del 6 ottobre 1986 (Stato 1° gennaio 2018)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 1 della legge federale del 27 giugno 19691
su gli organi direttivi e il Consiglio della difesa,
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
- La manutenzione delle strade durante il servizio attivo nel senso della presente ordinanza comprende l’esercizio e tutti i lavori indispensabili al mantenimento del traffico per le necessità della difesa integrata.
- Durante la mobilitazione di guerra sono applicabili le pertinenti prescrizioni del capo dello Stato maggiore generale.
Art. 2 Competenza
- Per la manutenzione stradale delle strade nazionali è responsabile l’Ufficio federale delle strade, per quella delle altre strade sono responsabili i Cantoni.2
- La Confederazione coordina i preparativi secondo gli articoli 5 e seguenti.
Art. 3 Collaborazione
- Gli organi civili e militari che, durante il servizio attivo, pianificano, preparano o eseguono la manutenzione delle strade, lavorano in stretta collaborazione.
- Essi si aiutano reciprocamente con personale, veicoli, nonché macchine e attrezzi del genio civile.
Art. 4 Strade che devono essere mantenute aperte
- Le strade di prima priorità necessarie alla difesa integrata sono indicate negli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del 18 dicembre 19913concernente le strade di grande transito e contrassegnate sulla carta stradale della Svizzera 1:200000 in colore arancio (autostrade e semiautostrade), rosso (strade principali di transito) e giallo (strade principali d’importanza regionale).4
- I Cantoni designano, d’intesa con i partner della difesa, le strade di seconda e terza priorità.
Sezione 2: Coordinamento
Art. 5 Confederazione
L’Ufficio federale delle strade coordina i provvedimenti secondo la presente ordinanza nell’ambito della Confederazione e tra i Cantoni.
Art. 6 Cantoni
- Ogni Cantone designa un capo responsabile della manutenzione delle strade durante il servizio attivo. Questi dirige e coordina i preparativi e l’esecuzione dei lavori su tutto il territorio del Cantone, in collaborazione con i partner della difesa.
- Di regola, il responsabile dell’organizzazione civile della manutenzione stradale del Cantone dirige anche la manutenzione durante il servizio attivo.
Art. 7 Organo militare di collegamento
Il collegamento tra le autorità militari e civili è assicurato dal comando territoriale competente.
Art. 8 Personale
Se funzioni di superiore gerarchico o di specialista possono essere occupate unicamente da persone obbligate a servire nella protezione civile o da militari, si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 22 novembre 20175concernente l’obbligo di prestare servizio militare.
Art. 9 Veicoli e attrezzi
I veicoli necessari sono assicurati mediante decisione di requisizione.
Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 10 Esecuzione
L’Ufficio federale delle strade è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 11 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del Dipartimento militare federale del 24 ottobre 19756concernente la manutenzione delle strade durante il servizio attivo è abrogata.
Art. 12 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1987.