatori, che i veicoli civili e le persone di condizione civile non abbiano accesso al terreno.
- In caso di oscurità pertinenti zone vietate sono stabilite per le truppe appiedate impiegate nell’esercitazione, se dette truppe non dispongono di occhiali a intensificazione della luce residua o di altri apparecchi per la visione notturna adeguati.
Art. 70 Cinture di sicurezza
- Le cinture di sicurezza, se disponibili, devono essere allacciate in tutti gli autoveicoli.
- Sono esonerati dal suddetto obbligo il comandante e l’osservatore dell’area retrostante di veicoli delle categorie di autorizzazioni a condurre 950 e 960.124
- Se il comandante ordina di preparare un’uscita rapida, sono esonerati dal suddetto obbligo anche i rimanenti passeggeri.125
Art. 70a Casco ed equipaggiamento di protezione
I militari portano:
- sulle motociclette: il casco militare da moto e l’equipaggiamento di protezione definiti per il tipo di motocicletta in questione dal servizio richiedente a livello di subordinati diretti del capo dell’esercito;
- sulle motoleggere: il casco militare da moto e l’equipaggiamento di protezione definito per il tipo di motoleggera in questione dal servizio richiedente a livello di subordinati diretti del capo dell’esercito;
- sui ciclomotori e sulle biciclette: il casco militare per ciclisti.
Art. 71 Segnalazione degli animali da sella, da tiro e da soma
Di notte o se le condizioni meteorologiche lo richiedono, gli animali da sella, da tiro e da soma impiegati dalla truppa devono portare gambali alti riflettenti.
Art. 72 Segnalazione dei pedoni
- Durante il tempo di lavoro, non appena si spostano a piedi su strade pubbliche e se le condizioni di visibilità lo richiedono (segnatamente in caso di nebbia), i militari portano le fasce riflettenti da applicare agli scarponi.
- Di notte e se le condizioni meteorologiche lo richiedono, le colonne di pedoni su strade pubbliche sono segnalate almeno all’inizio e alla fine con un’adeguata fonte luminosa anabbagliante (pila tascabile, torcia elettrica ecc.).
Sezione 4: Lavori sulle strade
Art. 73 Misure di sicurezza generali
- In situazioni pericolose, quali lavori sul lato sinistro della strada, su strade a traffico veloce, di notte o in caso di scarsa visibilità dovuta alle condizioni meteorologiche ecc., deve essere accesa la luce gialla di pericolo; se necessario la circolazione deve essere disciplinata conformemente all’articolo 9.
- Ogni membro della truppa che esegue lavori sulla strada è equipaggiato almeno di un giubbotto di segnalazione riflettente e due gambali alti riflettenti.126
- Gli organi della truppa addetti al disciplinamento della circolazione sono inoltre equipaggiati di guanti bianchi con maniche o di soprammaniche e, di notte, con torce elettriche.127
Art. 74 Posa di linee telefoniche e di condotte dell’acqua
Se posa linee telefoniche o condotte dell’acqua accanto a strade o al di sopra di strade, la truppa provvede alle misure di sicurezza e alla segnaletica necessarie. Se il tratto utilizzato per la posa si trova accanto alla strada, la segnaletica è necessaria soltanto se le linee o le condotte restringono o ostacolano la carreggiata. In caso di impiego di passatubi si deve inoltre procedere al disciplinamento della circolazione.
Capitolo 7: Misure di polizia in relazione con la circolazione stradale
Art. 75 Truppa
- La truppa sorveglia essa stessa la circolazione stradale militare nel proprio settore. Essa provvede al disciplinamento della circolazione e alla disciplina stradale e vigila sull’osservanza delle prescrizioni in materia di circolazione.
- Per la durata del pertinente impiego, il disciplinamento della circolazione da parte della truppa comprende anche il traffico civile.
- La truppa deve ottenere il consenso della polizia civile se intende disciplinare la circolazione per scopi d’istruzione oppure agli incroci muniti di segnali luminosi.
- Le formazioni della circolazione militare sono segnatamente competenti per l’organizzazione della circolazione in occasione di spostamenti e trasporti nonché per la sorveglianza della circolazione.
- Gli organi che disciplinano la circolazione portano l’equipaggiamento di sicurezza specifico.
Art. 76 Polizia militare
- La polizia militare provvede in generale alla sicurezza della circolazione stradale militare. Essa è segnatamente competente per:
- l’esecuzione di controlli in materia di polizia della circolazione;
- il controllo degli autoveicoli civili guidati da militari in servizio militare;
- l’accertamento dei fatti in occasione di incidenti della circolazione militari.
- Per l’adempimento dei suoi compiti, la polizia militare dispone dei poteri di cui all’articolo 54 LCStr.
- La polizia militare interviene nei confronti di utenti civili della strada soltanto nel caso in cui essi rappresentino un pericolo per la circolazione. Essa fa capo senza indugio alla polizia civile competente.
Art. 77 Annunci
Gli organi di polizia annunciano le infrazioni alle prescrizioni in materia di circolazione stradale commesse da utenti militari della strada al comandante della persona colpevole.
Art. 78 Constatazione dell’inidoneità alla guida, prelievi di sangue e delle urine e altri test preliminari
- La polizia militare, gli organi della giustizia militare o il comandante di truppa possono ordinare un prelievo di sangue o di urina oppure ogni altro test preliminare che si riveli necessario.
- Soltanto il giudice istruttore militare è competente per ordinare un prelievo o un test preliminare quando deve essere eseguito contro la volontà della persona interessata.
- I prelievi di sangue o di urina e gli altri test preliminari sono eseguiti esclusivamente da un medico di truppa o da un medico civile. Quest’ultimi provvedono affinché il prelievo sia inviato per l’analisi a un istituto riconosciuto dall’USTRA.
Capitolo 8: Incidenti della circolazione
Sezione 1: Preservazione dei mezzi di prova, ricorso alla polizia e alla giustizia militare
Art. 79 Apparecchio per la registrazione dei dati e odocronografo
- In caso di incidente della circolazione o di sinistro secondo l’articolo 80, se il veicolo è provvisto di un apparecchio per la registrazione dei dati o di un odocronografo, il supporto di dati dell’apparecchio per la registrazione dei dati o il foglio dell’odocronografo devono essere messi al sicuro sul luogo dell’incidente prima del recupero o dello spostamento del veicolo.128
- Essi sono inviati senza indugio alla polizia militare per la valutazione.129
- Prima della riutilizzazione dei veicolo, ma al più tardi dopo 48 ore, la truppa è responsabile del montaggio di un nuovo supporto di dati.
Art. 80 Ricorso al giudice istruttore militare e alla polizia
- In caso di incidente della circolazione o di sinistro in cui sono coinvolti veicoli militari, il ricorso al giudice istruttore militare e alla polizia militare o civile è imperativamente necessario se:
- vi sono stati feriti gravi o morti;
- i fatti sono poco chiari oppure sono contestati;
- si presume negligenza grave o intenzionalità; o
- l’ammontare complessivo del danno è superiore a 50 000 franchi.
- Il ricorso alla polizia militare o civile è imperativamente necessario anche quando il danno ammonta complessivamente ad almeno 5000 franchi.
Sezione 2: Liquidazione dei sinistri
Art. 81 Responsabilità della Confederazione e partecipazione alle spese
- La liquidazione dei sinistri avviene per il tramite del Centro danni DDPS. In caso di uso autorizzato di veicoli privati per ragioni di servizio, la liquidazione del sinistro avviene in primo luogo per il tramite dell’assicurazione dei veicoli a motore privata.
- Il Centro danni DDPS decide in prima sede in merito ad azioni di rivalsa nei confronti di militari e alla loro partecipazione alle spese per i sinistri in cui sono coinvolti veicoli militari.
- Ai conducenti di veicoli non è consentito firmare alcun riconoscimento di colpa.
Art. 82
Abrogato
Sezione 3: Annunci e riparazione
Art. 83 Notifica d’incidente e avviso di sinistro
- Gli incidenti della circolazione e i sinistri devono sempre essere notificati al superiore.
- Il superiore inoltra entro cinque giorni al Centro danni DDPS, mediante il modulo «Notifica d’incidente/notifica di danno per autoveicoli della Confederazione», le notifiche concernenti gli incidenti della circolazione e i sinistri.130
- Se vi sono stati militari feriti o morti, il superiore inoltra senza indugio la notifica anche all’assicurazione militare.131
- In caso di uso di veicoli privati per ragioni di servizio, il conducente del veicolo informa inoltre la propria assicurazione dei veicoli a motore.
Art. 84
Art. 85 Incidenti gravi e informazione dei parenti
- In caso di incidenti gravi con veicoli militari, in via aggiuntiva al ricorso alle persone e agli organi secondo l’articolo 80 e alle notifiche di cui all’articolo 83, la prima notifica deve essere fatta subito per telefono al servizio di picchetto del DDPS e confermata senza indugio mediante l’apposito modulo.132
- Il comandante competente è responsabile per un’informazione immediata dei parenti di militari feriti o deceduti.
Art. 86
Art. 87 Riparazione
I veicoli militari danneggiati possono essere riparati al più presto al termine di un periodo d’attesa di 14 giorni. Sono riservate le istruzioni di altro tenore degli organi incaricati dell’inchiesta, dell’UCNEs o del Centro danni DDPS.
Capitolo 9: Disposizioni finali
Art. 88 Esecuzione
- La BLEs emana le istruzioni necessarie per l’esecuzione della presente ordinanza.
- Se dette istruzioni hanno ripercussioni sulla circolazione civile, la BLEs richiede il previo consenso dell’USTRA.
Art. 89 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 17 agosto 1994133sulla circolazione stradale militare (OCSM) è abrogata.
Art. 90 Modifica del diritto vigente
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
.134
Art. 91 Disposizioni transitorie
- La licenza di condurre militare di colore rosso mantiene la sua validità.
- I veicoli militari messi in circolazione prima del 1° gennaio 2000 non necessitano di alcun certificato di approvazione conformemente all’ADR per il trasporto in colli di merci pericolose.135
- a4.136
- I rimorchi militari messi in circolazione prima del 1° gennaio 1995 non vengono equipaggiati con un cuneo.
- I veicoli militari ammessi alla circolazione per la prima volta prima del 1° luglio 1983 non devono essere riequipaggiati. Le omologazioni decise giusta il diritto anteriore mantengono la loro validità.
- Per i rimorchi militari già in circolazione non va portata con sé la licenza di circolazione, sempre che i veicoli trattori ammessi e la velocità massima consentita siano indicati su un pannello applicato al rimorchio. La licenza è depositata presso il fornitore del rimorchio.
Art. 91a Disposizioni transitorie relative alla modifica del 12 novembre 2008
- Tutti i veicoli blindati ruotati dell’esercito messi in circolazione per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2004 sono equipaggiati con un apparecchio per la registrazione dei dati o un odocronografo entro il 31 dicembre 2010.
- I veicoli militari messi in circolazione prima del 1° gennaio 2000 non necessitano di alcun certificato d’ammissione conformemente all’ADR137per il trasporto in colli di merci pericolose.
- .138
- Le automobili PUCH/MBG a otto posti e i veicoli militari della classe N2, messi in circolazione prima del 1º marzo 2006 e provvisti di panche disposte trasversalmente rispetto alla direzione di marcia, non devono essere dotati di cinture addominali.
Art. 91b
Art. 91c Disposizioni transitorie della modifica del 16 novembre 2016
- Le autorizzazioni a condurre per le quali è stata rilasciata una licenza di condurre militare di colore giallo possono essere sostituite con autorizzazioni a condurre militari secondo il nuovo diritto fino al più tardi al 31 dicembre 2017.
- Dopo detta data perdono la loro validità.
Art. 91d Disposizione transitoria della modifica del 13 febbraio 2019
Le targhe militari che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 43a possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2019.
Art. 92 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra il vigore il 1° marzo 2004.
Allegato 1
(art. 41 cpv. 2 e 58)
Prescrizioni per il trasporto di merci pericolose
Parte 1 Disposizioni generali
1100 Campo d’applicazione e applicabilità
1101 La classificazione e il trasporto di merci pericolose si fondano in linea di principio sull’ordinanza del 29 novembre 2002139concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR).
1102 Gli allegati 1 e 2 della presente ordinanza sono applicabili:
- alla truppa in servizio militare, se essa interviene ai sensi del capitolo 1.4 ADR140in qualità di mittente, trasportatore, destinatario, caricatore, imballatore o scaricatore di merci pericolose;
- al personale militare e agli insegnanti specialisti che durante la loro attività professionale trasportano merci pericolose con veicoli militari;
- al personale civile dell’Aggruppamento Difesa che nell’adempimento dei suoi compiti trasporta merci pericolose con veicoli della Confederazione.
1103 Gli allegati 1 e 2 non si applicano:
a. su territorio estero;
b. ai trasporti eseguiti da fornitori civili di prestazioni;
c. nel quadro di attività fuori del servizio;
d. se sono trasportate merci pericolose non menzionate nell’allegato 2, fatta eccezione per le munizioni di nuovo acquisto;
e. ai trasporti di rifiuti, segnatamente di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo, a destinazione di imprese civili di smaltimento ai sensi dell’ordinanza del 22 giugno 2005141sul traffico di rifiuti.
1104 Di regola, i trasporti di merci pericolose che non rientrano nel campo d’applicazione degli allegati 1 e 2 sottostanno alle prescrizioni civili in materia di trasporto. Tali prescrizioni possono essere eventualmente completate con disposizioni nazionali o internazionali, per esempio con memorandum d’intesa (MOU), regole di impiego e di comportamento (ROE/ROB), accordi multilaterali o decisioni e autorizzazioni eccezionali di durata limitata rilasciate dalle autorità nazionali competenti.
1105 I veicoli militari con cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, container-cisterna, casse mobili cisterna, cisterne mobili nonché veicoli batteria e container per gas a elementi multipli (CGEM) nonché i loro conducenti sono soggetti alla SDR/ADR.
1106 L’UCNEs può, con il consenso dell’USTRA, autorizzare deroghe, segnatamente alle prescrizioni concernenti le modalità di trasporto della merce, i veicoli da utilizzare e la marcatura dei colli, dei container, dei veicoli e dei gruppi elettrogeni.
1200 Esenzioni relative alla natura dell’operazione di trasporto
1201 Gli allegati 1 e 2 non si applicano:
- ai trasporti di macchinari o dispositivi che possono contenere merci pericolose nel loro interno o nei loro circuiti di funzionamento con una capacità massima di 450 litri, a condizione che siano adottate misure per impedire fughe del contenuto in condizioni di trasporto normali;
- ai trasporti di emergenza destinati a salvare vite umane o a proteggere l’ambiente, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie a effettuare questi trasporti in sicurezza;
- ai trasporti di merci della classe 1 che sono considerate parte integrante del sistema d’arma e che servono all’impiego delle armi di bordo; a condizione che i conducenti ricevano una formazione secondo i capitoli 1.3 e 8.2.3 SDR/ADR;
- ai trasporti di merci pericolose di cui sono equipaggiati l’equipaggio del veicolo e i passeggeri, a condizione che le merci pericolose trasportate siano previste per l’impiego immediato dell’equipaggio del veicolo e dei passeggeri.
1300 Esenzioni relative al trasporto di gas
1301 Gli allegati 1 e 2 non si applicano al trasporto di:
- gas dei gruppi A e O se, a una temperatura di 20 °C, la pressione del gas nel recipiente o nel serbatoio è di 200 kPa (2 bar) al massimo e il gas non è un gas liquefatto o un gas liquefatto refrigerato; ciò vale per qualsiasi tipo di recipiente o serbatoio, ad esempio anche per parti di macchinari e di apparecchi;
- gas negli equipaggiamenti del veicolo o della sua soprastruttura;
- gas contenuti nei serbatoi di carburante dei veicoli trasportati. La valvola situata tra il serbatoio e il motore deve essere chiusa e il contatto elettrico deve essere interrotto.
1400 Esenzioni relative al trasporto di combustibili liquidi
1401 Gli allegati 1 e 2 non si applicano al trasporto di:
- combustibili, che servono alla propulsione del veicolo o al funzionamento dei suoi equipaggiamenti, segnatamente in recipienti di carburante di riserva portatili (taniche) fissati sull’unità di trasporto agli appositi equipaggiamenti;
- combustibiliin serbatoi di veicoli, macchine da cantiere o altri mezzi di trasporto (quali le imbarcazioni) trasportati come carico, se tali combustibili sono destinati alla loro propulsione o al funzionamento di uno dei loro equipaggiamenti, nonché dei relativi combustibili di riserva in recipienti portatili (quali le taniche) fissati agli appositi equipaggiamenti.
1500 Esenzioni relative ai trasporti di dispositivi per l’accumulo e la generazione di energia elettrica
1501 Gli allegati 1 e 2 non si applicano ai dispositivi per l’accumulo e la generazione di energia elettrica (per es. pile al litio, condensatori elettrici, condensatori asimmetrici, accumulatori all’idruro di metallo, pile a combustibile):
- installati in un veicolo che esegue un’operazione di trasporto e destinati alla sua propulsione o al funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti;
- contenuti, per il suo funzionamento, in un equipaggiamento utilizzato durante il trasporto o destinato a un’utilizzazione durante il trasporto (per es. computer portatile).
1502 I trasporti di dispositivi per l’accumulo e la generazione di energia elettrica difettosi sono soggetti alle prescrizioni della SDR/ADR e sono esclusi dalle esenzioni di cui al numero 1501.
1600 Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto
1601 Salvo indicazione contraria, nell’allegato 2 sono utilizzate le seguenti unità di misura:
- per gli oggetti: la massa complessiva in kg degli oggetti, imballaggi non compresi (per gli oggetti della classe 1, la massa netta in kg della materia esplosiva);
- per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti sotto pressione: la massa netta in kg;
- per le materie liquide: la quantità totale di merci pericolose contenute, in litri.
1602 Quando nella medesima unità di trasporto sono trasportate merci pericolose, la somma delle quantità di materie e di oggetti, moltiplicata per il rispettivo fattore della merce pericolosa menzionato nella colonna 8 dell’allegato 2, non deve superare 1000 (limite libero).
1603 Le merci pericolose esenti giusta i numeri 1200–1501 non sono considerate nel calcolo di cui al numero 1602.
1604 Quando non sono superati i valori calcolati conformemente al numero 1602, le merci pericolose possono essere trasportate in colli nella medesima unità di trasporto, senza che si debbano applicare le seguenti disposizioni del presente allegato:
a. numero 1701;
b. parte 8 ad eccezione dei numeri 8101, 8106, 8110–8112, 8205, 8301–8303 e 8305–8403;
c. parte 9;
d. parte 10, tabella 10B.
1700 Restrizioni al trasporto emanate dalle autorità competenti
1701 Nelle gallerie contrassegnate con il segnale «Galleria» (art. 45 cpv. 3 e all. 2 n. 4.07 dell’O del 5 set. 1979142sulla segnaletica stradale, OSStr), i veicoli che trasportano merci pericolose oltre il limite libero possono circolare soltanto sulla corsia di destra.
1702 Ai veicoli che trasportano merci pericolose è vietato, o autorizzato con restrizioni, circolare sui tratti stradali indicati con gli appositi segnali (all. 2 n. 2.10.1 – segnale «Divieto di circolazione per i veicoli che trasportano merci pericolose» –, 2.11 – segnale «Divieto di circolazione per i veicoli il cui carico può inquinare le acque» – e art. 19 cpv. 1 OSStr). Tali tratti e le relative restrizioni figurano nella parte 10, tabelle 10A e 10B, nonché nell’allegato 2 della presente ordinanza.
1703 In particolari casi di rigore e d’intesa con le autorità civili competenti, l’UCNEs può rilasciare un’autorizzazione unica per il passaggio nelle gallerie indicate nella parte 10, tabella 10B, con merci pericolose che eccedono i limiti prescritti. Al riguardo possono essere ordinate misure d’esercizio specifiche (tra l’altro, passaggio in determinate ore del giorno, passaggio in convogli scortati da veicoli di accompagnamento o impiego di particolari dispositivi di avvertimento).
1800 Trasporti di materiale radioattivo
1801 Il materiale dell’esercito con materiale radioattivo che conformemente alla SDR/ADR può essere trasportato come collo esente e gli oggetti ammessi dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) in virtù dell’articolo 15 dell’ordinanza del 26 aprile 2017143sulla radioprotezione non sottostanno alle prescrizioni in materia di trasporti della SDR/ADR concernenti la classe 7.
1802 In tutti gli altri casi, segnatamente se il materiale è menzionato con la specificazione dei nuclidi in una licenza per l’impiego di radiazioni ionizzanti dell’UFSP, devono imperativamente essere osservate le disposizioni della SDR/ADR concernenti la classe 7. I trasporti di tale natura devono essere annunciati all’UCNEs con almeno dieci giorni di anticipo.
1900 Regolamentazione delle autorizzazioni per trasporti secondo i numeri1703–1802 e controlli
1901 Il conducente del veicolo deve portare con sé l’autorizzazione rilasciata dall’UCNEs dal luogo di carico fino al luogo di destinazione.
Autorità che rilascia il visto o l’autorizzazione:
Ufficio della circolazione e della navigazione dell’esercito (UCNEs)
CH-3003 Berna
Tel. +41 (0)58 464 33 33
Parte 2 Classificazione
2100 La classificazione delle merci pericolose (attribuzione del No ONU, dei codici di classificazione e degli eventuali gruppi di imballaggio) si fonda sull’ADR.
Parte 3 Lista delle merci pericolose e delle disposizioni speciali
3100 Le merci pericolose sono menzionate nell’allegato 2 unitamente alle pertinenti disposizioni speciali.
Parte 4 Disposizioni relative all’utilizzazione degli imballaggi e delle cisterne
4100 Le merci pericolose possono essere trasportate unicamente in imballaggi omologati originali o d’ordinanza quali taniche, fusti, casse, bottiglie o recipienti a pressione con cui sono state fornite o che sono stati messi a disposizione per tale scopo. I sacchi della spazzatura o i sacchi per i bossoli non sono considerati imballaggi omologati e segnatamente non possono essere impiegati per la restituzione di munizioni inutilizzate. Non è autorizzato l’impiego di imballaggi non a tenuta stagna o danneggiati.
4200 In deroga alle disposizioni della SDR e dell’ADR, i serbatoi di carburante vuoti, non ripuliti, per i velivoli delle Forze aeree, che hanno contenuto cherosene (No ONU 1223) o carburante per aviogetti (No ONU 1863, gruppo d’imballaggio III), possono essere trasportati alle seguenti condizioni:
- la capacità di ogni serbatoio non è superiore ai 1500 litri;
- i serbatoi sono fusti cilindrici in lega di alluminio con uno spessore della parete di 2–3 mm, muniti di aperture di riempimento con dispositivi di chiusura e di raccordi di svuotamento nella parte superiore. Essi non sono soggetti alle prescrizioni relative a uso, costruzione, equipaggiamenti, approvazione del prototipo, prove e controlli e marcatura conformemente ai capitoli 4.3 e 6.8 SDR/ADR;
- durante il trasporto, tali raccordi di svuotamento sono chiusi ermeticamente con tappi di gomma oppure mediante appositi dispositivi di chiusura;
- i serbatoi sono fissati in telai o involucri da trasporto impilabili in modo da non poter fare gioco o spostarsi nelle normali condizioni di trasporto;
- i serbatoi sono trasportati con le aperture chiuse ermeticamente oppure, se possibile, su veicoli chiusi o su veicoli telonati con sufficiente aerazione;
- le pareti esterne dei serbatoi o dei relativi telai o involucri da trasporto sono contrassegnate sulle due fiancate nonché davanti e dietro conformemente al capoverso 5.3.1.7.3 e alla sezione 5.3.6 SDR/ADR;
- se le marcature affisse conformemente alla lettera f non sono visibili all’esterno del veicolo, devono essere affissi le medesime etichette (placard) e i medesimi marchi anche sulle due fiancate del veicolo e dietro il veicolo. Davanti e dietro l’unità di trasporto deve in ogni caso trovarsi un pannello arancio senza numero d’identificazione conformemente al capoverso 5.3.2.1.1 SDR/ADR;
- nel documento di trasporto sono riportate le seguenti informazioni:
«Serbatoio di carburante per velivoli, vuoto, ultimo contenuto trasportato: No ONU 1223 cherosene, 3, III, (D/E) PERICOLOSO PER L’AMBIENTE» o «Serbatoio di carburante per velivoli, vuoto, ultimo contenuto trasportato: No ONU 1863 carburante per aviogetti, 3, III, (D/E) PERICOLOSO PER L’AMBIENTE».
Tutte le altre disposizioni della SDR e dell’ADR rimangono applicabili.
4300 In deroga alle disposizioni della SDR e dell’ADR, i caricatori di munizioni F18 delle Forze aeree carichi possono essere trasportati come segue:
a. il tamburo di munizioni può essere munito soltanto di CARTUCCE CON PROIETTILE INERTE PER ARMI No ONU 339 (CAN AV 20MM 92 CART ESER 97 o CAN AV 20MM 92 CART POLI), 1.4C;
b. nei nastri d’alimentazione non è consentita la presenza di alcuna munizione;
c. i caricatori di munizioni F18 carichi devono essere marcati con il numero ONU, la denominazione e un’etichetta di pericolo conformemente al capitolo 5.2 SDR/ADR;
d. i caricatori di munizioni F18 carichi devono essere coperti con il tendone di protezione appositamente realizzato a tal fine. Il tendone deve recare sulle due fiancate le iscrizioni «SOVRIMBALLAGGIO» nonché le etichette di pericolo 1.4C e i marchi «UN0339 PATRONEN FÜR WAFFEN, MIT INERTEM GESCHOSS/CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES».
e. le bombole per gas compressi (capacità nominale di 33 litri ciascuna) con No ONU 1066 AZOTO COMPRESSO devono essere vuote. Le valvole devono essere aperte, le parti superiori della bombola devono essere munite di un cappuccio recante l’iscrizione «Flasche leer, Ventil offen/Bouteille vide, valve ouverte». Le bombole per gas compressi parzialmente o totalmente cariche devono essere rimosse, munite di un cappellotto di protezione della valvola e trasportate, assicurate, in un altro veicolo;
f. i caricatori di munizioni F18 carichi devono essere trasportati in veicoli telonati o chiusi marcati sulle due fiancate nonché dietro il veicolo con etichette (placard) conformemente ai capitoli 5.3 SDR/ADR. Davanti e dietro l’unità di trasporto deve trovarsi un pannello arancio senza numero d’identificazione conformemente al capoverso 5.3.2.1.1 SDR/ADR;
g. conformemente al capoverso 5.4.1.1.1 e) SDR/ADR, nel documento di trasporto è riportata la seguente informazione: «Caricatori di munizioni F18».
Tutte le altre disposizioni della SDR e dell’ADR rimangono applicabili.
Parte 5 Procedure di spedizione
5100 Chi spedisce merci pericolose è tenuto ad assicurarsi che il trasporto sia eseguito conformemente alle condizioni imposte dalla presente ordinanza, segnatamente per quanto riguarda l’imballaggio, il divieto di carico in comune, la presenza delle istruzioni scritte da portare con sé ed eventualmente del documento di trasporto.
5200 Marcatura ed etichettatura
5201 Le munizioni nell’imballaggio originale possono essere trasportate senza recare una marcatura e un’etichettatura ai sensi delle sezioni 5.2.1 e 5.2.2 SDR/ADR.
5202 In deroga alla SDR e all’ADR, nell’esercito le merci della classe 1 possono essere contrassegnate con le etichette di pericolo seguenti:
1.1B per il gruppo di compatibilità B delle divisioni 1.1, 1.2 e 1.4;
1.1E per i gruppi di compatibilità C, D, E, G della divisione 1.1;
1.2E per i gruppi di compatibilità C, D, E, G delle divisioni 1.2 e 1.4, i gruppi di compatibilità C e G della divisione 1.3 e il gruppo di compatibilità S della divisione 1.4.
5203 Le merci pericolose della classe 1 possono recare anche nell’esercito le etichette di pericolo conformemente al capitolo 5.2 SDR/ADR.
5204 In occasione della restituzione di imballaggi o sovrimballaggi, vuoti e ripuliti, che hanno contenuto merci della classe 1, le identificazioni delle merci pericolose (numero ONU e denominazione) e le relative etichettature (etichetta di pericolo) devono essere rimosse, coperte o cancellate. Sono considerate coperte anche nei casi in cui gli imballaggi vuoti sono impilati e legati su palette in modo che le identificazioni delle merci pericolose e le relative etichettature siano rivolte verso l’interno e non siano visibili all’esterno.
Parte 6 Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi e di cisterne
6100 Le prescrizioni relative alla costruzione e alle prove della SDR e dell’ADR per imballaggi, grandi recipienti (IBC), grandi imballaggi e cisterne si applicano per analogia. L’Aggruppamento armasuisse è autorizzato a verificare gli imballaggi. Esso può, con il consenso di un organismo di valutazione della conformità designato secondo l’articolo 15 dell’ordinanza del 31 ottobre 2012144sui mezzi di contenimento per merci pericolose, autorizzare deroghe alla SDR e all’ADR.
Parte 7 Disposizioni concernenti le condizioni di trasporto, carico, scarico e movimentazione
7100 Le differenti parti di un carico di merci pericolose devono essere disposte e assicurate con mezzi idonei in maniera tale da evitare qualsiasi spostamento durante il viaggio.
7200 Divieto di carico in comune
7201 Se è rispettata una distanza di sicurezza di almeno 1 m, il carico in comune è ammesso per 591-4710 RSG 2000, 591-4712 RSG 23, 594-7910 MARK RSG 2000, 591-7912 MARK RSG 23, 594-7900 MARK SPRAY MARK RSG 2000 nonché 594-7902 DOSE MARK RSG 23. È proibito il carico in comune di altre merci pericolose imballate in quantità limitate con qualsiasi tipo di materie e oggetti esplosivi, ad eccezione di quelli della divisione 1.4.
7202 Il divieto di carico in comune non si applica tra il veicolo trattore e il suo rimorchio.
7300 Limitazioni relative a materie e oggetti esplosivi
7301 La massa netta totale in kg di materia esplosiva (o, nel caso di oggetti esplosivi, la massa netta totale di materia esplosiva contenuta nell’insieme degli oggetti) che può essere trasportata in un’unità di trasporto è limitata conformemente alle indicazioni della tabella seguente.
7302 Se materie e oggetti delle differenti divisioni della classe 1 sono caricati nella medesima unità di trasporto e sono rispettati i divieti di carico in comune dei numeri 7200–7202, l’intero carico deve essere trattato come se appartenesse alla divisione più pericolosa (secondo l’ordine di successione seguente: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4). Tuttavia la massa netta delle materie esplosive del gruppo di compatibilità S non è considerata nella limitazione delle quantità di merci trasportate.
Parte 8 Prescrizioni relative agli equipaggi, all’equipaggiamento, all’esercizio dei veicoli e alla documentazione
8100 Prescrizioni generali relative alle unità di trasporto e al materiale di bordo
8101 Per il trasporto di merci pericolose in colli, il documento di trasporto conformemente alla sezione 5.4.1 SDR/ADR non è necessa-rio se il mittente è la truppa in servizio militare.
8102 Per il trasporto di merci pericolose in veicoli militari con cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, container-cisterna, casse mobili cisterna, in cisterne mobili nonché in veicoli batteria e container per gas a elementi multipli (CGEM) è sempre necessario il documento di trasporto conformemente alla sezione 5.4.1 SDR/ADR.
8103 In caso di trasporti di merci pericolose oltre i limiti liberi devono sempre essere portate con sé, in un punto facilmente accessibile della cabina dell’equipaggio del veicolo, le istruzioni scritte conformemente all’ADR.
8104 Le istruzioni scritte devono essere fornite dal trasportatore ai membri dell’equipaggio del veicolo, nelle rispettive lingue, prima della partenza.
8105 Il trasportatore deve vigilare affinché ogni membro dell’equipaggio del veicolo sia in grado di comprendere e di applicare correttamente dette istruzioni.
8106 Prima della partenza i membri dell’equipaggio del veicolo devono informarsi di propria iniziativa in merito alle merci pericolose caricate e consultare le istruzioni scritte riguardo alle misure da adottare in caso di incidente o di emergenza.
8107 La truppa in servizio militare, il personale militare e gli insegnanti specialisti che trasportano merci pericolose in colli oltre il limite libero non sono tenuti a recare con sé l’equipaggiamento di protezione individuale menzionato nelle istruzioni scritte.
8108 È necessario munire della marcatura di colore arancio e di etichette (placard) unicamente le unità di trasporto con cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, container-cisterna, casse mobili cisterna, cisterne mobili, veicoli batteria e container per gas a elementi multipli (CGEM) nonché con merci alla rinfusa.
8109 Sempre che l’intera unità di trasporto ne sia dotata, in caso di trasporti di colli che eccedono il limite libero devono per principio essere esposti i pannelli di segnalazione di colore arancio. Le deroghe e le eccezioni sono disciplinate al numero 8110.
8110 In situazione straordinaria, per il trasporto di merci pericolose su veicoli chiusi o su veicoli telonati si rinuncia all’applicazione di etichette e alla marcatura con pannelli arancioni. In situazione normale e in situazione particolare, lo Stato maggiore dell’esercito è autorizzato, in base alla situazione di minaccia o di pericolo, a vietare a tempo determinato di apporre qualsiasi identificazione delle merci pericolose a unità di trasporto chiuse o telonate (capitolo 1.10 SDR/ADR; impedimento di furti e usi impropri).
8111 I veicoli che trasportano taniche (depositi mobili di carburante) con oltre 500 litri di merci della classe 3 oppure oltre 25 taniche di carburante vuote non ripulite o parzialmente piene, devono essere muniti almeno di un estintore da 12 kg di polvere ABC, di un sacco di materiale assorbente, di una pala di materiale antiscintilla e di due segnali d’avvertimento autoportanti (per es. coni o triangoli riflettenti oppure luci lampeggianti di colore arancio indipendenti dall’equipaggiamento elettrico del veicolo).
8112 Quando la truppa in servizio militare o personale militare oppure insegnanti specialisti trasportano merci pericolose in colli, l’equipaggiamento standard delle unità di trasporto militari non deve essere completato con gli oggetti d’equipaggiamento (mezzi di estinzione incendio e altro equipaggiamento) di cui alle sezioni 8.1.4 e 8.1.5 SDR/ADR.
8200 Prescrizioni relative alla formazione dei conducenti
8201 Chi trasporta merci pericolose oltre il limite libero deve avere assolto la pertinente formazione. Per il trasporto di merci pericolose al di sotto del limite libero è sufficiente un’istruzione secondo il capitolo 1.3 e la sezione 8.2.3 SDR/ADR.
8202 Necessitano del certificato di formazione ADR secondo la sottosezione 8.2.2.8 SDR/ADR per il trasporto di merci pericolose in colli:
- i conducenti di veicoli ai quali è stata rilasciata un’autorizzazione a condurre militare della categoria 930/930E dopo il 1° gennaio 2004 e che eseguono, in servizio militare, trasporti di merci pericolose in colli oltre il limite libero in veicoli il cui peso totale eccede 7,5 t;
- il personale militare e civile dell’Aggruppamento Difesa che trasporta merci pericolose in colli oltre il limite libero.
8203 Necessitano del certificato di formazione ADR per il trasporto di merci pericolose in cisterne i conducenti:
a. di veicoli con i quali sono trasportate merci pericolose in cisterne fisse o in cisterne smontabili di capacità superiore a 1 m3;
b. di veicoli batteria aventi una capacità totale superiore a 1 m3;
c. di veicoli che trasportano merci pericolose in container-cisterna, cisterne mobili o CGEM di capacità individuale superiore a 3 m3su un’unità di trasporto;
d. di veicoli con sistemi di rifornimento di dimensioni ridotte.
8204 Non necessitano del certificato di formazione ADR in servizio militare:
a. i conducenti ai quali è stata rilasciata un’autorizzazione a condurre militare della categoria 930/930E prima del 1° gennaio 2004 e che trasportano merci pericolose in colli oltre il limite libero;
b. i conducenti di veicoli il cui peso totale non eccede 7,5 t e che trasportano merci pericolose in colli oltre il limite libero;
c. gli artigiani di truppa che eseguono corse d’esercitazione e di controllo con cisterne o con sistemi di rifornimento di dimensioni ridotte vuoti non ripuliti;
d. i conducenti in possesso dell’autorizzazione a condurre militare della categoria 930 per l’istruzione al sistema di trasporto a sovrastruttura intercambiabile di carico di container per il rifornimento di carburante non ripuliti e vuoti su piazze d’istruzione di proprietà della Confederazione, se l’istruzione ha luogo sotto la supervisione di esperti.
Detti conducenti ricevono una formazione secondo i capitoli 1.3 e 8.2 SDR/ADR.
8205 Le Formazioni d’addestramento (FOA) interessate organizzano tutti i corsi iniziali e di aggiornamento del corso di base e dei corsi di specializzazione nonché i relativi esami.
8206 (riservato)
8207 A prescindere dall’organizzatore della formazione, i certificati di formazione ADR civili rilasciati in Svizzera mantengono la loro integrale validità nell’esercito.
8208 La durata di validità del certificato di formazione ADR è limitata a cinque anni; essa può essere prorogata 12 mesi prima della scadenza per altri cinque anni con un aggiornamento della formazione e il successivo esame di controllo. La nuova durata di validità decorre alla data di scadenza del precedente certificato di formazione ADR.
8209 Se l’aggiornamento della formazione non può essere assolto prima della scadenza, il titolare del certificato di formazione ADR scaduto deve frequentare un corso di base completo ed eventuali corsi di specializzazione e superare gli esami di controllo.
8210 In sostituzione del certificato di formazione ADR, per i conducenti di veicoli è valevole, per una durata massima di un mese dal superamento del corrispondente esame, la conferma nel «controllo dell’istruzione per conducenti di autoveicoli» alla rubrica «formazione ADR/SDR».
8300 Prescrizioni varie da osservare da parte dell’equipaggio del veicolo
8301 Durante il trasporto, all’equipaggio del veicolo e ai passeggeri è vietato aprire un collo contenente merci pericolose. Questa prescrizione non è applicabile ai conducenti:
- di veicoli che trasportano taniche (depositi mobili di carburante) ai sensi del numero 8111;
- di veicoli titolari di un’autorizzazione secondo il numero 8203 e che hanno beneficiato di un’istruzione tecnica al veicolo con sistema di rifornimento di dimensioni ridotte. Essi sono autorizzati, per il rifornimento, ad aprire i moduli cisterna (IBC).
8302 Durante il trasporto e le operazioni di carico e scarico è vietato fumare nei veicoli e nelle vicinanze di merci pericolose.
8303 Se, in seguito a un incidente, vi sono rischi per le persone o l’ambiente, deve essere sbarrata la zona pericolosa e devono essere avvertiti i servizi di salvataggio civili.
8304 Il conducente del veicolo deve inoltre adottare le misure prescritte dalle istruzioni scritte, sempre che in tale occasione non esponga sé stesso o terzi a inutili pericoli.
8305 I passeggeri sono tenuti a prestare aiuto.
8400 Prescrizioni relative alla sorveglianza dei veicoli
8401 Le soste e il parcheggio volontari di un veicolo con merci pericolose su strade pubbliche sono vietati qualora non lo richieda il trasporto stesso (carico, scarico, controllo dei veicoli o del carico, pause prescritte dalla legge, cattive condizioni meteorologiche). Se è necessario sostare e parcheggiare, dev’essere assicurata la sorveglianza del veicolo e del suo carico secondo le disposizioni dell’organo di sicurezza e a dipendenza dell’attuale situazione di pericolo.
8402 In caso di minacce o pericoli acuti, lo Stato maggiore dell’esercito può emanare prescrizioni di sicurezza supplementari nel senso del capitolo 1.10 SDR/ADR. Altrimenti devono essere applicate le misure di sicurezza prescritte nei piani di sicurezza del settore dipartimentale Difesa.
8403 Per le merci della classe 1 soggette a prescrizioni di sicurezza più restrittive (contrassegnate con una stella nella colonna 3 dell’allegato 2) a causa del pericolo di abuso o furto, si applicano le disposizioni/prescrizioni di sicurezza potenziate stabilite nelle pertinenti istruzioni del capo dell’esercito.
8500 Prescrizioni supplementari per classi e merci particolari
8600 Restrizioni al passaggio dei veicoli trasportanti merci pericolose nelle gallerie stradali
8601 Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili nei casi in cui il passaggio di veicoli nelle gallerie stradali è oggetto di restrizioni conformemente al numero 1702 e alla parte 10, tabella 10B.
8602 Le restrizioni al trasporto di specifiche merci pericolose nelle gallerie sono basate sul codice di restrizione in galleria indicato per le rispettive merci nella colonna 10 dell’allegato 2. Quando è indicato «-» invece di uno dei codici di restrizione in galleria, le merci pericolose non sono soggette ad alcuna restrizione in galleria.
8603 Se un’unità di trasporto contiene merci pericolose alle quali sono stati assegnati differenti codici di restrizione in galleria, all’insieme del carico deve essere assegnato il codice di restrizione in galleria più restrittivo.
8604 Le merci pericolose trasportate conformemente ai numeri 1201–1604 non sono oggetto di restrizioni al passaggio nelle gallerie e non devono essere considerate nella determinazione del codice di restrizione in galleria da assegnare all’insieme del carico di un’unità di trasporto.
8605 Una volta determinato il codice di restrizione in galleria da assegnare all’insieme del carico di un’unità di trasporto, le restrizioni applicabili al passaggio di tale unità di trasporto nelle gallerie sono le seguenti:
Parte 9 Prescrizioni relative alla costruzione e all’approvazione dei veicoli
9100 I veicoli militari non hanno bisogno di alcuna iscrizione nella licenza di circolazione quale attestato di un’assicurazione di respon-sabilità civile aumentata.
Parte 10 Tratti stradali con restrizioni al trasporto
10A Tratti stradali in prossimità di acque protette
Elenco dei tratti stradali sui quali il trasporto di determinate merci pericolose è vietato oppure limitato (allegato 2 colonna 11).
AG Baden/Dättwil, «Täfernstrasse» (lunghezza ca. 250 m);
AG Frick–Oeschgen, «Oeschgerstrasse» (lunghezza ca. 600 m);
AG Strada cantonale 335, «Brunnenrainstrasse», tratta tra «Berghof» (punto 663) e l’«immobile del ristorante Waldegg»;
AG Strada cantonale 420, tratta tra Mülligen, lunghezza 400 m e Birmenstorf, lunghezza 500 m1;
AG Reinach, «Brüggelmoosstrasse» (lunghezza 400 m);
AG Spreitenbach, strada comunale «Müslistrasse» (lunghezza 250 m);
BE Belp, Gürbebrücke–biforcazione Auhaus/Giessenhof (lunghezza 1,3 km);
BE Strada cantonale 1315, Gimmiz–Aarberg (lunghezza 3 km) compresa la biforcazione in direzione di Kappelen (lunghezza ca. 1 km);
BE Neuenegg, Süri–Matzenried (lunghezza 1,5 km);
BE Seedorf, strada comunale Räbhalen–biforcazione Holteren/Ruchwil (lunghezza 300 m);
BL Muttenz, «Rheinfelderstrasse» (tratta tra lo sbocco «Auhafen» e il raccordo Hagnau, lunghezza 2,4 km);
BS Basilea e Riehen, «Riehenstrasse»–«Äussere Baselstrasse» (tratta tra «Fasanenstrasse/Allmendstrasse» e «Rauracherstrasse», lunghezza ca. 1 km);
BS Riehen, «Äussere Baselstrasse» (tratta tra «Rauracherstrasse» e «Bäumlihofstrasse», lunghezza ca. 200 m)1;
BS Riehen, «Rauracherstrasse» (tratta tra «Äussere Baselstrasse» e «Bäumlihofstrasse», lunghezza ca. 200 m)1;
BS Riehen, «Weilstrasse» (tratta tra «Lörracherstrasse» e posto di dogana della «Weilstrasse», lunghezza ca. 800 m);
GE Strada cantonale 75, Chemin de la Greube fino alla cava di «Bois de Bay» (lunghezza 1,3 km)1, 2;
GE Strada cantonale 80, Route de Veyrier fino alla frazione di Vessy (lunghezza 1,1 km)1, 2;
GE Pont de la Fontenette2;
GE Pont de Vessy2;
GE Pont du Val d’Arve2;
GE Route du Bout du Monde (lunghezza 600 m)1, 2;
GE Route du Bout du Monde (tratta tra il ponte e la frazione di Vessy, lunghezza 800 m)2;
GE Strada che costeggia la riva sinistra del Rodano dal «Barrage de Verbois» in direzione «Moulin-de-Vert» (lunghezza 1,5 km)2;
GE Strada che costeggia la riva destra del Rodano dalla «Route de Verbois» all’officina di Verbois e alla cava di Russin (lunghezza 1 km)1, 2;
GE Strada che dalla «Route de Peney» conduce alla cosiddetta «Maison Carrée» (lunghezza 1,2 km)1, 2;
GR «Voia da Brinzauls/Voia Principala», tratta tra Lantsch/Lenz e Crappa Naira (lunghezza 6,0 km);
GR «Via Nova/Platta», Rhäzüns Holzlagerplatz fino a Rothenbrunnen biforcazione strada cantonale (lunghezza 2,0 km);
GR «Via da Laax», biforcazione Oberalpstrasse fino Ortsbeginn Sagogn biforcazione «Via Teit» (lunghezza 1,2 km).
NE Strada cantonale 414, St-Martin–segheria Debrot (lunghezza 1 km);
NE Strada cantonale 2233, strada a sud di Boveresse fino a nord di Môtiers, piazzale della stazione (lunghezza 950 m)1;
SO Grenchen, Grenchen–Romont, «Romontstrasse» (lunghezza 400 m);
SG Strada di collegamento Valens–Vasön (lunghezza 2300 m).
TI Chiasso, «Via Soldini» (tratta tra «Via Passeggiata» e «Via Interlenghi», lunghezza 200 m) e «Via Interlenghi» (tratta tra «Via Soldini» e «Via Vincenzo Vela», lunghezza 400 m)
TI Mendrisio, tratta «Via Pra Mag», «Via Laveggio», «Via Prati Maggi» sino all’incrocio «Via alla Rossa» (lunghezza 1,2 km)
TI Mendrisio-Coldrerio, «Via Sant’Apollonia» (lunghezza 1,5 km)
VD Strada cantonale 26, Le Brassus–incrocio Grand-Fuey (lunghezza 11 km)1;
VD Strada cantonale 289, Orny–Bavois, per Entreroches (lunghezza 2200 m);
1 Servizio a domicilio permesso.
2 Su questi tratti stradali il trasporto di tali liquidi è vietato unicamente se è effettuato con veicoli cisterna.
10B Tratti stradali con gallerie: elenco dei tratti per i quali sono previste categorie di restrizione
Allegato 2
(art. 58)
Elenco delle merci e delle quantità autorizzate
Classe 1 – Materie e oggetti esplosivi
Legenda:◊ Trasporto secondo le disposizioni dell’organo di sicurezza e a dipendenza dell’attuale situazione di pericolo
⊗ Trasporto ferroviario vietato
Altre classi