Ordinanza sulla manutenzione delle strade durante il servizio attivo

510.725Federal Council Ordinance1 gen 1987

del 6 ottobre 1986 (Stato 1° gennaio 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 1 della legge federale del 27 giugno 19691
su gli organi direttivi e il Consiglio della difesa,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione
  1. La manutenzione delle strade durante il servizio attivo nel senso della presente ordinanza comprende l’esercizio e tutti i lavori indispensabili al mantenimento del traffico per le necessità della difesa integrata.
  2. Durante la mobilitazione di guerra sono applicabili le pertinenti prescrizioni del capo dello Stato maggiore generale.
Art. 2 Competenza
  1. Per la manutenzione stradale delle strade nazionali è responsabile l’Ufficio federale delle strade, per quella delle altre strade sono responsabili i Cantoni.2
  2. La Confederazione coordina i preparativi secondo gli articoli 5 e seguenti.
Art. 3 Collaborazione
  1. Gli organi civili e militari che, durante il servizio attivo, pianificano, preparano o eseguono la manutenzione delle strade, lavorano in stretta collaborazione.
  2. Essi si aiutano reciprocamente con personale, veicoli, nonché macchine e attrezzi del genio civile.
Art. 4 Strade che devono essere mantenute aperte
  1. Le strade di prima priorità necessarie alla difesa integrata sono indicate negli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del 18 dicembre 19913concernente le strade di grande transito e contrassegnate sulla carta stradale della Svizzera 1:200000 in colore arancio (autostrade e semiautostrade), rosso (strade principali di transito) e giallo (strade principali d’importanza regionale).4
  2. I Cantoni designano, d’intesa con i partner della difesa, le strade di seconda e terza priorità.

Sezione 2: Coordinamento

Art. 5 Confederazione

L’Ufficio federale delle strade coordina i provvedimenti secondo la presente ordinanza nell’ambito della Confederazione e tra i Cantoni.

Art. 6 Cantoni
  1. Ogni Cantone designa un capo responsabile della manutenzione delle strade durante il servizio attivo. Questi dirige e coordina i preparativi e l’esecuzione dei lavori su tutto il territorio del Cantone, in collaborazione con i partner della difesa.
  2. Di regola, il responsabile dell’organizzazione civile della manutenzione stradale del Cantone dirige anche la manutenzione durante il servizio attivo.
Art. 7 Organo militare di collegamento

Il collegamento tra le autorità militari e civili è assicurato dal comando territoriale competente.

Art. 8 Personale

Se funzioni di superiore gerarchico o di specialista possono essere occupate unicamente da persone obbligate a servire nella protezione civile o da militari, si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 22 novembre 20175concernente l’obbligo di prestare servizio militare.

Art. 9 Veicoli e attrezzi

I veicoli necessari sono assicurati mediante decisione di requisizione.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 10 Esecuzione

L’Ufficio federale delle strade è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 11 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del Dipartimento militare federale del 24 ottobre 19756concernente la manutenzione delle strade durante il servizio attivo è abrogata.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Footnotes

  1. [RU 1970 349.RU 2003 187all. n. I 27]

  2. Nuovo testo giusta la cifra II 4 dell’all. 4 all’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957).

  3. RS 741.272

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 ott. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3023).

  5. RS 512.21

  6. Non pubblicata nella RU.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.