510.755•Ordinanza sulla navigazione militare
510.755ONMFederal Council Ordinance1 apr 2006
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}(ONM)
del 1° marzo 2006 (Stato 4 agosto 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 27 capoverso 4 e 56 capoverso 2bisdella legge federale
del 3 ottobre 19751sulla navigazione interna (LNI);
visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952,3
ordina:
La presente ordinanza disciplina, per la navigazione militare, le deroghe a norme di circolazione civili, segnatamente l’ammissione dei natanti militari, l’istruzione e l’ammissione dei loro conduttori nonché provvedimenti di circolazione particolari.
Nella presente ordinanza sono utilizzate le definizioni seguenti:
La costruzione e l’equipaggiamento dei natanti militari possono derogare alle prescrizioni civili quando l’attività militare lo esige. In questi casi l’approvazione del tipo è rilasciata dall’UCNEs d’intesa con l’UFT.
| a. categoria I: | natanti con motori fuoribordo; |
|---|---|
| b. categoria II: | natanti fino a una lunghezza massima di 15 metri con motori entrobordo; |
| c. categoria III: | natanti di una lunghezza superiore a 15 metri con motori entrobordo; |
| d. categoria IV: | chiatte da traghetto del genio; |
| e. categoria V: | natanti di costruzione particolare. |
| f.28 . |
1bis. Per condurre natanti dotati di impianti di navigazione a mezzo radar è necessario un brevetto radar ufficiale. Tale brevetto viene rilasciato quale categoria supplementare di licenza VI.29 2. L’UCNEs può suddividere le categorie ed estendere o limitare l’autorizzazione di condurre a determinati tipi di natanti.
Qualora le esercitazioni militari sull’acqua o lungo le rive dovessero rappresentare un pericolo per persone estranee, il comandante di truppa responsabile informa l’autorità competente. Egli dispone le condizioni e le misure di sicurezza necessarie, segnatamente fa sbarrare la zona pericolosa e avvertire le persone estranee all’esercitazione.
Se sono necessari provvedimenti di circolazione che rientrano nella competenza di un’autorità civile, la richiesta di ordinare i provvedimenti va trasmessa per la via di servizio, per il tramite dell’UCNEs, a detta autorità civile.
Il DDPS è competente per i ricorsi contro decisioni cantonali concernenti provvedimenti di circolazione che toccano interessi militari, sempre che detti ricorsi siano ammissibili.
Sono applicabili le disposizioni penali della LNI o del Codice penale militare. In casi poco gravi si applica una pena disciplinare conformemente all’ordinamento disciplinare del Codice penale militare.
L’ordinanza del 29 novembre 199543sulla navigazione militare è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2006.
(art. 17)1Il segnale complementare «Natanti militari autorizzati» si rivolge esclusivamente ai conduttori di natanti militari. Esso ha la priorità sui segnali civili.2Il segnale presenta un fondo giallo; il margine e il simbolo sono neri.
(art. 17a )
111 Il trasporto di merci pericolose sulle acque svizzere, comprese quelle confinarie, è generalmente vietato. Le deroghe sono stabilite nel presente allegato. 112 I conduttori dei natanti sono responsabili del rispetto delle presenti prescrizioni. 113 La classificazione e il trasporto di merci pericolose si fondano in linea di principio sull’ordinanza del 31 ottobre 201245concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD). 114 L’UCNEs può, con il consenso dell’UFT, autorizzare altre deroghe, segnatamente alle prescrizioni concernenti le modalità di trasporto della merce, i natanti da utilizzare e la marcatura dei colli, dei container, dei natanti e dei gruppi elettrogeni.
121 L’allegato non si applica:
131 L’allegato non si applica a trasporti di:
141 L’allegato non si applica a trasporti di:
151 L’allegato non si applica ai dispositivi per l’accumulo e la generazione di energia elettrica (per es. pile al litio, condensatori elettrici, condensatori asimmetrici, accumulatori all’idruro di metallo, pile a combustibile):
210 La classificazione delle merci pericolose (attribuzione del No ONU, dei codici di classificazione e degli eventuali gruppi di imballaggio) si fonda sul RID46.
(aperto)
410 Le merci pericolose possono essere trasportate unicamente in imballaggi omologati originali o d’ordinanza quali taniche, fusti, casse, bottiglie o recipienti a pressione con cui sono state fornite o messe a disposizione a tal fine. I sacchi della spazzatura o i sacchi per i bossoli non sono considerati imballaggi omologati e segnatamente non possono essere impiegati per la restituzione di munizioni inutilizzate. Non è consentito l’impiego di imballaggi non a tenuta stagna o danneggiati. 420 Se le merci pericolose sono trasportate in cisterne, queste devono essere a doppia parete e conformi alle disposizioni in materia di merci pericolose.
510 Chi spedisce merci pericolose è tenuto ad assicurarsi che il trasporto sia eseguito conformemente alle condizioni imposte dalla presente ordinanza.
521 Le munizioni nell’imballaggio originale possono essere trasportate senza recare una marcatura e un’etichettatura ai sensi delle sezioni 5.2.1 e 5.2.2 RSD/RID. 522 In deroga alla RSD e al RID, nell’esercito le merci della classe 1 possono essere contrassegnate con le etichette di pericolo seguenti: 1.1B per il gruppo di compatibilità B delle divisioni 1.1, 1.2 e 1.4; 1.1E per i gruppi di compatibilità C, D, E, G della divisione 1.1; 1.2E per i gruppi di compatibilità C, D, E, G delle divisioni 1.2 e 1.4, i gruppi di compatibilità C e G della divisione 1.3 e il gruppo di compatibilità S della divisione 1.4. 523 Le merci pericolose della classe 1 possono recare anche nell’esercito le etichette di pericolo conformemente al capitolo 5.2 RSD/RID.
610 Le prescrizioni relative alla costruzione e alle prove della RSD e del RID per imballaggi, grandi recipienti (IBC), grandi imballaggi e cisterne si applicano per analogia. L’Aggruppamento armasuisse è autorizzato a verificare gli imballaggi. Esso può, con il consenso di un organismo di valutazione della conformità designato secondo l’articolo 15 dell’ordinanza del 31 ottobre 2012^47^sui mezzi di contenimento per merci pericolose, autorizzare deroghe alla RSD e al RSD.
710 Le differenti parti di un carico di merci pericolose devono essere disposte e assicurate con mezzi idonei in maniera tale da evitare qualsiasi spostamento durante il viaggio.
(aperto)
(aperto)
831 Durante il trasporto e le operazioni di carico e scarico è vietato fumare o è consentito fumare soltanto in un luogo appositamente designato. 832 Se, in seguito a un incidente, vi sono rischi per le persone o l’ambiente, deve essere sbarrata la zona pericolosa e devono essere avvertiti i servizi di salvataggio civili. 833 L’equipaggio è tenuto a prestare aiuto. 834 Nell’ambito di attività premilitari e attività fuori del servizio è vietato trasportare merci pericolose. È unicamente consentito il trasporto di oggetti dell’equipaggiamento personale e del carburante per il funzionamento del natante.
841 Per le merci della classe 1 soggette a prescrizioni di sicurezza più restrittive a causa del pericolo di abuso o furto, si applicano le disposizioni/prescrizioni di sicurezza potenziate stabilite nelle pertinenti istruzioni del capo dell’esercito.
(aperto)
861 I veicoli stradali che trasportano merci pericolose conformi all’ordinanza dell’11 febbraio 200448sulla circolazione stradale militare possono viaggiare sui ponti dell’esercito o essere trasportati su traghetti e natanti dell’esercito.
871 Per il rifornimento di carburante delle macchine e degli apparecchi nell’ambito di attività in acqua e sull’acqua, occorre utilizzare esclusivamente gli imballaggi, i grandi imballaggi e le cisterne per merci pericolose omologati per il trasporto in imbarcazioni. In tale ambito vanno adottate tutte le misure per garantire che non ci siano perdite di carburante.
RS 747.201 ↩
RS 510.10 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 304). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 304). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393). ↩
Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Introdotta dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393). ↩
Introdotta dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 304). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393). ↩
Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Introdotta dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 304). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 304). ↩
RS 513.74 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 304). ↩
La correzione del 4 ago. 2023 concerne soltanto il testo francese (RU 2023 444). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 304). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 304). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 304). ↩
Abrogata dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, con effetto dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 304). ↩
RS 510.710 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393). ↩
RS 747.201.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 304). ↩
RS 513.74 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 304). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 304). ↩
Abrogato dal n. I dell’O del 4 mag. 2022, con effetto dal 1° giu. 2022 (RU 2022 304). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 304). ↩
RS 510.710 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 304). ↩
[RU 1996 233] ↩
RS 747.201.1 ↩
RS 742.412 ↩
Il testo del RID (appendice C della Conv. del 9 mag. 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia; COTIF;RS 0.742.403.12 ) non è pubblicato nella RU. Il testo può essere consultato in francese, tedesco e inglese sul sito Internet dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) all’indirizzowww.otif.org> Marchandises dangereuses. ↩
RS 930.111.4 ↩
RS 510.710 ↩