(OCMI)
del 13 novembre 2024 (Stato 1° gennaio 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 47 capoverso 2 e 50 capoverso 1 della legge del 21 marzo 19971sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952;
visto l’articolo 17 capoverso 3bisdella legge federale del 13 dicembre 19963sul materiale bellico;
visti gli articoli 2 capoverso 2 e 130 della legge del 18 marzo 20054sulle dogane;
visto l’articolo 107 della legge del 12 giugno 20095sull’IVA;
visto l’articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 21 giugno 19966sull’imposizione degli autoveicoli;
visto l’articolo 17 capoverso 1 lettera a della legge federale del 21 giugno 19967sull’imposizione degli oli minerali;
in esecuzione dell’articolo I della Convenzione del 19 giugno 19958tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe del PPP),
ordina:
Sezione 1: Oggetto
Art. 1
- La presente ordinanza disciplina la procedura e le competenze in materia di cooperazione internazionale militare per:
- l’avvio di contatti militari internazionali;
- l’entrata, l’uscita e il transito per via terrestre di truppe militari straniere e dei loro membri;
- il porto e il trasporto di uniformi militari straniere in Svizzera e di uniformi militari svizzere all’estero;
- l’esenzione dai dazi e da determinate imposte per le truppe di Stati partecipanti al Partenariato per la pace (truppe del PPP), i membri di tali truppe e il relativo elemento civile.
- Sono fatte salve le disposizioni derogatorie di accordi internazionali.
Sezione 2: Contatti militari internazionali
Art. 2 Campo d’applicazione
- Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili all’Amministrazione federale, ai militari nonché alle società militari e alle associazioni militari mantello, nella misura in cui, in questioni che riguardano l’Esercito svizzero, entrano in contatto:
- con autorità straniere;
- con organizzazioni e privati in Svizzera e all’estero;
- con rappresentanze svizzere all’estero.
- È fatto salvo l’avvio di contatti da parte della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) con organi militari stranieri ai fini dell’adempimento dei propri compiti secondo la legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico.
Art. 3 Contatti militari internazionali
Per contatti militari internazionali si intendono le seguenti attività:
- la richiesta, la consegna o la trasmissione d’informazioni di carattere militare, in particolare documentazioni, indicazioni o notizie;
- le visite da parte di persone, autorità e organizzazioni straniere a militari, organi e organizzazioni militari svizzeri, esercitazioni, manifestazioni, stati maggiori, truppe, scuole, corsi o impianti militari in Svizzera, nonché gli inviti da parte di militari, organi e organizzazioni militari svizzeri a simili visite, così come le visite analoghe da parte di militari svizzeri all’estero;
- le partecipazioni da parte di organizzazioni straniere a manifestazioni militari o sportive militari in Svizzera, nonché gli inviti da parte di militari, organi e organizzazioni militari svizzeri a simili manifestazioni, così come la partecipazione da parte di organizzazioni svizzere ad analoghe manifestazioni all’estero;
- le partecipazioni da parte di militari stranieri a manifestazioni su questioni militari in Svizzera, in particolare conferenze o dibattiti, nonché gli inviti da parte di militari, organi e organizzazioni militari svizzeri a simili manifestazioni, così come la partecipazione da parte di militari svizzeri ad analoghe manifestazioni all’estero.
Art. 4 Riserva di approvazione
- L’avvio formale di contatti militari internazionali necessita dell’approvazione preliminare dello Stato maggiore dell’esercito.
- Le relative domande sono da inoltrare all’organo responsabile del protocollo militare in seno allo Stato maggiore dell’esercito (Protocollo militare).
- In casi con rilevanza ai fini della politica estera o di sicurezza, prima della decisione lo Stato maggiore dell’esercito consulta la Segreteria di Stato della politica di sicurezza (SEPOS) e, se del caso, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).
Art. 5 Eccezioni all’obbligo di autorizzazione
Gli organi seguenti possono, nel loro settore di compiti, avviare formalmente contatti militari internazionali senza l’approvazione preliminare dello Stato maggiore dell’esercito:
- i servizi d’informazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS);
- la SEPOS;
- il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni, il Servizio specializzato competente per l’esecuzione della procedura di sicurezza relativa alle aziende e il Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone del DDPS;
- l’Ufficio dell’uditore in capo e la Giustizia militare;
- l’Ufficio federale dell’armamento e le imprese d’armamento della Confederazione, sempre che non siano coinvolti militari svizzeri o organi, organizzazioni, esercitazioni, manifestazioni, stati maggiori, truppe, scuole, corsi o impianti militari;
- l’organo dell’Aggruppamento Difesa competente per le relazioni internazionali (Relazioni internazionali Difesa);
- il Centro di competenza SWISSINT dell’esercito, nel quadro degli impieghi autorizzati;
- l’Istituto geografico militare dell’Ufficio federale di topografia.
Art. 6 Sicurezza delle informazioni
- La consegna di informazioni classificate a persone e organi stranieri nonché l’accesso da parte di visitatori stranieri a informazioni militari classificate, a materiale classificato e a impianti militari in Svizzera si fondano sulle corrispondenti prescrizioni in materia di sicurezza delle informazioni, in particolare:
- il trattato internazionale secondo l’articolo 87 della legge del 18 dicembre 20209sulla sicurezza delle informazioni applicabile nel caso concreto;
- l’ordinanza dell’8 novembre 202310sulla sicurezza delle informazioni;
- l’ordinanza dell’8 novembre 202311sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
- l’ordinanza dell’8 novembre 202312sulla procedura di sicurezza relativa alle aziende.
- Lo Stato maggiore dell’esercito rilascia l’approvazione unicamente se la persona che intende avviare contatti militari internazionali presenta le autorizzazioni o attestazioni necessarie sulla base delle prescrizioni di cui al capoverso 1.
- La consegna di informazioni militari classificate non può in alcun caso essere garantita. Alle persone che sono interessate a queste informazioni può unicamente essere promesso l’esame della loro domanda.
- Chi vuole consegnare su supporti d’informazione informazioni non classificate deve inoltrarle al Protocollo militare, per trasmissione, in una busta neutra non chiusa; gli organi di cui all’articolo 5 possono trasmettere direttamente le informazioni corrispondenti.
- Chi organizza contatti militari internazionali deve istruire tutte le persone coinvolte che avranno contatti con i visitatori stranieri in merito a quali informazioni militari possono fornire.
Art. 7 Relazioni di organizzazioni militari con il Protocollo militare
Le organizzazioni militari affiliate a un’associazione mantello trattano con il Protocollo militare per il tramite di tale associazione mantello.
Sezione 3: Entrata, uscita e transito per via terrestre di truppe militari straniere e dei loro membri
Art. 8
- L’entrata, l’uscita e il transito per via terrestre di truppe militari straniere e dei loro membri necessitano di un’autorizzazione.
- Le relative domande sono da inoltrare allo Stato maggiore dell’esercito.
- Le autorità competenti per il rilascio dell’autorizzazione sono:
- per le domande senza rilevanza ai fini della politica estera o di sicurezza: lo Stato maggiore dell’esercito;
- per le domande con rilevanza ai fini della politica estera o di sicurezza: la SEPOS d’intesa con la Direzione del diritto internazionale pubblico e la Segreteria di Stato del DFAE e con la SECO;
- per le domande con notevole rilevanza ai fini della politica estera o di sicurezza, in particolare per le domande di autorizzazione di transito che servono alla preparazione o all’appoggio di azioni di combattimento, il Consiglio federale.
- L’autorizzazione di transito al suolo comprende anche l’autorizzazione di transito del materiale bellico trasportato; subentra al posto dell’autorizzazione di transito secondo la legge sul materiale bellico.
- Qualora i servizi di cui al capoverso 3 lettere a e b non giungano a un accordo sul trattamento della domanda, la stessa è sottoposta per decisione al Consiglio federale.
- Il DDPS informa annualmente il Consiglio federale in merito ai dettagli delle entrate, delle uscite e dei transiti autorizzati o respinti secondo il capoverso 3 lettere a e b.
Sezione 4: Porto e trasporto di uniformi militari
Art. 9 Porto e trasporto di uniformi militari straniere in Svizzera
- Senza autorizzazione, è vietato portare e trasportare uniformi militari straniere in Svizzera.
- Non sono sottoposti all’obbligo di autorizzazione:
- i membri del corpo diplomatico accreditato in Svizzera;
- i membri degli equipaggi di aerei militari stranieri che sono stati autorizzati dall’Ufficio federale dell’aviazione civile a sorvolare la Svizzera e ad atterrarvi e anche ad alloggiare e a prendere i pasti in una località vicina allo scalo;
- i membri di forze armate straniere quando esercitano la loro attività nell’ambito degli accordi internazionali conclusi dalla Svizzera.
Art. 10 Porto e trasporto di uniformi militari svizzere all’estero
- Senza autorizzazione, è vietato portare e trasportare uniformi militari svizzere all’estero.
- Non sono sottoposti all’obbligo di autorizzazione:
- il Corpo diplomatico militare della Svizzera;
- i militari svizzeri durante il transito in tratti all’estero secondo la Convenzione del 5 febbraio 195813tra la Svizzera e la Germania sul diritto di transito;
- i militari svizzeri quando esercitano la loro attività all’estero nell’ambito di accordi internazionali conclusi dalla Svizzera.
Art. 11 Autorità di rilascio
Lo Stato maggiore dell’esercito è l’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni per il porto e il trasporto dell’uniforme militare.
Sezione 5: Esenzione dai dazi e dalle imposte
Art. 12 Beneficiari
- Beneficiano dell’esenzione dai dazi e dalle imposte ai sensi delle disposizioni della presente sezione le truppe del PPP, i loro membri e il relativo elemento civile.
- Sono escluse dall’esenzione dai dazi e dalle imposte le persone di cittadinanza svizzera e quelle domiciliate in Svizzera.
- Non hanno diritto all’esenzione dai dazi e dalle imposte i membri di truppe del PPP distaccati individualmente in Svizzera per un breve periodo di tempo.
Art. 13 Importazione esente da dazi e imposte di equipaggiamenti e di beni di sussistenza
- Le truppe del PPP, i loro membri e il relativo elemento civile possono importare provvisoriamente il loro equipaggiamento in franchigia di dazio.
- Beni di sussistenza, rifornimenti e altre merci possono essere importati in franchigia di dazio nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente dalle truppe del PPP, dai loro membri e dal relativo elemento civile.
- L’esenzione dai dazi comprende l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dall’imposta sugli autoveicoli.
Art. 14 Importazione esente da dazi e imposte di prodotti petroliferi
- Le merci di cui all’articolo 2 capoversi 1 e 2 della legge del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli oli minerali, importate in Svizzera e destinate all’uso in servizio di veicoli terrestri, aeromobili e imbarcazioni delle truppe del PPP che si trovano in Svizzera, dei loro membri e del relativo elemento civile, sono esentate dai dazi.
- L’esenzione dai dazi comprende l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dall’imposta sugli oli minerali.
- L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) disciplina la procedura.
Art. 15 Fornitura di prodotti petroliferi esenti da imposte
- Per i loro veicoli di servizio, le truppe del PPP che si trovano in Svizzera, i loro membri e il relativo elemento civile hanno diritto al carburante per veicoli terrestri, aeromobili e imbarcazioni esente dall’imposta sugli oli minerali.
- È concessa l’utilizzazione di carburante esente da imposte nella misura in cui il veicolo è utilizzato per scopi di servizio dalle truppe del PPP, dai loro membri o dal relativo elemento civile.
- L’UDSC disciplina la procedura d’intesa con la Base logistica dell’esercito.
Sezione 6: Diposizioni finali
Art. 16 Abrogazione di altri atti normativi
Sono abrogate:
- l’ordinanza del 4 novembre 197014concernente il porto di uniformi straniere in Svizzera e dell’uniforme militare svizzera all’estero;
- l’ordinanza del 24 giugno 200915sui contatti militari internazionali;
- l’ordinanza del 26 marzo 200316concernente l’esenzione delle truppe dai dazi e dalle imposte nell’ambito dello Statuto delle truppe del PPP.
Art. 17 Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
.17
Art. 18 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.